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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1990

ECLI:EU:C:1990:6
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61987CJ0277_IT

[OSCURATO:PERSONA] causa C-277/87, Sandoz prodotti farmaceutici SpA, con sede in Milano ( Italia ), rappresentata dal prof . avv . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bologna, e dall' avv . domiciliatario [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lussemburgo, 4, avenue Marie-Thérèse, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del suo servizio giuridico, centre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto l' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 luglio 1987, n . 87/409/CEE, relativa ad una procedura a norma dell' art . 85 del trattato CEE ( IV/31-741 Sandoz ) ( GU L 222, pag . 28 ), LA CORTE ( sesta sezione ), composta dai signori C.N .

Kakouris, presidente di sezione, F.A .

Schockweiler, T .

Koopmans, G.F .

Mancini, M .

Diez de Velasco, giudici, ( motivazione non riprodotta ) dichiara e statuisce :

[OSCURATO:PERSONA]

1 ) L' importo dell' ammenda inflitta alla ricorrente nell' art . 3 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 luglio 1987, relativa ad una procedura a norma dell' art . 85 del trattato CEE, è ridotto a 500 000 ecu . 2 ) Per il resto, il ricorso è respinto . 3 ) La ricorrente è condannata alle spese .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61987CJ0277_IT [OSCURATO:PERSONA] causa C-277/87, Sandoz prodotti farmaceutici SpA, con sede in Milano ( Italia ), rappresentata dal prof . avv . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bologna, e dall' avv . domiciliatario [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lussemburgo, 4, avenue Marie-Thérèse, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del suo servizio giuridico, centre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto l' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 luglio 1987, n . 87/409/CEE, relativa ad una procedura a norma dell' art . 85 del trattato CEE ( IV/31-741 Sandoz ) ( GU L 222, pag . 28 ), LA CORTE ( sesta sezione ), composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione, F.A . Schockweiler, T . Koopmans, G.F . Mancini, M . Diez de Velasco, giudici, ( motivazione non riprodotta ) dichiara e statuisce : [OSCURATO:PERSONA] 1 ) L' importo dell' ammenda inflitta alla ricorrente nell' art . 3 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 luglio 1987, relativa ad una procedura a norma dell' art . 85 del trattato CEE, è ridotto a 500 000 ecu . 2 ) Per il resto, il ricorso è respinto . 3 ) La ricorrente è condannata alle spese .
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