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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 16868/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] 32452/20 Roma, sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, giusta procura allegata al ricorso; RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti; CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 6427/3/2020 resa inter-partes in data 12.10.2020 e depositata in data 18.11.2020 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che le spese possano essere compensate; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, spese compensate.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] 4- [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 32452/20 Roma, sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, giusta procura allegata al ricorso; RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti; CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 6427/3/2020 resa inter-partes in data 12.10.2020 e depositata in data 18.11.2020 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che le spese possano essere compensate; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, spese compensate. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] 4- [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 16868/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris