Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:891
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0689_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 15 dicembre 2021 –
HB/BEI
(causa T‑689/20)
«Funzione pubblica – Personale della la BEI – Licenziamento – Errore manifesto di valutazione – Principio di buona amministrazione – Incompetenza dell’autore dell’atto»
1.
Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di riesame – Effetto – Sottoposizione al giudice dell’atto contestato – Eccezione – Decisione non avente natura confermativa – Presa in considerazione della motivazione che vi compare
(v. punti 17-19)
2.
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Organizzazione degli uffici – Assegnazione del personale – Potere discrezionale dell’amministrazione – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Considerazione degli interessi dell’agente – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Nozione
(v. punti 35-37, 67-72, 77)
3.
Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle offerte di prova – Presupposti
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85, § § 1 e 2)
(v. punti 49, 50)
4.
Funzionari – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Rassicurazioni precise fornite dall’amministrazione
(v. punto 51)
5.
Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – [OSCURATO:PERSONA] di produzione di documenti – Potere discrezionale del giudice dell’Unione – Obblighi del richiedente – Rigetto della domanda in mancanza della dimostrazione di un interesse
[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 88, § 1, e 89, § 3, d)]
(v. punti 90-93)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta all’annullamento della decisione della BEI del 27 aprile 2020 recante licenziamento della ricorrente.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
HB si farà carico, oltre alle proprie, delle spese sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).