CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36916/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ikt. V-7,1~. cite StrAtuk Uttottu tegfit acji/ lette le conclusioni del PG3i1 quale ha chiesto dichiararsi rinammisibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 maggio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha respinto, tra l'altro, il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui, il 22 novembre 2021, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria da lui avanzata, ai sensi dell'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione alla detenzione patita negli istituti penitenziari di Spoleto, Lecce, Brindisi e Taranto, ha disposto la riduzione della pena nella misura di 241 giorni e gli ha assegnato un ristoro di 64,00 euro. A tal fine, ha rilevato — per quanto qui di diretto interesse — che allorquando Galeone ha fruito di uno spazio individuale compreso tra tre e quattro metri quadrati, le condizioni detentive, considerate nel loro complesso, non si sono tradotte in un trattamento inumano e degradante ed ha, pertanto, escluso, con riferimento a quei segmenti temporali, la violazione dell'art. 3 CEDU. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato su un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge sul rilievo che il Tribunale di sorveglianza avrebbe indebitamente ritenuto che egli, nei periodi in cui egli ha fruito di uno spazio compreso tra tre e quattro metri quadrati, è stato ristretto in condizioni non integranti trattamento inumano. Deduce, al riguardo, che, in quelle circostanze, egli è stato costretto, in spregio a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, in una cella dotata di servizi igienici non adeguati, stante l'assenza, oltre che dell'aeratore, di acqua calda, non compensata dall'accesso alle docce, circoscritto ad appena tre volte alla settimana e collocato in un lasso temporale coincidente con l'ora d'aria, con conseguente necessità di compromettere, alternativamente, l'igiene personale o la socialità. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.2. L'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, riconosce il rimedio risarcitorio conseguente alla violazione dell'art. 3 Cedu nelle ipotesi previste dall'art. 69, comma 6, lett. b) , del medesimo testo normativo, ovvero quando il detenuto subisca un attuale grave pregiudizio all'esercizio dei suoi diritti in ragione della «inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento». Nel caso di specie, discutendosi delle condizioni detentive cui [OSCURATO:PERSONA] è stato esposto nei periodi in cui lo spazio individuale garantitogli all'interno della cella è stato compreso tra tre e quattro metri quadrati, non si applica la c.d. «presunzione forte» di trattamento inumano o degradante prevista nel diverso caso in cui il detenuto fruisca di un'area inferiore a te metri quadri, dovendosi, piuttosto, procedere, secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, nel suo consesso più rappresentativo (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433 - 02) ad una valutazione globale ed onnicomprensiva delle condizioni di detenzione, che tenga conto anche di eventuali fattori compensativi o che, al contrario, incidono in senso negativo. Il Tribunale di sorveglianza umbro, al riguardo, è pervenuto al rigetto del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza sul postulato: che il detenuto ha fruito di servizi igienici riservati dotati di acqua corrente; che l'acqua calda è stata, salvo sporadiche eccezioni, assicurata; che i locali detentivi sono risultati areati, illuminati con luce naturale e artificiale e riscaldati. 3. La decisione impugnata, adottata sulla base di un percorso argomentativo cristallino perché scevro da vizi logici e saldamente ancorato alle emergenze istruttorie, resiste alle censure del ricorrente, connotate da tangibile genericità. Galeone, invero, evoca, da un canto (cfr. pag. 3 del libello introduttivo del presente giudizio), la presunzione di trattamento inumano che, si è detto, non trova qui applicazione e, dall'altro, denunzia «rilevanti mancanze nelle modalità di carcerazione», specificamente riferite all'inadeguatezza dei servizi igienici, carenti di acqua calda e di aeratore, doglianze che, però, sono state, come detto, espressamente escluse dal Tribunale di sorveglianza che, è utile ribadire, ha sottolineato sia la modesta incidenza dei transitori malfunzionamenti del sistema di riscaldamento dell'acqua che la garanzia di adeguata ventilazione dei locali detentivi. Affermazioni, quelle contenute nel provvedimento impugnato, rispetto alle quali il ricorrente si pone in una prospettiva di mera confutazione che, in quanto priva di congruo supporto probatorio, si palesa del tutto inidonea ad eccitare il potere censorio del giudice di legittimità, confinato, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (in combinato disposto con gli artt. 35-ter, comma 1, e 69, comma 6, del medesimo plesso normativo), alla sola violazione di legge. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur