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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2021

Cassazione n. 38641/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 3 marzo 2020, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Torino il 15 aprile 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 28 febbraio 2019, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva qualificata, operata la riduzione per il rito, alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto.

2. La difesa si affida ad un solo motivo con il quale denunzia vizio di motiva- zione, che sarebbe mancante e manifestamente illogica, sotto il profilo della man- cata riduzione della pena, che si stima eccessiva, ingiusta ed illegittima.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

La riferita dogli&iza è assertiva e meramente reiterativa di tema già posto nell'atto di appello e già affrontato e risolto, con adeguata, congrua e non illogica motivazione (alla p. 3 della sentenza impugnata), ove si evidenzia la gravità del fatto (quantità e pluralità di sostanze) e la personalità dell'imputato, gravato da precedente specifico, nonostante la giovane età.

Poiché il ricorrente non instaura un confronto effettivo con tale motivazione, l'impugnazione risulta aspecifica.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26/05/2021.

Il ConsidJere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 3 marzo 2020, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Torino il 15 aprile 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 28 febbraio 2019, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva qualificata, operata la riduzione per il rito, alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto. 2. La difesa si affida ad un solo motivo con il quale denunzia vizio di motiva- zione, che sarebbe mancante e manifestamente illogica, sotto il profilo della man- cata riduzione della pena, che si stima eccessiva, ingiusta ed illegittima. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La riferita dogli&iza è assertiva e meramente reiterativa di tema già posto nell'atto di appello e già affrontato e risolto, con adeguata, congrua e non illogica motivazione (alla p. 3 della sentenza impugnata), ove si evidenzia la gravità del fatto (quantità e pluralità di sostanze) e la personalità dell'imputato, gravato da precedente specifico, nonostante la giovane età. Poiché il ricorrente non instaura un confronto effettivo con tale motivazione, l'impugnazione risulta aspecifica. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. Il ConsidJere este
Sentenza Cassazione n. 38641/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris