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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33241/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15189-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AGED S.S. [OSCURATO:PERSONA] C., in persona della titolare, rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la ordinanza n. 38354/2021 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 03/12/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazionedel 7.10.2003 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AGED S.S. di [OSCURATO:PERSONA] C. evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Sassari, invocando la loro condanna ad eliminare alcune opere eseguite in violazione delle distanze tra i fabbricati.

Nella resistenza dei convenuti, che in via riconvenzionale chiedevano a loro volta la condanna degli attori all’eliminazione di altre opere dai medesimi eseguite in violazione della normativa urbanistica ed edilizia e della servitù di veduta spettante ai convenuti, il Tribunale, con sentenza n. 88/2010, rigettava tanto la domanda principale che quella riconvenzionale.

Con sentenza n. 85/2016 la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, accoglieva in parte il gravame principale interposto dagli originari attori avverso la decisione di prime cure, rigettando invece quello incidentale, condannava gli originari convenuti ad eliminare le opere eseguite in violazione delle distanze, consistenti in particolare in un locale sgombero ed in un locale lavanderia.

Con ordinanza n. 38354/2021 la Corte di Cassazione rigettava il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],avverso la decisione di prime cure, accogliendo invece in parte il ricorso incidentale proposto dagli odierni ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AGED S.S. di [OSCURATO:PERSONA] C., limitatamente al secondo motivo, concernente il mancato riconoscimento del risarcimento del danno derivante dall’accertata violazione delle distanze.

Propongono ricorso per la revocazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AGED S.S.di [OSCURATO:PERSONA] C., affidandosi ad un motivo.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. c.p.c., la parte ricorrente ha depositatoatto di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] In conseguenza della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15189-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AGED S.S. [OSCURATO:PERSONA] C., in persona della titolare, rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la ordinanza n. 38354/2021 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 03/12/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazionedel 7.10.2003 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AGED S.S. di [OSCURATO:PERSONA] C. evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Sassari, invocando la loro condanna ad eliminare alcune opere eseguite in violazione delle distanze tra i fabbricati. Nella resistenza dei convenuti, che in via riconvenzionale chiedevano a loro volta la condanna degli attori all’eliminazione di altre opere dai medesimi eseguite in violazione della normativa urbanistica ed edilizia e della servitù di veduta spettante ai convenuti, il Tribunale, con sentenza n. 88/2010, rigettava tanto la domanda principale che quella riconvenzionale. Con sentenza n. 85/2016 la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, accoglieva in parte il gravame principale interposto dagli originari attori avverso la decisione di prime cure, rigettando invece quello incidentale, condannava gli originari convenuti ad eliminare le opere eseguite in violazione delle distanze, consistenti in particolare in un locale sgombero ed in un locale lavanderia. Con ordinanza n. 38354/2021 la Corte di Cassazione rigettava il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],avverso la decisione di prime cure, accogliendo invece in parte il ricorso incidentale proposto dagli odierni ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AGED S.S. di [OSCURATO:PERSONA] C., limitatamente al secondo motivo, concernente il mancato riconoscimento del risarcimento del danno derivante dall’accertata violazione delle distanze. Propongono ricorso per la revocazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AGED S.S.di [OSCURATO:PERSONA] C., affidandosi ad un motivo.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. c.p.c., la parte ricorrente ha depositatoatto di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] In conseguenza della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto. Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera