Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13045/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il c L'aie la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani con la qt..a e era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, ri. 309, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica reiterata infraquinquennale alla pena con la diminuzione per il rito abbrEr, iato di mesi sei di reclusione e 2.000 € di multa.

Il ricorrente deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione Ila mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. dopo la riforma ad opera del d.lvo n. 150 del 2022, e il vizio di motivazione in relazione alla assenza di motivazione sulla richiesta di esclusione della recidiva.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza coni:rontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inamn issibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

L'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen., ora applicabile per via della modifica legislativa del d.lvo n. :L50 del 2022 ([OSCURATO:PERSONA]) è stata esclusa in ragione del comportamento abituale avendo il ricorrente riportato ben quattro condanne per reato specifico.

L'applicazione della recidiva è stata argomentata in modo congruo e corretl o in diritto.

Contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza impugnata ha motivatamente disatteso la richiesta di esclusione degli effetti della recidiva, argomentando la maggiore pericolgsità in capo all'imputato derivante dai numerosi precedenti penali specifici in un breve arco :emporale, da cui ha tratto elementi per ritenere che il predetto sia stabilmente inserito nel mdbo del traffico ti; stupefacenti, sua abituale fonte di sostentamento, e dunque la maggiore pericolosità.

5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, ar c le a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ilrocessuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il c L'aie la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani con la qt..a e era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, ri. 309, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica reiterata infraquinquennale alla pena con la diminuzione per il rito abbrEr, iato di mesi sei di reclusione e 2.000 € di multa. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione Ila mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. dopo la riforma ad opera del d.lvo n. 150 del 2022, e il vizio di motivazione in relazione alla assenza di motivazione sulla richiesta di esclusione della recidiva. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza coni:rontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inamn issibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). L'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen., ora applicabile per via della modifica legislativa del d.lvo n. :L50 del 2022 ([OSCURATO:PERSONA]) è stata esclusa in ragione del comportamento abituale avendo il ricorrente riportato ben quattro condanne per reato specifico. L'applicazione della recidiva è stata argomentata in modo congruo e corretl o in diritto. Contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza impugnata ha motivatamente disatteso la richiesta di esclusione degli effetti della recidiva, argomentando la maggiore pericolgsità in capo all'imputato derivante dai numerosi precedenti penali specifici in un breve arco :emporale, da cui ha tratto elementi per ritenere che il predetto sia stabilmente inserito nel mdbo del traffico ti; stupefacenti, sua abituale fonte di sostentamento, e dunque la maggiore pericolosità. 5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, ar c le a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ilrocessuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 13045/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris