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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25938/2023

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Marocco n. 18, presso lo studio “[OSCURATO:PERSONA]”; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - resistente – avverso la sentenza n. 351/7/2020 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna,depositata il 3 febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 5 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; OTTEMPERANZAlette le conclusioni scritte del P.M., in persona del SostitutaProcuratrice Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. presentava dichiarazione dei redditi per l’anno 2003 nella quale evidenziava IRPEG a credito di cui chiedeva il rimborso.

L’Agenzia delle entrate emetteva successivamente avviso di accertamento, con il quale, oltre a non riconoscere il rimborso, richiedeva maggiore IRPEG irrogando la relativa sanzione per infedele dichiarazione.

L’atto impositivo recepiva le risultanze di una verifica mirata al controllo della effettività e della spettanza del credito d’imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2003.

La società contribuente proponeva ricorso contro l’avviso di accertamento deducendone l’illegittimità perché emanato senza l’osservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, l. n. 212 del 2000, contestando altresì la pretesa impositiva e insistendo per il riconoscimento del rimborso.

La CTP di Parma accoglieva il ricorso rilevando il mancato rispetto del termine dilatorio.

Nell’atto di appello proposto avverso la decisione di primo grado l’Ufficio, dopo aver precisato di limitare la propria pretesa « al disconoscimento del credito d’imposta», concludeva chiedendo alla CTR di accertare la non spettanza in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. del rimborso IRPEG.

La commissione tributaria regionale rigettava nel merito il gravame dell’Ufficio, ritenendo sussistente il credito d’imposta con diritto della società contribuente di ottenere il richiesto rimborso IRPEG.

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 27623/2018, rigettando il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, in accoglimento del ricorso incidentale condizionato della contribuente, basato sull’inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, l. n. 212 del 2000, dichiarava illegittimo l’avviso di accertamento.

Pertanto, correggendo la motivazione della sentenza impugnata, decidendo nel merito, accoglieva l’originario ricorsodella contribuente. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva quindi ricorso per ottemperanza dell’ordinanza della Corte di cassazione che aveva sancito l’illegittimità dell’atto impositivo, rimodulato in corso di causa in un provvedimento di diniego di rimborso, con conseguente diritto della contribuente di ottenere il chiesto rimborso.

La C TR della Emilia - Romagna , con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava il ricorso .

La CTR rilevava che il ricorso volto all’ottemperanza degli obblighi derivanti dalle sentenze delle commissioni tributarie è inammissibile se la decisione, resa in sede cognitiva, non contiene specifiche prescrizioni da eseguire,atteso che il giudice dell’ottemperanza non può attribuire alle parti nuovi ed ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti in sentenza, ma solo enucleare e precisare gli obblighi che derivano dalla stessa.

Avverso la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

L’Agenzia delle entrateha depositato mero atto di costituzione.

La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: Con unico mezzo la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 2909 cod. civ., nonché dell’art. 24 Co st e dell’art. 67 d.P.R. n. 600/1973.

Secondo la ricorrente la declaratoria di illegittimità dell’avviso di accertamento, rimodulato in corso di causa in diniego esplicito di rimborso, comportavail diritto della società contribuente di ottenere il rimborso chiesto nella dichiarazione dei redditi 2003.

Il diniego comporterebbe inoltre la violazione dell’art. 24 Cost. in relazione al principio di effettività della giurisdizione sancendo, di fatto, una doppia imposizione.

Ritiene il Collegio che la peculiarità della questione controversa, rispetto alla quale non constano precedenti in termini, rende opportuna, in difettodell’evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ., la trattazione della causa in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Marocco n. 18, presso lo studio “[OSCURATO:PERSONA]”; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - resistente – avverso la sentenza n. 351/7/2020 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna,depositata il 3 febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 5 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; OTTEMPERANZAlette le conclusioni scritte del P.M., in persona del SostitutaProcuratrice Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. presentava dichiarazione dei redditi per l’anno 2003 nella quale evidenziava IRPEG a credito di cui chiedeva il rimborso. L’Agenzia delle entrate emetteva successivamente avviso di accertamento, con il quale, oltre a non riconoscere il rimborso, richiedeva maggiore IRPEG irrogando la relativa sanzione per infedele dichiarazione. L’atto impositivo recepiva le risultanze di una verifica mirata al controllo della effettività e della spettanza del credito d’imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2003. La società contribuente proponeva ricorso contro l’avviso di accertamento deducendone l’illegittimità perché emanato senza l’osservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, l. n. 212 del 2000, contestando altresì la pretesa impositiva e insistendo per il riconoscimento del rimborso. La CTP di Parma accoglieva il ricorso rilevando il mancato rispetto del termine dilatorio. Nell’atto di appello proposto avverso la decisione di primo grado l’Ufficio, dopo aver precisato di limitare la propria pretesa « al disconoscimento del credito d’imposta», concludeva chiedendo alla CTR di accertare la non spettanza in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. del rimborso IRPEG. La commissione tributaria regionale rigettava nel merito il gravame dell’Ufficio, ritenendo sussistente il credito d’imposta con diritto della società contribuente di ottenere il richiesto rimborso IRPEG. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 27623/2018, rigettando il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, in accoglimento del ricorso incidentale condizionato della contribuente, basato sull’inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, l. n. 212 del 2000, dichiarava illegittimo l’avviso di accertamento. Pertanto, correggendo la motivazione della sentenza impugnata, decidendo nel merito, accoglieva l’originario ricorsodella contribuente. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva quindi ricorso per ottemperanza dell’ordinanza della Corte di cassazione che aveva sancito l’illegittimità dell’atto impositivo, rimodulato in corso di causa in un provvedimento di diniego di rimborso, con conseguente diritto della contribuente di ottenere il chiesto rimborso. La C TR della Emilia - Romagna , con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava il ricorso . La CTR rilevava che il ricorso volto all’ottemperanza degli obblighi derivanti dalle sentenze delle commissioni tributarie è inammissibile se la decisione, resa in sede cognitiva, non contiene specifiche prescrizioni da eseguire,atteso che il giudice dell’ottemperanza non può attribuire alle parti nuovi ed ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti in sentenza, ma solo enucleare e precisare gli obblighi che derivano dalla stessa. Avverso la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L’Agenzia delle entrateha depositato mero atto di costituzione. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Con unico mezzo la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 2909 cod. civ., nonché dell’art. 24 Co st e dell’art. 67 d.P.R. n. 600/1973. Secondo la ricorrente la declaratoria di illegittimità dell’avviso di accertamento, rimodulato in corso di causa in diniego esplicito di rimborso, comportavail diritto della società contribuente di ottenere il rimborso chiesto nella dichiarazione dei redditi 2003. Il diniego comporterebbe inoltre la violazione dell’art. 24 Cost. in relazione al principio di effettività della giurisdizione sancendo, di fatto, una doppia imposizione. Ritiene il Collegio che la peculiarità della questione controversa, rispetto alla quale non constano precedenti in termini, rende opportuna, in difettodell’evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ., la trattazione della causa in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo
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