CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 gennaio 2021
Cassazione n. 01869/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel procedimento di prevenzione nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/01/2021 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso c:hiedendo il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso il 20/01/2021 il Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] che aveva escluso l'istituto bancario dallo stato passivo formato nell'ambito della procedura di verifica dei crediti in corso nel procedimento di prevenzione n. 1/16 M.P. a carico di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al credito ipotecario vantato su uno degli immobili confiscati, sito in Palermo, via Serradifalco n. 61, e derivato dal mutuo bancario stipulato dal [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di terzo creditore ipotecario, che ha dedotto due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011, lamentando la mancata ammissione allo stato passivo del credito in relazione al profilo della strumentalità del credito. La finalità del mutuo concesso era volta all'acquisto dell'immobile posto a garanzia del capitale erogato, e non quella di agevolare le attività criminose del [OSCURATO:PERSONA], il quale, peraltro, aveva un reddito che gli consentiva di adempiere al pagamento delle rate del mutuo. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011, lamentando la mancata ammissione allo stato passivo del credito in relazione al profilo della buona fede. Il reddito del mutuatuario era capiente ed in grado di sostenere gli oneri concordati anche in assenza di risparmi, e ciò che viene in rilievo deve essere la buona fede, non già la buona gestione bancaria nella valutazione del merito creditizio; del resto, era stata disposta una valutazione mediante perizia dell'immobile, e non può ascriversi alla banca l'incolpevole affidamento ad un professionista. L'istituto bancario non ha tratto alcun vantaggio dall'attività criminale posta in essere dal proposto, in quanto la somma mutuata è stata restituita solo in minima parte, ed è stata osservata la normale diligenza nel rapporto contrattuale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. L'art. 52 del d.lgs. 159/2011, nel disciplinare i diritti dei terzi interessati nei procedimenti di prevenzione patrimoniale,, prevede: "La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore a sequestro, nonché i diritti reali c1( garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: (...) b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità".Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato che, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, lait. 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, esclude ogni pregiudizio dei diritti di credito dei terzi preesistenti al sequestro, a meno che non risulti accertata la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita, e solo in questo caso incombe al creditore, per far valere il proprio diritto, l'onere di dimostrare la ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità (Sez. 6, n. 36690 del 30/06/2015, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 265606); per escludere l'ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro, il tribunale è tenuto a fornire analitica dimostrazione che il credito è strumentale all'attività illecita del soggetto pericoloso o a quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, salvo che, una volta dimostrato tale nesso, il creditore non provi di averlo ignorato in buona fede (Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a., Rv. 272232; Sez. 1, n. 39148 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271190). Con particolare riferimento al c.d. nesso di strumentalità, va rammentato che, in tema di confisca di prevenzione di beni gravati da ipoteca, la strumentalità del credito rispetto alla attività criminale del prevenuto può presumersi, fino a prova contraria, nei casi di corrispondenza temporale tra l'insorgenza del credito e l'accertata pericolosità sociale, dovendosi ritenere che l'incrementata disponibilità di mezzi finanziari sia senz'altro idonea ad agevolare, pur indirettamente, la realizzazione di attività illecite (Sez. 6, n. 14143 del 06/02/2019, [OSCURATO:PERSONA] di Siena, Rv. 275533, con riferimento ad una fattispecie relativa alla confisca di un terreno acquistato con mutuo ipotecario, erogato nel periodo in cui si erano manifestati gli indizi di appartenenza del proposto ad un sodalizio mafioso, nonché la sperequazione tra acquisti ed entrate del medesimo). Con riferimento all'onere della prova della buona fede, è stato affermato che, in materia di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini della opponibilità di un diritto di garanzia reale sul bene oggetto di confisca, non è sufficiente che l'ipoteca sia anteriore al sequestro e al provvedimento ablativo, ma è anche necessario che il creditore dimostri di essere stato in buona fede, essendo il suo affidamento incolpevole stato ingenerato da un'oggettiva apparenza, tale da rendere scusabile il proprio difetto di diligenza (Sez. 2, n. 41353 del 11/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264655). 3. Tanto premesso, il Tribunale, ribadendo sul punto quanto già evidenziato dal [OSCURATO:PERSONA], ha affermato la sussistenza del nesso di strumentalità tra il credito e le attività illecite, osservando che: il mutuo concesso al [OSCURATO:PERSONA] era destinato all'acquisto di un immobile; comportava un impegno finanziario incompatibile e sproporzionato rispetto ai redditi leciti del mutuatario accertati nel corso del procedimento di prevenzione, che presupponeva, pertanto, l'impiego di risorse di diversa natura e provenienza che andavano riconnesse alle attività illecite del proposto; il mutuo, infatti, veniva concesso in un periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva già manifestato la propria pericolosità sociale (essendo già gravato da condanne per delitti contro il patrimonio commessi tra il 2005 ed il 2008). In particolare, con riferimento al nesso di strumentalità, richiamati i profili della doppia accezione del collegamento del credito - c.d. diretto, con l'attività illecita, e c.d, indiretto, con l'attività che ne costituisce il risultato -, il Tribunale ha condiviso la valutazione del Giudice delegato, con riferimento alla valorizzazione della circostanza dell'avvenuta erogazione del finanziamento nel periodo in cui si era già manifestata la pericolosità sociale del proposto. Sul punto non appaiono emergere ulteriori elementi di valutazione idonei a superare tale giudizio, non potendo assumere rilievo la dedotta circostanza che il capitale fosse stato formalmente erogato per l'acquisto dell'immobile, o la presenza di un reddito valutato come capiente, in considerazione della complessiva condizione reddituale del proposto, che avrebbe dovuto restituire una rata mensile di C 721,02, corrispondente a quasi il 40% della retribuzione mensile netta percepita al momento dell'erogazione. La corrispondenza temporale tra credito ed accertata pericolosità sociale del proposto e l'inadeguatezza, rispetto al finanziamento, delle risorse lecite a disposizione del soggetto ritenuto pericoloso, sono stati dunque posti a fondamento dell'affermazione del nesso di strumentalità, in considerazione del rilievo secondo cui l'accensione di un mutuo costituisce uno dei più comuni artifici per riciclare somme di denaro di provenienza illecita, consentendo di reimmettere tali somme nel circuito legale, attraverso il pagamento delle rate, al contempo assicurandosi l'acquisto di beni apparentemente 'puliti', in quanto formalmente pagati con denaro proveniente dalla banca. L'apprezzamento di fatto del giudice di merito, immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, non risulta dunque scalfito dall'argomentazione della ricorrente, fondata su un formalistico paralogismo, alla stregua del quale lo scopo del mutuo era quello di finanziare l'acquisto di un immobile. Quanto al profilo della buona fede, è stato evidenziato che: il mutuo è stato concesso a persona priva di risparmi, il finanziamento erogato era superiore al prezzo dell'acquisto dell'immobile, pari a 117.000 euro, e per un importo manifestamente eccessivo rispetto alle entità della base reddituale del beneficiario, che avrebbe dovuto restituire una rata mensile pari a quasi il 40% della retribuzione mensile; inoltre, è stata erogata una somma pari al valore del bene dato in garanzia, senza rispettare I limite dell'80°/0 del valore dell'immobile; infine, con riferimento alla congruità della garanzia offerta rispetto all'importo del finanziamento, è stata evidenziata la incongruenza della valutazione di 120.000 euro effettuata dal tecnico incaricato dalla mutuante, atteso che nell'ambito della procedura esecutiva di pignoramento avviata nel gennaio del 2009, all'immobile è stato attribuito un valore di 65.000 euro, pari a poco più della metà di quello attribuito dal perito della banca appena due anni prima. Dunque, il valore dell'immobile, la somma erogata a titolo di mutuo, superiore all'importo necessario per l'acquisto (e ancor più a quello del valore attribuito allo stesso circa due anni dopo, nell'ambito della procedura esecutiva), il reddito prodotto in quegli anni dal proposto e l'assenza di risparmi sufficienti a provvedere agli oneri derivanti dall'ac:quisto dell'immobile, possono ritenersi tutti elementi di oggettiva rilevanza, che non appaiono obliterati dalle deduzioni difensive, e che consentono di escludere la sussistenza di una situazione di incolpevole affidamento. L'art. 52, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, del resto, indica i criteri in base ai quali valutare la buona fede, precisando, in particolare, che il Tribunale deve tenere conto «delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale „.». In materia di misure di prevenzione patrimoniale, è configurabile la buona fede del terzo creditore che vanta sul bene un diritto di garanzia reale sorto antecedentemente al provvedimento di confisca, soltanto nel caso in cui, avendo riguardo alla particolare attività svolta dal medesimo, risulti dimostrata: a) l'estraneità a qualsiasi collusione o compartecipazione all'attività criminosa; b) l'inconsapevolezza credibile in ordine alle attività svolte dal prevenuto; c) un errore scusabile sulla situazione apparente del prevenuto (Sez. 6, n. 50018 del 17/09/2015, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 265930, che ha escluso la buona fede dell'istituto di credito che, trascurando negligentemente gli obblighi di verifica imposti dalle politiche di prestito e di controllo dei relativi rischi, aveva concesso un mutuo ipotecario di importo manifestamente eccessivo rispetto all'entità della base reddituale del beneficiario; in motivazione, la stessa sentenza ha rilevato che "...gli operatori bancari esperti nelle norme e negli usi bancari nonché nella normativa in materia di reimpiego o riciclaggio di attività illecite, nella concessione del credito si attengono normalmente ad un livello di diligenza piuttosto elevato, essendo tenuti a verificare l'affidabilità di coloro che richiedono il finanziamento attraverso la richiesta e l'esame di tutta la documentazione necessaria per garantire opportunamente la banca, oneri che si sono rafforzati dopo l'entrata in vigore della Legge n.346/1986, cd. [OSCURATO:PERSONA]"). Nel caso di specie, dunque, gli elementi evidenziati (il periodo temporale interessato dalla concessione del credito e dall'emersione della pericolosità, e, quanto alla possibilità di riconoscere la ragionevolezza dell'affidamento, la condizione reddituale del proposto, l'assenza di risparmi dello stesso, la documentazione prodotta a sostegno della dimostrazione dei redditi, il valore incongruo dell'immobile) evidenziano profili di crticità nell'attività della banca, per la quale la dimostrazione della diligenza prestata nella conclusione del contratto di mutuo richiede la prova del pieno compimento delle attività istruttorie della pratica di finanziamento, secondo le comuni regole e prassi bancarie e della relativa normativa. La mancata valutazione, nella fase di conclusione del contratto, degli elementi indicati, proprio per la evidenziata natura degli stessi, non appare dunque riconducibile al solo profilo della buona gestione bancaria, anche in ragione delle ordinarie prassi operative in tali operazioni di finanziamento. A fronte di tali considerazioni, le deduzioni difensive appaiono prive di adeguata forza confutativa, sia con riferimento alla questione dedotta in relazione alla c.d. strumentalità, sia in relazione al preteso incolpevole affidamento. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. R