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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 gennaio 2020

Cassazione n. 39783/2021

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Trento; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 12/01/2020 il Tribunale di sorveglianza di Trento respingeva l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di espulsione pronunciato dal Magistrato di sorveglianza di Trento il 17/09/2020, ai sensi dell'art. 16, comma 9, decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 286.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di ritenere sussistenti le preclusioni previste dall'art. 19, commi 1 e 1.1, T.U. imm., così come novellato dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.

Si deduceva, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di Trento aveva omesso di confrontarsi con le specifiche allegazioni difensive, dalle quali emergeva una situazione di grave pericolo per [OSCURATO:PERSONA], rilevante ex art. 19, commi 1 e 1.1, T.U. imm., derivante dalle tensioni politiche esistenti nel suo Paese di provenienza, la Nigeria, nel quale venivano perpetrate sistematiche violazioni dei diritti umani, in conseguenza di un conflitto, risalente nel tempo, tra le forze governative e le organizzazioni terroristiche presenti nel territorio nigeriano.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2. Occorre premettere che la legittimità dell'espulsione del cittadino straniero dal territorio italiano, disposta ai sensi dell'art. 16, comma 9, T.U. imm., è soggetta a una verifica preliminare dell'autorità giudiziaria - rappresentata, in prima istanza, dal magistrato di sorveglianza e, in caso di opposizione, dal tribunale di sorveglianza -, finalizzata ad accertare che nel suo Paese di origine l'immigrato espulso non possa incorrere in violazioni dei suoi diritti fondamentali e non possa essere sottoposto ad attività di natura persecutoria, la cui ricorrenza costituisce una causa ostativa all'adozione del provvedimento espulsivo.

Per inquadrare tali cause ostative, innanzitutto, occorre richiamare la previsione dell'art. 19, comma 1, T.U. imm., che recita: «In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione».

Questa disposizione, a sua volta, deve essere integrata dal comma 1.1 dello stesso art. 19, espressamente richiamata dalla difesa del ricorrente, a tenore del quale: «Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».

Nel compiere tale valutazione preliminare, inoltre, l'autorità giudiziaria deve procedere a integrare la piattaforma normativa costituita dalla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, sopra citata, con l'analisi delle altre fonti sovranazionali, introdotte per fornire tutela agli stranieri ai quali spetta lo status di rifugiato ovvero la "protezione sussidiaria", prevista per il soggetti') la cui integrità personale è minacciata da situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, esistenti nel suo Paese di origine.

Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «In tema di espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, le cause ostative alla stessa, indicate nel successivo art. 19, commi 1 e 2, non hanno natura tassativa, in quanto vanno integrate attraverso l'analisi delle fonti sovranazionali - quali la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta di Nizza e le Direttive U.E. sul tema - tese a fornire tutela ai soggetti cui spetta il riconoscimento non solo dello "status" di rifugiato, ma anche della cd.

"protezione sussidiaria", spettante anche nell'ipotesi di minaccia grave alla vita di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale» (Sez. 1, n. 1, n. 41949 del 04/04/2019, S., Rv. 273973-01).

In questa, stratificata, cornice normativa, deve rilevarsi che le emergenze processuali impongono di ritenere destituito di fondamento l'assunto difensivo, secondo cui il provvedimento di espulsione presupposto era stato emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in violazione dell'art. 19, commi 1 e 1.1, T.U. imm., non avendo il Tribunale di sorveglianza di Trento considerato il pericolo che il ricorrente potesse incorrere nel rischio di persecuzioni personali, per la perdurante vigenza nel suo Paese di origine di una situazione dì grave e risalente tensione politica.

Il provvedimento impugnato, invero, riportava analiticamente il contenuto delle censure difensive articolate con l'atto di opposizione presentato da [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di sorveglianza di Trento, da cui non risultava che il ricorrente si era lamentato della situazione di potenziale pericolo per la sua incolumità personale, che era stata prospettata in termini astratti e senza alcuna allegazione riguardante la sua posizione di cittadino nigeriano.

Ne conseguiva che, sulla base delle emergenze processuali e delle allegazioni difensive, prive di concretezza e di specificità, non era possibile affermare l'esistenza di alcuna delle situazioni ostative disciplinate dall'art. 19, commi 1 e 1.1, T.U. imm., finalizzate a fornire un'adeguata tutela non soltanto ai soggetti cui spetta il riconoscimento dello status di rifugiato - quali vittime di persecuzione, secondo le previsioni della i contenuti della Convenzione di Ginevra del 1951 -, ma anche a quelli ai quali spetta il riconoscimento della "protezione sussidiaria", che comportavano l'attivazione di un percorso di tutela amministrativa, non riscontrabile nel caso di specie.

In questa cornice, deve rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza di Trento escludeva, con un percorso argomentativo ineccepibile, l'esistenza di pericoli concreti per l'incolumità fisica di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che la situazione dello Stato di provenienza del ricorrente non comportava alcun potenziale pregiudizio per la persona dell'espulso, sia con riferimento a possibili minacce alla sicurezza derivanti dall'attività di gruppi terroristici operanti sul territorio nigeriano, sia con riferimento alle problematiche sanitarie collegat all'attuale crisi pandemica da Covid-19, che veniva ritenuta non più grave di quella italiana.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Trento; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 12/01/2020 il Tribunale di sorveglianza di Trento respingeva l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di espulsione pronunciato dal Magistrato di sorveglianza di Trento il 17/09/2020, ai sensi dell'art. 16, comma 9, decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 286. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di ritenere sussistenti le preclusioni previste dall'art. 19, commi 1 e 1.1, T.U. imm., così come novellato dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173. Si deduceva, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di Trento aveva omesso di confrontarsi con le specifiche allegazioni difensive, dalle quali emergeva una situazione di grave pericolo per [OSCURATO:PERSONA], rilevante ex art. 19, commi 1 e 1.1, T.U. imm., derivante dalle tensioni politiche esistenti nel suo Paese di provenienza, la Nigeria, nel quale venivano perpetrate sistematiche violazioni dei diritti umani, in conseguenza di un conflitto, risalente nel tempo, tra le forze governative e le organizzazioni terroristiche presenti nel territorio nigeriano. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2. Occorre premettere che la legittimità dell'espulsione del cittadino straniero dal territorio italiano, disposta ai sensi dell'art. 16, comma 9, T.U. imm., è soggetta a una verifica preliminare dell'autorità giudiziaria - rappresentata, in prima istanza, dal magistrato di sorveglianza e, in caso di opposizione, dal tribunale di sorveglianza -, finalizzata ad accertare che nel suo Paese di origine l'immigrato espulso non possa incorrere in violazioni dei suoi diritti fondamentali e non possa essere sottoposto ad attività di natura persecutoria, la cui ricorrenza costituisce una causa ostativa all'adozione del provvedimento espulsivo. Per inquadrare tali cause ostative, innanzitutto, occorre richiamare la previsione dell'art. 19, comma 1, T.U. imm., che recita: «In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione». Questa disposizione, a sua volta, deve essere integrata dal comma 1.1 dello stesso art. 19, espressamente richiamata dalla difesa del ricorrente, a tenore del quale: «Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Nel compiere tale valutazione preliminare, inoltre, l'autorità giudiziaria deve procedere a integrare la piattaforma normativa costituita dalla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, sopra citata, con l'analisi delle altre fonti sovranazionali, introdotte per fornire tutela agli stranieri ai quali spetta lo status di rifugiato ovvero la "protezione sussidiaria", prevista per il soggetti') la cui integrità personale è minacciata da situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, esistenti nel suo Paese di origine. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «In tema di espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, le cause ostative alla stessa, indicate nel successivo art. 19, commi 1 e 2, non hanno natura tassativa, in quanto vanno integrate attraverso l'analisi delle fonti sovranazionali - quali la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta di Nizza e le Direttive U.E. sul tema - tese a fornire tutela ai soggetti cui spetta il riconoscimento non solo dello "status" di rifugiato, ma anche della cd. "protezione sussidiaria", spettante anche nell'ipotesi di minaccia grave alla vita di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale» (Sez. 1, n. 1, n. 41949 del 04/04/2019, S., Rv. 273973-01). In questa, stratificata, cornice normativa, deve rilevarsi che le emergenze processuali impongono di ritenere destituito di fondamento l'assunto difensivo, secondo cui il provvedimento di espulsione presupposto era stato emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in violazione dell'art. 19, commi 1 e 1.1, T.U. imm., non avendo il Tribunale di sorveglianza di Trento considerato il pericolo che il ricorrente potesse incorrere nel rischio di persecuzioni personali, per la perdurante vigenza nel suo Paese di origine di una situazione dì grave e risalente tensione politica. Il provvedimento impugnato, invero, riportava analiticamente il contenuto delle censure difensive articolate con l'atto di opposizione presentato da [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di sorveglianza di Trento, da cui non risultava che il ricorrente si era lamentato della situazione di potenziale pericolo per la sua incolumità personale, che era stata prospettata in termini astratti e senza alcuna allegazione riguardante la sua posizione di cittadino nigeriano. Ne conseguiva che, sulla base delle emergenze processuali e delle allegazioni difensive, prive di concretezza e di specificità, non era possibile affermare l'esistenza di alcuna delle situazioni ostative disciplinate dall'art. 19, commi 1 e 1.1, T.U. imm., finalizzate a fornire un'adeguata tutela non soltanto ai soggetti cui spetta il riconoscimento dello status di rifugiato - quali vittime di persecuzione, secondo le previsioni della i contenuti della Convenzione di Ginevra del 1951 -, ma anche a quelli ai quali spetta il riconoscimento della "protezione sussidiaria", che comportavano l'attivazione di un percorso di tutela amministrativa, non riscontrabile nel caso di specie. In questa cornice, deve rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza di Trento escludeva, con un percorso argomentativo ineccepibile, l'esistenza di pericoli concreti per l'incolumità fisica di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che la situazione dello Stato di provenienza del ricorrente non comportava alcun potenziale pregiudizio per la persona dell'espulso, sia con riferimento a possibili minacce alla sicurezza derivanti dall'attività di gruppi terroristici operanti sul territorio nigeriano, sia con riferimento alle problematiche sanitarie collegat all'attuale crisi pandemica da Covid-19, che veniva ritenuta non più grave di quella italiana. 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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