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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 16779/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 5/05/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al secondo motivo, e il rigetto nel resto; il rigetto dei ricorsi formulati nell'interesse dlì [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Roma ha respinto gli appelli proposti dalle terze interessate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 1/03/2021 dal Tribunale di Roma, depositato il 26/05/2021, con il quale era disposta la confisca di alcuni beni mobili e immobili intestate alle predette, in quanto ritenuti frutto del reimpiego di capitali illeciti da parte di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni tre (dal 2014 al 2017), con decreto n. 19/2014 del Tribunale di Latina emesso il 29 maggio 2014, in ragione della ritenuta pericolosità qualificata dello stesso.

Egli è stato considerato pericoloso ininterrottamente dal 1993 e la pericolosità è stata estesa anche a tutto il 2018.

Le odierne prevenute sono state ritenute prestanome di Gangemi, e delle società a lui facenti capo.

2. Avverso il decreto ricorrono per cassazione le terze interessate, a mezzo dei difensori di fiducia, deducendo quanto segue.

3. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Violazione di legge per avere il decreto impugnato disposto la confisca della totalità delle quote sociali e dell'intero patrimonio della società GRI, in difetto del necessario presupposto oggettivo di applicazione della confisca della disponibilità del bene in capo alla prevenuta.

La Corte d'appello ha dato solo per presupposta tale disponibilità, limitandosi a premettere che la confisca del Tribunale era stata disposta in quanto [OSCURATO:PERSONA] era stata rinviata a giudizio innanzi al Tribunale di Latina nel 2019 insieme a Gangemi, alla sorella [OSCURATO:PERSONA], moglie di Gangemi fino al 2012, e a [OSCURATO:PERSONA], per avere impiegato, tramite la società GRI, negli acquisti immobiliari indicati, somme di denaro di provenienza illecita provento di reati economici e finanziari commessi da Gangemi.

Non ricorrendo alcuna presunzione di disponibilità dei beni in capo alla prevenuta, mera ex cognata di Gangemi, il giudice di primo grado avrebbe dovuto dimostrare tale indefettibile requisito applicativo.

3.2. Violazione di legge per avere il decreto impugnato - alla stregua di motivazione mancante - disposto la confisca della totalità delle quote sociali e dell'intero patrimonio della società GRI, in difetto del presupposto oggettivo di applicazione della confisca della illecita provenienza dei beni e a fronte della giustificazione da parte dell'interessato della lecita provenienza degli stessi.

Il decreto non si è confrontato con la ricostruzione fornita dalla difesa che ha chiarito l'origine dei quattro gruppi di beni in premessa richiamati individuando la lecita copertura di ciascun investimento immobiliare mediante due consulenze tecniche.

Nel merito la Corte di appello ha disposto la confisca: -dell'immobile sito in Aprilia, acquistato nel 2009, in quanto l'acquisto fu fatto in parte con somme provenienti dalla società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], società riconducibili alla prevenuta; -dell'immobile sito in Pomezia, acquistato nel 2010, in quanto l'acquisto fu fatto in parte con somme proveniente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che non hanno riscontro in negozi giuridici reali; -dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], acquistato nel 2011, in quanto l'acquisto fu fatto con somme proveniente da [OSCURATO:PERSONA], trasferite a IMM.

G., società riconducibili alla prevenuta; -dell'immobile sito in Latina, acquistato nel 2012, in quanto l'acquisto fu fatto, in parte, con somme versate alla sorella Gioia da SPAZIO F000 UNO.

In realtà: -con riferimento all'immobile sito in Aprilia, tenuto conto che rileva unicamente la liceità della provvista, derivante dalle ragioni dei trasferimenti di denaro, le consulenze difensive hanno dimostrato come l'acquisto sia avvenuto in parte mediante canoni di locazione e per la parte restante mediante somme derivanti dalla sorella dell'interessata; -identiche considerazioni valgono con riferimento all'immobile sito in Pomezia, posto che la provvista per l'acquisto si è formata a cagione di regolari rapporti commerciali; la illiceità della somma postula necessariamente la dimostrazione della simulazione dei contratti sottostanti; -quanto all'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], a fronte della dimostrazione di legittima copertura in capo all'interessata per effetto di somme a lei derivate dalla sorella Gioia, nulla consente di sostenere l'illegittima provenienza del bene e l'insussistenza di provvista lecita e di fondare la illiceità sulla ''scelta" della Corte d'appello secondo la quale "i fondi provengono prima che dal trasferimento da parte della sorella Gioia, dalla vendita alla società IMM.G"; -quanto all'immobile sito in Latina, posto che il pagamento del prezzo è stato disposto per circa 120.000 euro mediante accollo del mutuo, è agevolmente verificabile che la quota versata dalla sorella Gioia, ammontante a meno di 29.000 euro, trovi copertura in oltre 550.000 euro di compensi professionali percepiti nei cinque anni antecedenti all'acquisto.

Considerata la pacifica natura fungibile del denaro, è evidente come il decreto impugnato, pretendendo la possibile dimostrazione dell'esatta destinazione del singolo denaro al singolo acquisto, si appalesi assolutamente illegittimo nella misura in cui elide totalmente, in base a tale inconcepibile e assurda impostazione, la possibilità del soggetto di dimostrare la legittima copertura degli incrementi patrimoniali, in violazione della disposizione di legge secondo cui al soggetto è data la possibilità di giustificare la legittima provenienza dei beni sequestrati.

4. Ricorso per PETTINICCHIO Jessica, compagna di Gangemi, successivamente al 2012, la quale ha proposto ricorso per cassazione in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] limited con sede in Malta.

3.1. Nullità del decreto impugnato ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 7, d.

Igs. n. 159/2011 in relazione all'art. 23, commi 1 e 2 del medesimo decreto.

La Corte di appello, nel decreto oggetto di ricorso, ha respinto l'eccezione di nullità che era stata già formulata, sia nel corso del procedimento innanzi al Tribunale.

Contraddittore necessario del procedimento di prevenzione doveva essere, quale terzo interessato, non certo la Pettinicchio, bensì quel soggetto che, sulla base delle risultanze acquisite, risulta essere il proprietario, e cioè la [OSCURATO:PERSONA] limited. [OSCURATO:PERSONA] è, infatti, solo componente dell'organo amministrativo della società. 4.2 Violazione dell'art. 7 d.lgs. 159/2011 per difetto assoluto di motivazione.

La Corte di appello di Roma, nel decreto impugnato, afferma che la riconducibilità della suindicata società a Gangemi si desumerebbe dalla circostanza che l'ente avrebbe ricevuto rimesse di denaro dalla società [OSCURATO:PERSONA] e dalla società [OSCURATO:PERSONA], riconducibili al preposto e, inoltre, in quanto non vi sono prove dell'ipotetica attività svolta per conto di dette società che avevano posto in atto il bonifico, data l'assenza della documentazione contabile.

Tale assunto rende solo apparente la motivazione poiché nell'atto d'appello era stato evidenziato che il sequestro presso la [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato eseguito.

Dunque, tale mancata esecuzione della cautela si è risolta - a giudizio della Corte d'appello - in un elemento che depone per l'assoluta assenza di una causale rispetto alle rimesse indicate dalla Corte.

Al contrario, soltanto se il disposto sequestro fosse stato eseguito e solo ove non fosse stata reperita una siffatta documentazione, si sarebbe potuta affermare l'assenza di giustificativi delle rimesse effettuate beneficio della FORUM.

Quanto all'ulteriore assunto che la provvista complessivamente ricevuta dalla FORUM, a mezzo di bonifici, deriverebbe da rimesse di altre società riconducibili a Gangemi ([OSCURATO:PERSONA] e SPEED), per complessivi 130.000 euro, va osservato, sempre con riguardo alla censura concernente difetto assoluto di motivazione, che è proprio in base alla ricostruzione contabile contenuta nel decreto e all'assunto dello stesso Tribunale, fatti propri dalla Corte d'appello, che deriva che la provvista in ipotesi ricevuta dalla FORUM sarebbe di provenienza lecita.

Questa, infatti, avrebbe avuto origine da quattro bonifici disposti, rispettivamente, dalle società LUCENTE e SPEED 2.0 a beneficio della DANI; quest'ultima, a sua volta, avrebbe convogliato la provvista alla [OSCURATO:PERSONA], che l'avrebbe bonificata alla [OSCURATO:PERSONA].

Rispetto a tale ricostruzione è agevole replicare che, quanto alla LUCENTE, è stato lo stesso Tribunale a disporre la revoca del sequestro di prevenzione e a respingere la richiesta di confisca sul rilievo che non può attribuirsi con certezza la disponibilità a Gangemi della LUCENTE, che va pertanto dissequestrata e restituita.

Quanto alla SPEED 2.0, essa è del tutto estranea al procedimento di prevenzione.

5. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]

5.1. Violazione di legge e apparenza della motivazione in relazione all'articolo 24 del decreto legislativo 159/2011.

A fronte del dato rappresentato dalla formale intestazione del bene immobile e da un "sospetto di fittizietà" è necessario comprendere se l'impiego delle risorse economiche per l'acquisto, la realizzazione e le migliorie, sia avvenuta ad opera del soggetto pericoloso o meno.

Nel caso in esame, la ricostruzione emergente dal provvedimento impugnato non appare rispondente alle considerazioni che precedono.

Dalla motivazione della Corte territoriale emerge l'assoluto vuoto argomentativo in ordine alla fittizietà della intestazione dei beni oggetto di confisca in favore del Gangemi, esponendo elementi fattuali del tutto inconsistenti ai fini della concreta prova della loro disponibilità in favore dello stesso Gangemi.

La Corte d'appello, dando atto della mancanza di qualsivoglia attività gestoria del Gangerni in ordine alla società [OSCURATO:PERSONA], amministrata dall'odierna ricorrente, ha impropriamente adottato una sorta di presunzione di fittizietà della titolarità dei beni oggetto di confisca basandosi sui precedenti rapporti intercorsi tra la società NRT, riferibile al preposto, e la società GEA, società, quest'ultima, venditrice in favore della [OSCURATO:PERSONA] di alcune autovetture.

Deve aggiungersi che non risulterebbe in ogni caso sufficiente la prospettata qualifica di intestataria fittizia dei beni oggetto di confisca, essendo a tal fine necessario che tale fittizietà sia funzionale a consentire a Gangemi la elusione della normativa in materia di prevenzione e di consentirgli, dunque, la titolarità dei fatto sui beni oggetto di intestazione.

5.2. Violazione di legge mancanza della motivazione in relazione all'art. 24 del decreto legislativo 159/2011.

Mancava il requisito della pericolosità sociale del proposto al momento della costituzione della [OSCURATO:PERSONA] in data 26 Marzo 2019, periodo nel quale la pericolosità del Gangemi era stata esclusa dallo stesso Tribunale nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di misura personale a suo carico.In ordine a tale questione prospettata nell'atto d'appello, la motivazione del decreto della Corte d'appello è pacificamente mancante. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], Pettinicchio e Bedin sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate.

2. Deve premettersi che, ai sensi degli artt. 4, comma 11, legge n. 1423 del 1956, 3-ter, comma 2, legge n. 575 del 1965 (poi veicolati negli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011), la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito del procedimento di prevenzione è limitata alla sola violazione di legge (v., per tutte, Sez. 2, n. 2566 del 19/12/2014, dep. 2015, Leotta, Rv. 261954, che ha anche affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di tale disciplina, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., sulla scorta del rilievo che la ratio di questa disciplina rinviene il suo presupposto in una scelta legislativa che non è in contrasto con i dettami costituzionali, né con la normativa di carattere internazionale, in ragione della sostanziale differenza dei presupposti sui quali si fondano le misure di prevenzione e, in genere„ le misure cautelari di natura reale, rispetto a quelli che sono alla base degli altri ordinari provvedimenti giudiziari).

3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Occorre evidenziare che la Corte di appello, si è sofferrnata puntualmente - a differenza di quanto sostenuto dal difensore - sulla pericolosità sociale dì Gangemi all'epoca delle condotte della [OSCURATO:PERSONA] e, anzi, ha sottolineato che, alla luce delle indagini della Guardia di Finanza, la pericolosità del predetto doveva estendersi a tutto il 2018.

La Corte di appello ha attribuito, poi, correttamente rilevanza alla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] sia stata rinviata a giudizio dinanzi al Tribunale di Latina nel 2019, insieme a [OSCURATO:PERSONA] e alla sorella della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], coniuge del proposto e a [OSCURATO:PERSONA] per avere impiegato - tramite la società GRI - negli acquisti immobiliari richiamati alle pagine 5 e 6 del decreto impugnato somme di denaro di provenienza illecita in quanto provento di reati economici e finanziari commessi da Gangemi, circostanza non contestata dalla ricorrente.

E, invero, è lo stesso decreto a individuare nelle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e IMM.G. le società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e, in quanto tali, oggetto di confisca in altro procedimento di prevenzione, usate per veicolare denaro utilizzato per gli acquisti immobiliari della GRI, qui oggetto della misura di prevenzione reale.

Al riguardo deve precisarsi che è pacifico che tali società siano state utilizzate illecitamente: si tratta, infatti, di società confiscate in altro procedimento di prevenzione, nei confronti del proposto, conclusosi con decreto divenuto cosa giudicata.

Le società finanziatrici degli acquisti degli immobili riconducibili al proposto sono state individuate in [OSCURATO:PERSONA], che pagò insieme a [OSCURATO:PERSONA] parte del muto contratto da parte GRI in data 30 settembre 2009 con [OSCURATO:PERSONA], versando sul conto corrente di GRI la somma di 143.000,00 euro, dei quali 77.440,00 utilizzati per il pagamento del mutuo, circostanza non smentita dalla ricorrente, che attesta la possibilità per la stessa di pagare la somma pattuita, ma non anche di avere provveduto direttamente al pagamento senza utilizzare le somme di denaro versate da [OSCURATO:PERSONA], con la precisazione che non è emersa altra causale commerciale o di altra natura, del versamento di tali somme a GRI.

3.2. La Corte territoriale ha analizzato l'elaborato dei consulenti tecnici Stevanato-Iampieri sulla ricostruzione delle fonti delle provviste monetarie finalizzate agli acquisti immobiliari di GRI, sulla sussistenza della copertura degli acquisti immobiliari, e sulla liceità degli stessi, in considerazione del fatto che i 240.558,00 euro trasferiti a GRI sarebbero stati donati da [OSCURATO:PERSONA] alla sorella Maria.

La Corte territoriale ha, però, correttamente evidenziato che: - si tratta di elementi che attestano la capacità della ricorrente di effettuare acquisti, ma che tale dato non può trasferirsi automaticamenl:e alla provenienza del denaro effettivamente impiegato per gli acquisti immobiliari poiché, al riguardo, non vi sono tracce documentali; -all'esito della disamina di tutti i movimenti dei conti correnti, che hanno interessato la ricorrente e il nucleo familiare della sorella [OSCURATO:PERSONA], la ricostruzione effettuata da parte dei consulenti non consente di ritenere che in capo a [OSCURATO:PERSONA] vi sia mai stata una disponibilità effettiva di oltre 240.000,00 euro, poiché lo stesso grafico elaborato dai consulenti depone per una disponibilità nettamente inferiore; -non trattandosi di utilizzo di somme che costituiscono il reimpiego di attività illecite, il provvedimento ablativo è legittimato dalla provenienza delle somme, indipendentemente dalla sproporzione tra reddito del proposto e acquisto dei beni.

3.3. Vanno, inoltre, ricordate le conclusioni dell'amministratore giudiziario (vedi decreto del Tribunale di Roma), che evidenzia come le osservazioni difensive non riescano a superare gli esiti delle indagini della Guardia di finanza, essendo la documentazione prodotta insufficiente e carente, mancando, in particolare, la documentazione contabile (partitari e libro giornale), societaria e fiscale relativa agli anni delle operazioni oggetto di analisi ai fini della verifica della sproporzione e/o il reimpiego ex artt. 20 e 34 del decreto legislativo 159/2011, nonché tutti i rapporti di conto corrente della società GRI negli anni oggetto di analisi.

Occorre, da ultimo, sottolineare che la questione assorbente, non è tanto quella relativa alla sproporzione reddituale in capo a [OSCURATO:PERSONA], comunque acclarata, ma quella relativa alla genesi e alla operatività della società GRI.

Come sopra descritto, le socie, Gioia e [OSCURATO:PERSONA], erano, rispettivamente, la moglie e la cognata di Gangemi: il Tribunale di Latina ha statuito che la prima era certamente prestanome del preposto.

Questa conclusione, ormai dato giudicato, è confermata dalla circostanza, mai contestata, che, nonostante la vendita delle quote da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], la prima è rimasta per lungo tempo l'unica delegata a operare non solo sui conti della società ma anche su quello personale della seconda.

3.4. In conclusione, correttamente il decreto impugnato ha ritenuto che gli immobili confiscati siano stati acquistati con provviste provenienti da società certamente riconducibili a Gangemi.

4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Preliminarmente, si osserva che la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] limited, con sede in Malta.

Invero, non vi è prova che ad essere evocati in giudizio fossero persone diverse dalla terza interessata e dai soggetti enunciati nel decreto di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale mentre non si ravvisa uno specifico interesse in capo alla ricorrente in relazione alla evocazione in giudizio di una terza società che sarebbe proprietaria delle quote.

Il primo motivo è dunque inammissibile per carenza di interesse della ricorrente.

Allo stesso tempo non si ravvisa difetto di legittimazione in capo a [OSCURATO:PERSONA] non essendo stato dimostrato che la società in esame sarebbe stata gestita da altri soggetti, diversi dalla ricorrente.

4.2. Quanto al fatto che le operazioni puntualmente descritte nel decreto impugnato non possano ritenersi illecite perché non è stato effettuato alcun sequestro della società, trattasi di una eccezione manifestamente infondata, posto che la Corte di appello ha evidenziato che tutta la documentazione contabile necessaria è stata, comunque, esaminata.

La qualificazione della società, come di pertinenza del proposto, consegue al dato per cui la società ha ricevuto nel periodo maggio /giugno 2018 (in particolare il 24, il 25 maggio e il giorno 11 giugno) una serie di bonifici per un importo complessivo di euro 130.000,00, senza alcuna prestazione corrispettiva, da una società di pertinenza di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA].

Sul punto, il ricorso non si confronta con la Corte di appello, che ha evidenziato come non vi sia prova dell'ipotetica attività svolta per conto delle società che avevano posto in essere il bonifico, vuoto probatorio tanto più rilevante data l'assenza di documentazione contabile, che attesti trattarsi di operazioni commerciali vere e non di operazioni di mera facciata dirette ad occultare il trasferimento di denaro all'estero senza apprezzabile causale, reale o anche solo apparente.

4.3. In ragione di tali valutazioni condotte dalla Corte territoriale, coerente appare la qualificazione di [OSCURATO:PERSONA] come prestanome di [OSCURATO:PERSONA], dato attestato anche da dichiarazioni univoche e convergenti dei collaboratori di giustizia Pugliese e Agostino, che si leggono alle pagine 52 e 53 del decreto impugnato e non sono oggetto di specifiche contestazioni.

5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

5.1. La ricorrente si è costituita in proprio e quale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell'intero pacchetto di quote sociali di GEA.

Invero, la Corte territoriale motiva in termini coerenti e logici rispetto alle evidenze probatorie in atti come la GEA sia stata destinataria di continui trasferimenti di fondi, avvenuti dal 21 aprile 2016 in poi, per il ragguardevole importo di quattro milioni di euro, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], operazioni che cessavano a far data dal 11 settembre 2019, allorchè la stessa [OSCURATO:SOCIETA], società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], era messa in liquidazione.

Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto la riconducibilìtà di GEA a Gangemi, che la aveva costituita con l'intento di spogliarsi dei beni di [OSCURATO:SOCIETA] al fine di far cessare l'attività di quest'ultima.

E, invero, in data 23 ottobre 2019, subito dopo la liquidazione di NRT, la GEA acquistava altre quattro vetture dalla stessa NRT, per poi cederle a terzi; ciò è stato puntualmente considerato indice del fatto che la società era una proiezione di chi stava cercando di porre in salvo alcuni non trascurabili capitali, dopo l'inizio di vicende giudiziarie che avevano interessato la NRT.

Analogamente il 17/9/ 2019 la società GEA cedeva l'imbarcazione [OSCURATO:PERSONA] di 14,20 metri -imbarcazione acquistata da NRT solo il 25/05/2018.

In relazione alle vendite suindicate, la Corte territoriale ha sottolineato che non sussistono prove di un effettivo passaggio di denaro, trattandosi, piuttosto, di una operazione diretta a trasferire beni a nuove società, operazioni alla cui base vi era l'interesse del proposto alla liquidazione di altre società.

Si è osservato, altresì, correttamente che, se, da un lato, non risultavano atti di gestione ufficialmente attribuibili a [OSCURATO:PERSONA] e relative a [OSCURATO:PERSONA], doveva contestualmente considerarsi che, alla luce delle pronunzie giudiziali sul punto, gli atti descritti e richiamati erano riconducibili al proposto poiché funzionali a trasferire valori da [OSCURATO:SOCIETA] a GEA , e poi a [OSCURATO:PERSONA].

5.2. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso e la Corte ne dà puntualmente atto conformandosi al principio di diritto secondo il quale in tema di confisca di prevenzione, è legittimo disporre la misura ablatoria quando gli acquisti si realizzino in un periodo immediatamente successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità, purchè il giudice attesti, come nel caso in esame, la sussistenza di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista patrimoniale formatasi nel periodo di compimento della attività illecita in quanto esiste un collegamento di tipo logico tra il fatto presupposto, la pericolosità del proposto e l'incremento patrimoniale "ingiustificato" che ha generato i beni (Sez. 5, n. 1543 del 23/11/2020, Marotta, (dep. 14/01/2021 ) Rv. 280667.

6. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che le ricorrenti versino la somma, determinata in via

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 5/05/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al secondo motivo, e il rigetto nel resto; il rigetto dei ricorsi formulati nell'interesse dlì [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Roma ha respinto gli appelli proposti dalle terze interessate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 1/03/2021 dal Tribunale di Roma, depositato il 26/05/2021, con il quale era disposta la confisca di alcuni beni mobili e immobili intestate alle predette, in quanto ritenuti frutto del reimpiego di capitali illeciti da parte di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni tre (dal 2014 al 2017), con decreto n. 19/2014 del Tribunale di Latina emesso il 29 maggio 2014, in ragione della ritenuta pericolosità qualificata dello stesso. Egli è stato considerato pericoloso ininterrottamente dal 1993 e la pericolosità è stata estesa anche a tutto il 2018. Le odierne prevenute sono state ritenute prestanome di Gangemi, e delle società a lui facenti capo. 2. Avverso il decreto ricorrono per cassazione le terze interessate, a mezzo dei difensori di fiducia, deducendo quanto segue. 3. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Violazione di legge per avere il decreto impugnato disposto la confisca della totalità delle quote sociali e dell'intero patrimonio della società GRI, in difetto del necessario presupposto oggettivo di applicazione della confisca della disponibilità del bene in capo alla prevenuta. La Corte d'appello ha dato solo per presupposta tale disponibilità, limitandosi a premettere che la confisca del Tribunale era stata disposta in quanto [OSCURATO:PERSONA] era stata rinviata a giudizio innanzi al Tribunale di Latina nel 2019 insieme a Gangemi, alla sorella [OSCURATO:PERSONA], moglie di Gangemi fino al 2012, e a [OSCURATO:PERSONA], per avere impiegato, tramite la società GRI, negli acquisti immobiliari indicati, somme di denaro di provenienza illecita provento di reati economici e finanziari commessi da Gangemi. Non ricorrendo alcuna presunzione di disponibilità dei beni in capo alla prevenuta, mera ex cognata di Gangemi, il giudice di primo grado avrebbe dovuto dimostrare tale indefettibile requisito applicativo. 3.2. Violazione di legge per avere il decreto impugnato - alla stregua di motivazione mancante - disposto la confisca della totalità delle quote sociali e dell'intero patrimonio della società GRI, in difetto del presupposto oggettivo di applicazione della confisca della illecita provenienza dei beni e a fronte della giustificazione da parte dell'interessato della lecita provenienza degli stessi. Il decreto non si è confrontato con la ricostruzione fornita dalla difesa che ha chiarito l'origine dei quattro gruppi di beni in premessa richiamati individuando la lecita copertura di ciascun investimento immobiliare mediante due consulenze tecniche. Nel merito la Corte di appello ha disposto la confisca: -dell'immobile sito in Aprilia, acquistato nel 2009, in quanto l'acquisto fu fatto in parte con somme provenienti dalla società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], società riconducibili alla prevenuta; -dell'immobile sito in Pomezia, acquistato nel 2010, in quanto l'acquisto fu fatto in parte con somme proveniente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che non hanno riscontro in negozi giuridici reali; -dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], acquistato nel 2011, in quanto l'acquisto fu fatto con somme proveniente da [OSCURATO:PERSONA], trasferite a IMM. G., società riconducibili alla prevenuta; -dell'immobile sito in Latina, acquistato nel 2012, in quanto l'acquisto fu fatto, in parte, con somme versate alla sorella Gioia da SPAZIO F000 UNO. In realtà: -con riferimento all'immobile sito in Aprilia, tenuto conto che rileva unicamente la liceità della provvista, derivante dalle ragioni dei trasferimenti di denaro, le consulenze difensive hanno dimostrato come l'acquisto sia avvenuto in parte mediante canoni di locazione e per la parte restante mediante somme derivanti dalla sorella dell'interessata; -identiche considerazioni valgono con riferimento all'immobile sito in Pomezia, posto che la provvista per l'acquisto si è formata a cagione di regolari rapporti commerciali; la illiceità della somma postula necessariamente la dimostrazione della simulazione dei contratti sottostanti; -quanto all'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], a fronte della dimostrazione di legittima copertura in capo all'interessata per effetto di somme a lei derivate dalla sorella Gioia, nulla consente di sostenere l'illegittima provenienza del bene e l'insussistenza di provvista lecita e di fondare la illiceità sulla ''scelta" della Corte d'appello secondo la quale "i fondi provengono prima che dal trasferimento da parte della sorella Gioia, dalla vendita alla società IMM.G"; -quanto all'immobile sito in Latina, posto che il pagamento del prezzo è stato disposto per circa 120.000 euro mediante accollo del mutuo, è agevolmente verificabile che la quota versata dalla sorella Gioia, ammontante a meno di 29.000 euro, trovi copertura in oltre 550.000 euro di compensi professionali percepiti nei cinque anni antecedenti all'acquisto. Considerata la pacifica natura fungibile del denaro, è evidente come il decreto impugnato, pretendendo la possibile dimostrazione dell'esatta destinazione del singolo denaro al singolo acquisto, si appalesi assolutamente illegittimo nella misura in cui elide totalmente, in base a tale inconcepibile e assurda impostazione, la possibilità del soggetto di dimostrare la legittima copertura degli incrementi patrimoniali, in violazione della disposizione di legge secondo cui al soggetto è data la possibilità di giustificare la legittima provenienza dei beni sequestrati. 4. Ricorso per PETTINICCHIO Jessica, compagna di Gangemi, successivamente al 2012, la quale ha proposto ricorso per cassazione in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] limited con sede in Malta. 3.1. Nullità del decreto impugnato ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 7, d. Igs. n. 159/2011 in relazione all'art. 23, commi 1 e 2 del medesimo decreto. La Corte di appello, nel decreto oggetto di ricorso, ha respinto l'eccezione di nullità che era stata già formulata, sia nel corso del procedimento innanzi al Tribunale. Contraddittore necessario del procedimento di prevenzione doveva essere, quale terzo interessato, non certo la Pettinicchio, bensì quel soggetto che, sulla base delle risultanze acquisite, risulta essere il proprietario, e cioè la [OSCURATO:PERSONA] limited. [OSCURATO:PERSONA] è, infatti, solo componente dell'organo amministrativo della società. 4.2 Violazione dell'art. 7 d.lgs. 159/2011 per difetto assoluto di motivazione. La Corte di appello di Roma, nel decreto impugnato, afferma che la riconducibilità della suindicata società a Gangemi si desumerebbe dalla circostanza che l'ente avrebbe ricevuto rimesse di denaro dalla società [OSCURATO:PERSONA] e dalla società [OSCURATO:PERSONA], riconducibili al preposto e, inoltre, in quanto non vi sono prove dell'ipotetica attività svolta per conto di dette società che avevano posto in atto il bonifico, data l'assenza della documentazione contabile. Tale assunto rende solo apparente la motivazione poiché nell'atto d'appello era stato evidenziato che il sequestro presso la [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato eseguito. Dunque, tale mancata esecuzione della cautela si è risolta - a giudizio della Corte d'appello - in un elemento che depone per l'assoluta assenza di una causale rispetto alle rimesse indicate dalla Corte. Al contrario, soltanto se il disposto sequestro fosse stato eseguito e solo ove non fosse stata reperita una siffatta documentazione, si sarebbe potuta affermare l'assenza di giustificativi delle rimesse effettuate beneficio della FORUM. Quanto all'ulteriore assunto che la provvista complessivamente ricevuta dalla FORUM, a mezzo di bonifici, deriverebbe da rimesse di altre società riconducibili a Gangemi ([OSCURATO:PERSONA] e SPEED), per complessivi 130.000 euro, va osservato, sempre con riguardo alla censura concernente difetto assoluto di motivazione, che è proprio in base alla ricostruzione contabile contenuta nel decreto e all'assunto dello stesso Tribunale, fatti propri dalla Corte d'appello, che deriva che la provvista in ipotesi ricevuta dalla FORUM sarebbe di provenienza lecita. Questa, infatti, avrebbe avuto origine da quattro bonifici disposti, rispettivamente, dalle società LUCENTE e SPEED 2.0 a beneficio della DANI; quest'ultima, a sua volta, avrebbe convogliato la provvista alla [OSCURATO:PERSONA], che l'avrebbe bonificata alla [OSCURATO:PERSONA]. Rispetto a tale ricostruzione è agevole replicare che, quanto alla LUCENTE, è stato lo stesso Tribunale a disporre la revoca del sequestro di prevenzione e a respingere la richiesta di confisca sul rilievo che non può attribuirsi con certezza la disponibilità a Gangemi della LUCENTE, che va pertanto dissequestrata e restituita. Quanto alla SPEED 2.0, essa è del tutto estranea al procedimento di prevenzione. 5. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA] 5.1. Violazione di legge e apparenza della motivazione in relazione all'articolo 24 del decreto legislativo 159/2011. A fronte del dato rappresentato dalla formale intestazione del bene immobile e da un "sospetto di fittizietà" è necessario comprendere se l'impiego delle risorse economiche per l'acquisto, la realizzazione e le migliorie, sia avvenuta ad opera del soggetto pericoloso o meno. Nel caso in esame, la ricostruzione emergente dal provvedimento impugnato non appare rispondente alle considerazioni che precedono. Dalla motivazione della Corte territoriale emerge l'assoluto vuoto argomentativo in ordine alla fittizietà della intestazione dei beni oggetto di confisca in favore del Gangemi, esponendo elementi fattuali del tutto inconsistenti ai fini della concreta prova della loro disponibilità in favore dello stesso Gangemi. La Corte d'appello, dando atto della mancanza di qualsivoglia attività gestoria del Gangerni in ordine alla società [OSCURATO:PERSONA], amministrata dall'odierna ricorrente, ha impropriamente adottato una sorta di presunzione di fittizietà della titolarità dei beni oggetto di confisca basandosi sui precedenti rapporti intercorsi tra la società NRT, riferibile al preposto, e la società GEA, società, quest'ultima, venditrice in favore della [OSCURATO:PERSONA] di alcune autovetture. Deve aggiungersi che non risulterebbe in ogni caso sufficiente la prospettata qualifica di intestataria fittizia dei beni oggetto di confisca, essendo a tal fine necessario che tale fittizietà sia funzionale a consentire a Gangemi la elusione della normativa in materia di prevenzione e di consentirgli, dunque, la titolarità dei fatto sui beni oggetto di intestazione. 5.2. Violazione di legge mancanza della motivazione in relazione all'art. 24 del decreto legislativo 159/2011. Mancava il requisito della pericolosità sociale del proposto al momento della costituzione della [OSCURATO:PERSONA] in data 26 Marzo 2019, periodo nel quale la pericolosità del Gangemi era stata esclusa dallo stesso Tribunale nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di misura personale a suo carico.In ordine a tale questione prospettata nell'atto d'appello, la motivazione del decreto della Corte d'appello è pacificamente mancante. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], Pettinicchio e Bedin sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate. 2. Deve premettersi che, ai sensi degli artt. 4, comma 11, legge n. 1423 del 1956, 3-ter, comma 2, legge n. 575 del 1965 (poi veicolati negli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011), la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito del procedimento di prevenzione è limitata alla sola violazione di legge (v., per tutte, Sez. 2, n. 2566 del 19/12/2014, dep. 2015, Leotta, Rv. 261954, che ha anche affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di tale disciplina, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., sulla scorta del rilievo che la ratio di questa disciplina rinviene il suo presupposto in una scelta legislativa che non è in contrasto con i dettami costituzionali, né con la normativa di carattere internazionale, in ragione della sostanziale differenza dei presupposti sui quali si fondano le misure di prevenzione e, in genere„ le misure cautelari di natura reale, rispetto a quelli che sono alla base degli altri ordinari provvedimenti giudiziari). 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Occorre evidenziare che la Corte di appello, si è sofferrnata puntualmente - a differenza di quanto sostenuto dal difensore - sulla pericolosità sociale dì Gangemi all'epoca delle condotte della [OSCURATO:PERSONA] e, anzi, ha sottolineato che, alla luce delle indagini della Guardia di Finanza, la pericolosità del predetto doveva estendersi a tutto il 2018. La Corte di appello ha attribuito, poi, correttamente rilevanza alla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] sia stata rinviata a giudizio dinanzi al Tribunale di Latina nel 2019, insieme a [OSCURATO:PERSONA] e alla sorella della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], coniuge del proposto e a [OSCURATO:PERSONA] per avere impiegato - tramite la società GRI - negli acquisti immobiliari richiamati alle pagine 5 e 6 del decreto impugnato somme di denaro di provenienza illecita in quanto provento di reati economici e finanziari commessi da Gangemi, circostanza non contestata dalla ricorrente. E, invero, è lo stesso decreto a individuare nelle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e IMM.G. le società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e, in quanto tali, oggetto di confisca in altro procedimento di prevenzione, usate per veicolare denaro utilizzato per gli acquisti immobiliari della GRI, qui oggetto della misura di prevenzione reale. Al riguardo deve precisarsi che è pacifico che tali società siano state utilizzate illecitamente: si tratta, infatti, di società confiscate in altro procedimento di prevenzione, nei confronti del proposto, conclusosi con decreto divenuto cosa giudicata. Le società finanziatrici degli acquisti degli immobili riconducibili al proposto sono state individuate in [OSCURATO:PERSONA], che pagò insieme a [OSCURATO:PERSONA] parte del muto contratto da parte GRI in data 30 settembre 2009 con [OSCURATO:PERSONA], versando sul conto corrente di GRI la somma di 143.000,00 euro, dei quali 77.440,00 utilizzati per il pagamento del mutuo, circostanza non smentita dalla ricorrente, che attesta la possibilità per la stessa di pagare la somma pattuita, ma non anche di avere provveduto direttamente al pagamento senza utilizzare le somme di denaro versate da [OSCURATO:PERSONA], con la precisazione che non è emersa altra causale commerciale o di altra natura, del versamento di tali somme a GRI. 3.2. La Corte territoriale ha analizzato l'elaborato dei consulenti tecnici Stevanato-Iampieri sulla ricostruzione delle fonti delle provviste monetarie finalizzate agli acquisti immobiliari di GRI, sulla sussistenza della copertura degli acquisti immobiliari, e sulla liceità degli stessi, in considerazione del fatto che i 240.558,00 euro trasferiti a GRI sarebbero stati donati da [OSCURATO:PERSONA] alla sorella Maria. La Corte territoriale ha, però, correttamente evidenziato che: - si tratta di elementi che attestano la capacità della ricorrente di effettuare acquisti, ma che tale dato non può trasferirsi automaticamenl:e alla provenienza del denaro effettivamente impiegato per gli acquisti immobiliari poiché, al riguardo, non vi sono tracce documentali; -all'esito della disamina di tutti i movimenti dei conti correnti, che hanno interessato la ricorrente e il nucleo familiare della sorella [OSCURATO:PERSONA], la ricostruzione effettuata da parte dei consulenti non consente di ritenere che in capo a [OSCURATO:PERSONA] vi sia mai stata una disponibilità effettiva di oltre 240.000,00 euro, poiché lo stesso grafico elaborato dai consulenti depone per una disponibilità nettamente inferiore; -non trattandosi di utilizzo di somme che costituiscono il reimpiego di attività illecite, il provvedimento ablativo è legittimato dalla provenienza delle somme, indipendentemente dalla sproporzione tra reddito del proposto e acquisto dei beni. 3.3. Vanno, inoltre, ricordate le conclusioni dell'amministratore giudiziario (vedi decreto del Tribunale di Roma), che evidenzia come le osservazioni difensive non riescano a superare gli esiti delle indagini della Guardia di finanza, essendo la documentazione prodotta insufficiente e carente, mancando, in particolare, la documentazione contabile (partitari e libro giornale), societaria e fiscale relativa agli anni delle operazioni oggetto di analisi ai fini della verifica della sproporzione e/o il reimpiego ex artt. 20 e 34 del decreto legislativo 159/2011, nonché tutti i rapporti di conto corrente della società GRI negli anni oggetto di analisi. Occorre, da ultimo, sottolineare che la questione assorbente, non è tanto quella relativa alla sproporzione reddituale in capo a [OSCURATO:PERSONA], comunque acclarata, ma quella relativa alla genesi e alla operatività della società GRI. Come sopra descritto, le socie, Gioia e [OSCURATO:PERSONA], erano, rispettivamente, la moglie e la cognata di Gangemi: il Tribunale di Latina ha statuito che la prima era certamente prestanome del preposto. Questa conclusione, ormai dato giudicato, è confermata dalla circostanza, mai contestata, che, nonostante la vendita delle quote da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], la prima è rimasta per lungo tempo l'unica delegata a operare non solo sui conti della società ma anche su quello personale della seconda. 3.4. In conclusione, correttamente il decreto impugnato ha ritenuto che gli immobili confiscati siano stati acquistati con provviste provenienti da società certamente riconducibili a Gangemi. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Preliminarmente, si osserva che la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] limited, con sede in Malta. Invero, non vi è prova che ad essere evocati in giudizio fossero persone diverse dalla terza interessata e dai soggetti enunciati nel decreto di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale mentre non si ravvisa uno specifico interesse in capo alla ricorrente in relazione alla evocazione in giudizio di una terza società che sarebbe proprietaria delle quote. Il primo motivo è dunque inammissibile per carenza di interesse della ricorrente. Allo stesso tempo non si ravvisa difetto di legittimazione in capo a [OSCURATO:PERSONA] non essendo stato dimostrato che la società in esame sarebbe stata gestita da altri soggetti, diversi dalla ricorrente. 4.2. Quanto al fatto che le operazioni puntualmente descritte nel decreto impugnato non possano ritenersi illecite perché non è stato effettuato alcun sequestro della società, trattasi di una eccezione manifestamente infondata, posto che la Corte di appello ha evidenziato che tutta la documentazione contabile necessaria è stata, comunque, esaminata. La qualificazione della società, come di pertinenza del proposto, consegue al dato per cui la società ha ricevuto nel periodo maggio /giugno 2018 (in particolare il 24, il 25 maggio e il giorno 11 giugno) una serie di bonifici per un importo complessivo di euro 130.000,00, senza alcuna prestazione corrispettiva, da una società di pertinenza di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. Sul punto, il ricorso non si confronta con la Corte di appello, che ha evidenziato come non vi sia prova dell'ipotetica attività svolta per conto delle società che avevano posto in essere il bonifico, vuoto probatorio tanto più rilevante data l'assenza di documentazione contabile, che attesti trattarsi di operazioni commerciali vere e non di operazioni di mera facciata dirette ad occultare il trasferimento di denaro all'estero senza apprezzabile causale, reale o anche solo apparente. 4.3. In ragione di tali valutazioni condotte dalla Corte territoriale, coerente appare la qualificazione di [OSCURATO:PERSONA] come prestanome di [OSCURATO:PERSONA], dato attestato anche da dichiarazioni univoche e convergenti dei collaboratori di giustizia Pugliese e Agostino, che si leggono alle pagine 52 e 53 del decreto impugnato e non sono oggetto di specifiche contestazioni. 5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 5.1. La ricorrente si è costituita in proprio e quale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell'intero pacchetto di quote sociali di GEA. Invero, la Corte territoriale motiva in termini coerenti e logici rispetto alle evidenze probatorie in atti come la GEA sia stata destinataria di continui trasferimenti di fondi, avvenuti dal 21 aprile 2016 in poi, per il ragguardevole importo di quattro milioni di euro, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], operazioni che cessavano a far data dal 11 settembre 2019, allorchè la stessa [OSCURATO:SOCIETA], società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], era messa in liquidazione. Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto la riconducibilìtà di GEA a Gangemi, che la aveva costituita con l'intento di spogliarsi dei beni di [OSCURATO:SOCIETA] al fine di far cessare l'attività di quest'ultima. E, invero, in data 23 ottobre 2019, subito dopo la liquidazione di NRT, la GEA acquistava altre quattro vetture dalla stessa NRT, per poi cederle a terzi; ciò è stato puntualmente considerato indice del fatto che la società era una proiezione di chi stava cercando di porre in salvo alcuni non trascurabili capitali, dopo l'inizio di vicende giudiziarie che avevano interessato la NRT. Analogamente il 17/9/ 2019 la società GEA cedeva l'imbarcazione [OSCURATO:PERSONA] di 14,20 metri -imbarcazione acquistata da NRT solo il 25/05/2018. In relazione alle vendite suindicate, la Corte territoriale ha sottolineato che non sussistono prove di un effettivo passaggio di denaro, trattandosi, piuttosto, di una operazione diretta a trasferire beni a nuove società, operazioni alla cui base vi era l'interesse del proposto alla liquidazione di altre società. Si è osservato, altresì, correttamente che, se, da un lato, non risultavano atti di gestione ufficialmente attribuibili a [OSCURATO:PERSONA] e relative a [OSCURATO:PERSONA], doveva contestualmente considerarsi che, alla luce delle pronunzie giudiziali sul punto, gli atti descritti e richiamati erano riconducibili al proposto poiché funzionali a trasferire valori da [OSCURATO:SOCIETA] a GEA , e poi a [OSCURATO:PERSONA]. 5.2. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso e la Corte ne dà puntualmente atto conformandosi al principio di diritto secondo il quale in tema di confisca di prevenzione, è legittimo disporre la misura ablatoria quando gli acquisti si realizzino in un periodo immediatamente successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità, purchè il giudice attesti, come nel caso in esame, la sussistenza di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista patrimoniale formatasi nel periodo di compimento della attività illecita in quanto esiste un collegamento di tipo logico tra il fatto presupposto, la pericolosità del proposto e l'incremento patrimoniale "ingiustificato" che ha generato i beni (Sez. 5, n. 1543 del 23/11/2020, Marotta, (dep. 14/01/2021 ) Rv. 280667. 6. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che le ricorrenti versino la somma, determinata in via
Decreto Cassazione n. 16779/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris