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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 15462/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. gen. chiede l'annullamento con rinvio.

Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del 6 settembre 2022 il Tribunale del riesame di Brescia ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 25 luglio 2022 di sequestro preventivo delle opere realizzate su un'area in Salò, comprensiva del materiale rinvenuto, di proprietà della «[OSCURATO:PERSONA] F.11i Trevisani S.S.» di Giampietro e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo sussistente il fumus dei reati di cui all'art. 44, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001, e 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, accertato il 13 giugno 2022.

Il sequestro preventivo impeditivo ha ad oggetto una tendostruttura, con la sottostante pavimentazione, sulla quale vi sono 230 posti a sedere con relativi tavolini, tre container con funzioni di box e registratore di cassa, locale per la somministrazione e immagazzinamento di vini e bevande varie con frigoriferi dedicati, locale adibito alla preparazione degli alimenti e deposito.

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti ma di identico contenuto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di indagati.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 6,30, 44, comma 1, lett. c), 23 d.P.R. n. 380 del 2001; del D.M. 2/3/2018 e del d.lgs. n.222/2016; degli art. 1 della legge 205/2017, del D.M. 12/3/2019, dell'art. 17 del reg. reg. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 5; degli artt. 146, 149, 181 d.lgs. n. 42 del 2004, 2 d.P.R. n.31 del 2017, contestando la sussistenza del fumus commissi delicti.

Le opere avrebbero carattere temporaneo e non sarebbero soggette ad autorizzazione paesaggistica.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza assoluta di motivazione, in violazione degli art. 125, 309, comma 7, 324, comma 7, cod. proc. pen., sulla valutazione degli elementi forniti dalla difesa.

I ricorrenti chiedono l'annullamento senza rinvio con conseguente restituzione all'avente diritto, dell'area e del materiale sequestrato di proprietà della «[OSCURATO:PERSONA] F.11i Trevisani S.S.» di Giampietro e [OSCURATO:PERSONA].

2.3. È stata depositata un'ampia memoria del 31 gennaio 2023 con cui si argomenta ulteriormente in diritto sull'insussistenza del fumus e si producono una consulenza tecnica di parte ed il ricorso al Tar avverso l'ordinanza del comune di Salò di rimessione in pristino. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili per carenza di interesse.1.1.

Risulta dagli atti e dal ricorso che i beni sottoposti a sequestro preventivo sono di proprietà della «[OSCURATO:PERSONA] F.11i Trevisani S.S.» di Giampietro e [OSCURATO:PERSONA].

Sia il riesame che il ricorso per cassazione sono stati proposti dagli indagati in proprio e non quali legali rappresenti della società, senza conferire la procura speciale, in tali qualità, al difensore.

Anche la nomina del difensore è avvenuta in proprio, e non nella qualità di legali rappresentanti della società agricola.

1.2. Gli indagati, in proprio, non hanno diritto alla restituzione dei beni che spetta alla società agricola, che avrebbe dovuto agire in giudizio con le relative forme ex lege.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro; così Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, Rv. 271231 - 01: nel caso esaminato, del tutto analogo a quello in esame, è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'indagato per la restituzione di beni in sequestro di proprietà di una società in accomandita, in quanto, sebbene egli ne fosse il legale rappresentante, aveva presentato il ricorso in proprio; né è stato ravvisato un interesse nell'ottenimento, come indagato, di una pronuncia sull'insussistenza del fumus commissi delicti, attesa l'autonomia del giudizio cautelare da quello di merito.

Tali principi sono stati sempre ribaditi dalla giurisprudenza; per Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545 - 01, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro.

In motivazione, la Corte ha precisato che è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore.

Da ultimo, Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098 - 01, ha ribadito che l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro.

2. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e. considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. gen. chiede l'annullamento con rinvio. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 6 settembre 2022 il Tribunale del riesame di Brescia ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 25 luglio 2022 di sequestro preventivo delle opere realizzate su un'area in Salò, comprensiva del materiale rinvenuto, di proprietà della «[OSCURATO:PERSONA] F.11i Trevisani S.S.» di Giampietro e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo sussistente il fumus dei reati di cui all'art. 44, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001, e 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, accertato il 13 giugno 2022. Il sequestro preventivo impeditivo ha ad oggetto una tendostruttura, con la sottostante pavimentazione, sulla quale vi sono 230 posti a sedere con relativi tavolini, tre container con funzioni di box e registratore di cassa, locale per la somministrazione e immagazzinamento di vini e bevande varie con frigoriferi dedicati, locale adibito alla preparazione degli alimenti e deposito. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti ma di identico contenuto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di indagati. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 6,30, 44, comma 1, lett. c), 23 d.P.R. n. 380 del 2001; del D.M. 2/3/2018 e del d.lgs. n.222/2016; degli art. 1 della legge 205/2017, del D.M. 12/3/2019, dell'art. 17 del reg. reg. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 5; degli artt. 146, 149, 181 d.lgs. n. 42 del 2004, 2 d.P.R. n.31 del 2017, contestando la sussistenza del fumus commissi delicti. Le opere avrebbero carattere temporaneo e non sarebbero soggette ad autorizzazione paesaggistica. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza assoluta di motivazione, in violazione degli art. 125, 309, comma 7, 324, comma 7, cod. proc. pen., sulla valutazione degli elementi forniti dalla difesa. I ricorrenti chiedono l'annullamento senza rinvio con conseguente restituzione all'avente diritto, dell'area e del materiale sequestrato di proprietà della «[OSCURATO:PERSONA] F.11i Trevisani S.S.» di Giampietro e [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. È stata depositata un'ampia memoria del 31 gennaio 2023 con cui si argomenta ulteriormente in diritto sull'insussistenza del fumus e si producono una consulenza tecnica di parte ed il ricorso al Tar avverso l'ordinanza del comune di Salò di rimessione in pristino. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per carenza di interesse.1.1. Risulta dagli atti e dal ricorso che i beni sottoposti a sequestro preventivo sono di proprietà della «[OSCURATO:PERSONA] F.11i Trevisani S.S.» di Giampietro e [OSCURATO:PERSONA]. Sia il riesame che il ricorso per cassazione sono stati proposti dagli indagati in proprio e non quali legali rappresenti della società, senza conferire la procura speciale, in tali qualità, al difensore. Anche la nomina del difensore è avvenuta in proprio, e non nella qualità di legali rappresentanti della società agricola. 1.2. Gli indagati, in proprio, non hanno diritto alla restituzione dei beni che spetta alla società agricola, che avrebbe dovuto agire in giudizio con le relative forme ex lege. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro; così Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, Rv. 271231 - 01: nel caso esaminato, del tutto analogo a quello in esame, è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'indagato per la restituzione di beni in sequestro di proprietà di una società in accomandita, in quanto, sebbene egli ne fosse il legale rappresentante, aveva presentato il ricorso in proprio; né è stato ravvisato un interesse nell'ottenimento, come indagato, di una pronuncia sull'insussistenza del fumus commissi delicti, attesa l'autonomia del giudizio cautelare da quello di merito. Tali principi sono stati sempre ribaditi dalla giurisprudenza; per Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545 - 01, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. In motivazione, la Corte ha precisato che è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore. Da ultimo, Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098 - 01, ha ribadito che l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. 2. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e. considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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