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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16784/2026

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to a ARZACHENA il 10/11/1971 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe e la nota con cui ha rinunciato al ricorso; rilevato che il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia ad esso. considerato che alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali ma anche (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà' e, quindi, a colpa del ricorrente: Corte cost. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3.000,00; precisato che, come già affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Degennaro, Rv. 267373 - 01), alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara i P.Q.MLi l 26

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a ARZACHENA il 10/11/1971 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe e la nota con cui ha rinunciato al ricorso; rilevato che il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia ad esso. considerato che alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali ma anche (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà' e, quindi, a colpa del ricorrente: Corte cost. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3.000,00; precisato che, come già affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Degennaro, Rv. 267373 - 01), alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara i P.Q.MLi l 26
Sentenza Cassazione n. 16784/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris