CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23546/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14408/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Rimini, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma via della Stazione di [OSCURATO:PERSONA], n. 29 –ricorrenti – contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ha eletto domicilio, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria della Campania, n. 9343/18 depositata il 26 ottobre 2018. Udita la relazione svolta nella udienza del 13 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti propongono due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza con cui la CTR in epigrafe indicata, riformando la pronuncia di primo grado, ha accolto l’appello e ritenuto legittimo l’avviso di accertamento catastale n. NA0511854/2016 con il quale era stata rideterminata la categoria catastale, da quella originaria A1 alla A10, riguardante gli studi professionali, con conseguente aumento della rendita; 2. la controversia trae origine da una proposta di variazione catastate effettuata con procedura Docfa dal precedente proprietario dell’immobile, in data 24 marzo 2016; l’immobile era stato acquistato dagli odierni ricorrenti in data 27 giugno 2016, già locato ad uno studio di avvocati, e solo nel 2018 la ricorrente vi aveva trasferito la residenza, a seguito del recesso dal contratto di locazione stipulato dal precedente proprietario; l’attribuzione della categoria A10 era stata effettuata all’esito di un sopralluogo da cui era emerso che l’immobile era locato ad uno studio professionale di avvocati; 3. la CTP aveva accolto il ricorso sotto il profilo del difetto motivazionale dell’avviso impugnato; 4. la CTR ha, invece, accolto l’appello dell’Agenzia sulla base delle seguenti ragioni, ancora rilevanti nel presente giudizio: l’avviso di accertamento è adeguatamente motivato, tenuto conto che la rendita è stata rideterminata a seguito alla procedura cd Docfa; dallo stesso si evince che la diversa rendita è stata attribuita in ragione della constatazione che l’immobile fosse un ufficio per avvocati; il classamento è stato effettuato tenendo anche conto di quello attribuito alle altre unità immobiliari limitrofe; ai fini della distinzione tra l’uso di abitazione e l’uso professionale, occorre fare riferimento all’art. 43, comma 2, del d.p.r. 22 dicembre 1986, cd Tuir, che distingue tra strumentalità per natura oggettiva e quella per destinazione che dipende dall’effettivo utilizzo; nel caso di specie l’immobile rientra nella categoria A10, essendo risultato strumentale all’attività d’impresa per destinazione; non risulta, inoltre, documentato il perfezionamento del cambio di residenza; 5. l’Agenzia si è costitui ta con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 6. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212. Contestano l’erroneità della sentenza impugnata ove ha ritenuto idonea la motivazione contenuta nell’avviso di accertamento. Si dolgono, in particolare, dell’assenza di qualsiasi indicazione sulle ragioni per le quali l’immobile, da sempre destinato naturalmente ad abitazione dovesse ritenersi unicamente destinato allo svolgimento di attività professionali, posto che nel corso degli anni non erano state effettuate modifiche che ne avessero mutato la destinazione iniziale. 7. Il motivo non può essere accolto, in quanto il Collegio intende dare continuità al consolidato principio di legittimità secondo cui, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni. Nella differente ipotesi, invece, in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. Sez. 5, n. 12777/2018, Rv. 648513 – 01, Sez. 6 - 5, n. 31809/2018, Rv. 652165 –01). Nel caso in esame l’oggetto dell’avviso di accertamento non deriva da elementi di fatto presi in considerazione in modo diverso tra le parti, quanto piuttosto da una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto, operata sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale. Non sono in discussione le caratteristiche dell’immobile, infatti, quanto la rilevanza che assume ai fini del classamento catastale l’effettiva destinazione d’uso dello stesso. Per tali motivi non si ritiene che nel caso di specie ci sia stata una violazione dell’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento. 8. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 61 del d.p.r. 1° dicembre 1949, n. 1142, dell’art. 8, commi 1, del d.p.r. 23 marzo 1998, n. 138 e dell’art. 2967 c.c. Censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, ai fini della classificazione, fosse necessario verificare l’effettivo utilizzo del bene che prevarrebbe sulle caratteristiche oggettive dello stesso. Il motivo è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte. Centrale nel presente motivo è la questione se, ai fini del classamento nella categoria A2 o A 10, possa acquisire rilevanza l’effettiva destinazione d’uso di un immobile e se questa possa prevalere sulle caratteristiche oggettive e tipologiche dello stesso. Ritiene il Collegio del tutto condivisibile il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, ai fini della classificazione di un immobile, occorre avere riguardo alle caratteristiche strutturali dello stesso e non alla condizione del proprietario e al concreto uso che questi ne faccia. In questo senso è stato più volte affermato che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd "destinazione ordinaria" (Cass. Sez. 5, n. 22166/2020, Rv. 659299 – 01, Sez. 5, n. 24078/2020, Rv. 659483 –01). 9. Nella specie non è contestato tra le parti che l’immobile fosse naturalmente destinato ad abitazione, originariamente iscritto con la categoria A1 e successivamente proposto per una classificazione in A2 e che, dunque, avesse un’oggettiva destinazione ad abitazione. La sentenza impugnata ha agganciato l’attribuzione della categoria A10 al dato fattuale della mancanza della cucina, ritenendolo correttamente elemento decisivo ai fini della verifica della destinazione dell’immobile ad uso ufficio. Non è nel vero, pertanto, che essa si sia fondata solo sul rilievo dell’attività professionale svolta nell’immobile. Come è noto rientrano nella categoria A 10, gli uffici e studi privati, ovvero quelle unità immobiliari che per tipologia, dotazione di impianti e finiture sono destinate all’attività professionale, come risulta dalla nota esplicativa alla Tabella delle categorie catastali. Nella specie, dunque, il cambio di destinazione d’uso è stato accompagnato da una modifica strutturale, l’eliminazione della cucina, determinante ai fini della verifica della destinazione ad uso ufficio di un immobile, originariamente destinato ad abitazione; tale modifica ha determinato correttamente una rettifica del classamento catastale. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso 10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussist ono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti a pagare in favore dell’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 3000,00, per compensi, oltre le spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamen