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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 46622/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che questa Corte ha più volte ritenuto legittima, a livello costituzionale e convenzionale, l'istituzione dell'ergastolo nel codice penale, in ragione della connotazione polifunzionale di detta massima sanzione, comprensiva delle finalità di prevenzione, generale e speciale, nonché di difesa e di rieducazione sociale, e della previsione di una disciplina di esecuzione della pena che consente di escluderne in concreto la perpetuità (da ultimo, Sez. 1, n. 28579 del 17/03/2022, Caputo, Rv. 283510-01); che l'ergastolo al ricorrente inflitto è insuscettibile di commutazione nella pena di trent'anni di reclusione, alla stregua dei principi elaborati dalla sentenza della Corte EDU, GC, 17/09/2009, Scoppola c.

Italia, come già sancito nei suoi confronti da decisioni ormai irrevocabili, non superate da nuove circostanze o argomentazioni; che, quanto alla continuazione, l'ordinanza impugnata sfugge palesemente a censura, nella parte in cui esclude l'identità del disegno criminoso tra i reati da essa considerati, dovendo comunque trovare applicazione, nella specie, il principio di diritto secondo cui il relativo nesso non è configurabile tra il reato associativo e quei reati scopo che, quand'anche rientranti nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e finalizzati al rafforzamento del medesimo, non siano stati programmati, almeno a grandi linee, al momento della costituzione dell'associazione stessa, o dell'ingresso del reo in essa (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430-01; Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984-01); e l'anticipata programmazione non è stata dal ricorrente allegata neppure in questa sede; che il ricorso è dunque manifestamente infondato in tutte le sue prospettazion i; Rilevato, pertanto, che esso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che questa Corte ha più volte ritenuto legittima, a livello costituzionale e convenzionale, l'istituzione dell'ergastolo nel codice penale, in ragione della connotazione polifunzionale di detta massima sanzione, comprensiva delle finalità di prevenzione, generale e speciale, nonché di difesa e di rieducazione sociale, e della previsione di una disciplina di esecuzione della pena che consente di escluderne in concreto la perpetuità (da ultimo, Sez. 1, n. 28579 del 17/03/2022, Caputo, Rv. 283510-01); che l'ergastolo al ricorrente inflitto è insuscettibile di commutazione nella pena di trent'anni di reclusione, alla stregua dei principi elaborati dalla sentenza della Corte EDU, GC, 17/09/2009, Scoppola c. Italia, come già sancito nei suoi confronti da decisioni ormai irrevocabili, non superate da nuove circostanze o argomentazioni; che, quanto alla continuazione, l'ordinanza impugnata sfugge palesemente a censura, nella parte in cui esclude l'identità del disegno criminoso tra i reati da essa considerati, dovendo comunque trovare applicazione, nella specie, il principio di diritto secondo cui il relativo nesso non è configurabile tra il reato associativo e quei reati scopo che, quand'anche rientranti nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e finalizzati al rafforzamento del medesimo, non siano stati programmati, almeno a grandi linee, al momento della costituzione dell'associazione stessa, o dell'ingresso del reo in essa (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430-01; Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984-01); e l'anticipata programmazione non è stata dal ricorrente allegata neppure in questa sede; che il ricorso è dunque manifestamente infondato in tutte le sue prospettazion i; Rilevato, pertanto, che esso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 46622/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris