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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:891
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TJ0689_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 15 dicembre 2021 –

HB/BEI

(causa T‑689/20) «Funzione pubblica – Personale della la BEI – Licenziamento – Errore manifesto di valutazione – Principio di buona amministrazione – Incompetenza dell’autore dell’atto»

1. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di riesame – Effetto – Sottoposizione al giudice dell’atto contestato – Eccezione – Decisione non avente natura confermativa – Presa in considerazione della motivazione che vi compare (v. punti 17-19)

2. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Organizzazione degli uffici – Assegnazione del personale – Potere discrezionale dell’amministrazione – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Considerazione degli interessi dell’agente – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Nozione (v. punti 35-37, 67-72, 77)

3. Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle offerte di prova – Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85, § § 1 e 2) (v. punti 49, 50)

4. Funzionari – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Rassicurazioni precise fornite dall’amministrazione (v. punto 51)

5. Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – [OSCURATO:PERSONA] di produzione di documenti – Potere discrezionale del giudice dell’Unione – Obblighi del richiedente – Rigetto della domanda in mancanza della dimostrazione di un interesse [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 88, § 1, e 89, § 3, d)] (v. punti 90-93) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta all’annullamento della decisione della BEI del 27 aprile 2020 recante licenziamento della ricorrente.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) HB si farà carico, oltre alle proprie, delle spese sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0689_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 15 dicembre 2021 – HB/BEI (causa T‑689/20) «Funzione pubblica – Personale della la BEI – Licenziamento – Errore manifesto di valutazione – Principio di buona amministrazione – Incompetenza dell’autore dell’atto» 1. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di riesame – Effetto – Sottoposizione al giudice dell’atto contestato – Eccezione – Decisione non avente natura confermativa – Presa in considerazione della motivazione che vi compare (v. punti 17-19) 2. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Organizzazione degli uffici – Assegnazione del personale – Potere discrezionale dell’amministrazione – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Considerazione degli interessi dell’agente – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Nozione (v. punti 35-37, 67-72, 77) 3. Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle offerte di prova – Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85, § § 1 e 2) (v. punti 49, 50) 4. Funzionari – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Rassicurazioni precise fornite dall’amministrazione (v. punto 51) 5. Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – [OSCURATO:PERSONA] di produzione di documenti – Potere discrezionale del giudice dell’Unione – Obblighi del richiedente – Rigetto della domanda in mancanza della dimostrazione di un interesse [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 88, § 1, e 89, § 3, d)] (v. punti 90-93) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta all’annullamento della decisione della BEI del 27 aprile 2020 recante licenziamento della ricorrente. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) HB si farà carico, oltre alle proprie, delle spese sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).
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