CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 43340/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (JUGOSLAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vasto in data 30/3/2022, che aveva condannato all'esito di giudizio abbreviato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale alla pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., con riferimento all'affermazione della penale responsabilità per il reato di ricettazione. Osserva che più correttamente, in relazione ai beni provento di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale avrebbe dovuto qualificare i fatti come favoreggiamento personale dell'autore del furto (essendo stato il ricorrente trovato alla guida dell'autovettura, all'interno della quale vi era il coimputato) e, in relazione agli altri beni di provenienza sospetta, avrebbe dovuto ritenere l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cod. pen. 2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., con riferimento all'affermazione della penale responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Rileva che la fuga dell'imputato alla guida di un'autovettura - ritenuta spericolata e, dunque, pericolosa anche per la pubblica incolumità dai giudici di merito - non può definirsi anomala sol perché l'imputato ha tenuto una andatura superiore ai limiti di velocità ovvero ha effettuato sorpassi azzardati, in quanto una marcia lenta ed oculata non sarebbe stata una fuga. 2.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., con riferimento alla determinazione della pena ed alla applicazione della recidiva. Osserva che la Corte territoriale ha respinto le censure difensive in ordine all'aumento di pena effettuato, per la continuazione, particolarmente severo, al mancato disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla applicazione della recidiva; che le circostanze di cui all'art. 62- bis cod. pen. rappresentano un mezzo per raggiungere le esigenze di dosimetria della pena, unitamente agli strumenti discrezionali di aumento della pena; che l'imputato continua a commettere reati della stessa indole, senza aggravare il modus operandi, per cui non è condivisibile il giudizio di maggiore pericolosità. 2.3 In data 28/7/2023 è pervenuta articolata memoria difensiva, volta a confutare le argomentazioni sulla base delle quali sono state rassegnate le conclusioni del Procuratore generale, con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo ed il secondo motivo non sono consentiti dalla legge, in quanto costituiti da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Corte di cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (Sezione 3, n. 17395 del 24/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sezione 5, n. 26455 del 9/6/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01; Sezione 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sezione 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 5146 del 16/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un recente e condivisibile arresto, il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sezione 3, n. 2039 del 2/2/2018, Papini, Rv. 274816 - 07). Tali necessari passaggi argomentativi non si rinvengono nel ricorso oggetto di scrutinio, con il quale, in definitiva, l'imputato si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado, per il loro inequivocabile contenuto rappresentativo, di inficiare il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito.Deve esser evidenziato, inoltre, che entrambi i motivi sono reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. In particolare, i giudici di appello, per quanto riguarda la ricettazione dei beni sottratti a [OSCURATO:PERSONA], hanno correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 648 cod. pen., non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, in quanto è sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sezione 2, n. 4434 del 24/11/2021, Desideri, Rv. 282955 - 01; Sezione 2, n. 10850 del 21/2/2014, Montesanti, Rv. 259428 - 01), evidenziando come nel caso di specie mancassero prove della partecipazione del ricorrente nel delitto presupposto, evenienza questa nemmeno prospettata dall'imputato; per quanto riguarda i beni per cui la difesa invocava l'ipotesi lieve prevista dall'art. 648 cod. pen., con motivazione congrua ed immune da vizi logici hanno escluso tassativamente la configurabilità della circostanza attenuante, anche alla luce della complessiva valutazione del fatto e dei plurimi precedenti penali da cui il Brkic risulta gravato; quanto, infine, alla resistenza, hanno correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale la fuga rocambolesca a bordo di un'autovettura mette in pericolo l'incolumità degli inseguitori e quella degli altri utenti della strada (Sezione 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765 - 01; Sezione 1, n. 41408 del 4/7/2019, Foriglio, Rv. 277137 - 01). 1.2 Il terzo motivo è del tutto generico, atteso che la difesa si limita assertivamente ad affermare che la Corte territoriale non ha valutato le questioni in punto di trattamento sanzionatorio devolute con il ricorso, senza avanzare critiche specifiche. Osserva il Collegio che la Corte territoriale ha respinto la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - evidenziando la negativa personalità dell'imputato ed i precedenti penali da cui risulta gravato - ed ha confermato l'aumento di pena per la continuazione effettuato dal primo giudice, ritenendolo congruo in relazione ai fatti complessivamente considerati; ha, infine, giustificato l'aumento per la recidiva alla luce dei plurimi precedenti penali specifici risultanti dal certificato del casellario giudiziale. Trattasi di motivazione congrua ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici, per cui non è censurabile in questa sede. Dunque, il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, condannandosi anche sotto questo profilo alla inammissibilità. Va, peraltro, osservato che anche il motivo di appello sul punto era generico e che in proposito la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento, cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sezione 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01; Sezione 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d