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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20231/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; //1/{4 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di un anno e quattro mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 84, comma 1, d.lgs. n. 141 del 2024, articolando un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione per la mancata verifica della mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che il motivo espone doglianze prive di specificità e comunque non consentite, perché le censure proposte non contengono alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., e comunque sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle 4mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiar P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente A to io C ( o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]': HA 026 9 'Now ori Morta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; //1/{4 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di un anno e quattro mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 84, comma 1, d.lgs. n. 141 del 2024, articolando un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione per la mancata verifica della mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che il motivo espone doglianze prive di specificità e comunque non consentite, perché le censure proposte non contengono alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., e comunque sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle 4mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiar P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente A to io C ( o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]': HA 026 9 'Now ori Morta
Sentenza Cassazione n. 20231/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris