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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 20597/2023

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la seguente SENTENZA nel conflitto di competenza tra il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], e il Tribunale di Locri, proposto con ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che si dichiari la competenza del Tribunale di Locri; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto che si dichiari la competenza del Tribunale di Locri; l'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che venga dichiarata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale si R. rimessa alla decisione del Collegio; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Locri ha declinato la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] +

56. [OSCURATO:PERSONA] ha premesso l'esistenza di un rapporto di connessione c.d. teleologica, ai sensi dell'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., tra il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso contestato al capo A) e i reati satellite, tale da consentire la trattazione dell'intero procedimento dinnanzi al medesimo giudice ai sensi dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., a mente del quale la competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.

Il reato più grave è stato, nella specie, individuato proprio nel reato associativo contestato al capo A), che impone di attribuire la competenza territoriale, secondo il criterio di cui all'art. 8, comma 3, cod. proc. pen., competente al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato, ovvero a quello in cui l'associazione si è costituita o in cui si trova la sede di programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, indipendentemente dalla coincidenza di tale luogo con quello di commissione dei reati-fine.

Tuttavia, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] (classe '35) e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti appartenenti alla cosca Piromalli di [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti affiliati al c.d. locale di Locri (di tal che il /ocus commissi delicti è stato stabilito «in Locri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in altre zone della provincia di [OSCURATO:PERSONA] e della regione Calabria, in Piemonte, Lombardia, Liguria nonché in diversi Stati esteri, come Germania, Svizzera, Canada, Australia), ciò non ha consentito al Collegio di individuare in maniera certa il centro decisionale preminente del sodalizio.

Per tale motivo, in applicazione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ove non sia possibile individuare con certezza il luogo di programmazione e ideazione dell'associazione devono prendersi in considerazione, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., i reati connessi in ordine di decrescente gravità, il Tribunale ha ritenuto che il reato più grave dopo quello di cui al capo A), di cui fosse possibile individuare, con precisione, il luogo di consumazione, fosse quello di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e contestato al capo E).

Luogo di consumazione che, alla luce della modifica del capo di imputazione operata dal Pubblico ministero all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato individuato in [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell'art. 18, d.lgs. n. 74 del 2000, secondo cui la competenza per tale reato va determinata nel «luogo di accertamento del reato» ovvero in quello in cui ha sede l'Autorità giudiziaria requirente che ha compiuto una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo «irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica».

Per tale ragione, il Tribunale di Locri ha conclusivamente ritenuto la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per tutti i reati per cui si procede, pronuncia ritenuta legittima alla luce dell'orientamento della Suprema Corte secondo cui la dichiarazione di incompetenza per territorio può essere pronunciata dal giudice del dibattimento prima di ogni altra decisione, e, in particolare, anche prima della decisione sulle questioni preliminari di cui all'art. 491 cod. proc. pen. 2.

Con ordinanza in data 18/10/2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto conflitto negativo di competenza.

Dopo avere sostanzialmente condiviso le medesime premesse, in fatto e in diritto, poste a fondamento della pronuncia del Tribunale di Locri e più sopra riassunte, il Collegio reggino ha evidenziato come l'originaria contestazione, che individuava in Locri il luogo di commissione del delitto di cui all'art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000, sia stata modificata dal Pubblico ministero, con l'indicazione del luogo di commissione del delitto in [OSCURATO:PERSONA], soltanto all'udienza dibattimentale del 24/02/2022; e come il Tribunale di Locri, per il principio della cd. perpetuatio competentiae, non avrebbe dovuto tenere conto di tale modifica, in quanto intervenuta dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio.

3. In data 8/03/2023 è pervenuta in Cancelleria una memoria, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che venga dichiarata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Ciò in quanto la competenza dell'Ufficio requirente reggino avrebbe dovuto essere determinata sin dall'origine, sicché la modifica del capo di imputazione da parte dell'Ufficio requirente di Locri avrebbe inteso ripristinare la corretta competenza in virtù del principio del giudice naturale.

Invero, «se è fuori discussione che gli elementi nuovi emersi per la prima volta nell'istruzione dibattimentale debbano sollecitare il pubblico ministero a provvedere direttamente alla modifica o all'integrazione dell'imputazione originaria, oppure a nuove contestazioni», ciò deve essere fatto che «quando gli elementi siano già emersi prima dell'istruzione dibattimentale, ma siano stati trascurati nella contestazione originaria» (Sez.

U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Barbagallo, in motivazione), allora, implicando la contestazione suppletiva basata su elementi già noti prima dell'istruzione dibattimentale che in nessun modo siano pregiudicati i diritti della difesa, dovrebbe riconoscersi che, a seguito di essa, anche la questione della competenza possa essere rimessa in gioco, potendosi altrimenti determinare, a causa di un mero errore dell'Accusa, una inammissibile violazione delle regole sulla competenza, poste principalmente a presidio del principio del giudice naturale (cfr. Sez. 6, n. 40249 del 30/11/2006, Pacifico, Rv. 234762 -01). [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO3)\

1. Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del conflitto negativo di competenza proposto, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare insuperabile senza l'intervento della Corte di cassazione, secondo quanto previsto dell'art. 28 cod. proc. pen. 2.

Tanto premesso, osserva il Collegio che entrambi i Tribunali hanno correttamente ritenuto sussistente, nella specie, un'ipotesi di connessione teleologica ai sensi dell'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., il quale, dopo la modifica apportata dall'art. 1, dl. n. 367 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 8 del 1992, che ha soppresso l'esplicito riferimento all'identità dell'autore dei fatti in connessione, sostituendolo con un'espressione impersonale («se dei reati per cui si procede»), individua il vincolo teleologico attraverso l'oggettivo riferimento ai reati, anziché a quello soggettivo ai loro autori, come, invece, avviene nelle ipotesi di cui all'art. 12, lett. a) e b), cod. proc. pen.

Per tale ragione, e tenuto conto di quanto riportato dalla relazione al disegno di legge di conversione del d.l. 367 del 1991, recante «coordinamento delle indagini nei procedimenti di criminalità organizzata», con riferimento all'intenzione del legislatore di ampliare il perimetro della connessione assicurando l'esame unitario, in particolare, dei fenomeni di criminalità organizzata, va ribadito che, ai fini della sussistenza di tale ipotesi di connessione, non rileva l'assenza di identità fra gli autori del reato-mezzo e quelli del reato-fine, essendo sufficiente l'accertamento che l'autore del primo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento dei residui reati contestati (sulla scorta di quanto statuito da Sez.

U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223 - 01).

Ciò che, nella specie, è stato positivamente riscontrato dai due provvedimenti, i quali, sulla scorta di un'indagine effettuata in concreto, hanno verificato come la contestazione del capo A) a carico di [OSCURATO:PERSONA] (classe '35), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avesse ad oggetto un'associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata, fra l'altro, anche alla commissione di reati tributari, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio nel settore della distribuzione e del trasporto dei carburanti.

In particolare, la commissione dei reati-fine avveniva attraverso «un sofisticato sistema di condotte fraudolente, caratterizzato dall'apporto significativo di professionisti, fiduciari, società intermediarie presenti in buona parte del territorio nazionale»; di tal che, posto che la maggior parte dei reati-fine era stata commessa anche con il concorso degli imputati del delitto di cui al capo A), è stato condivisibilmente ritenuto che, per costoro, la partecipazione al sodalizio criminale e la realizzazione degli altri reati in contestazione abbia costituito oggetto di rappresentazione e volontà.2.1.

Per tale ragione, è stato ritenuto, del tutto condivisibilmente, che dovesse farsi luogo all'applicazione della regola posta dall'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., a mente del quale «la competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato».

Nondimeno, è stato osservato come, nel caso in esame, non fosse possibile stabilire, alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 8, comma 3, cod. proc. pen. e delle regole suppletive dell'art. 9, cod. proc. pen., il luogo in cui aveva avuto inizio la consumazione del reato associativo, atteso che, nell'ambito dello stesso capo di imputazione, si contestava a Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] la partecipazione alla cosca Piromalli di [OSCURATO:PERSONA], mentre a Domenico e [OSCURATO:PERSONA] l'appartenenza al c.d. locale di Locri.

Per tale motivo, è stato correttamente osservato che non essendo possibile individuare, a norma delle predette disposizioni codicistiche, il luogo di commissione del reato connesso più grave, la competenza per territorio debba essere riconosciuta in capo al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati (Sez.

U, n. 40537 del 16/07/2009, Orlandelli, Rv. 244330 - 01; Sez. 1, n. 35861 dei 19/06/2019, Rv. 276812 - 01; Sez. 2, n. 3850 del 21/10/2016, dep. 2017, Cassola, Rv. 269246 - 01; Sez. 3, n. 49643 del 22/09/2015, Fede, Rv. 265549 - 01; Sez. 1, n. 40825 del 27/10/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248467 - 01).

2.2. Detto reato è stato correttamente rinvenuto in quello previsto dagli artt.110 cod. pen., 8, d.lgs. n. 74 del 2000 e contestato al capo E), considerato che il medesimo, dopo l'applicazione della circostanza a effetto speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è punito con la pena della reclusione da quattro a dodici anni, pari a quella prevista per i delitti di cui agli arti. 648-bis, 648-ter e 2, d.lgs. 74 del 2000.

Tuttavia, anche con riferimento ad esso, i Giudici hanno evidenziato come non sia possibile desumere con precisione il luogo in cui i fatti siano stati realizzati, non essendo stato indicato un luogo determinato o non essendo specificata la condotta in base alla quale si radica la competenza.

Per tale ragione, in applicazione dell'art. 18, d.lgs. n. 74 del 2000, si è fatto riferimento al «luogo di accertamento del reato», da individuarsi in quello in cui ha sede l'Autorità giudiziaria requirente che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece «irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica» (cfr. ex multis Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984 - 02).

3. Già da tali premesse emerge chiaramente che il /ocus commissi delicti avrebbe dovuto essere determinato in Locri, ove secondo l'originaria imputazione era stato ritenuto che fosse stato accertato il reato de quo.bi)\

3.1. In ogni caso, va osservato che non può condividersi l'argomento, svolto dal Tribunale di Locri nel declinare la propria competenza, secondo cui ai fini della relativa valutazione dovesse tenersi conto della modifica dell'imputazione, disposta dal Pubblico ministero all'udienza dibattimentale del 24/02/2022, allorché il /ocus commissi delicti venne individuato in [OSCURATO:PERSONA] e non più in Locri.

Va, infatti, ricordato come secondo il consolidato indirizzo di legittimità, cui si ritiene di dover dare continuità in questa occasione, essendo lo stesso pienamente condiviso da questo Collegio, il giudice non può dichiarare l'incompetenza per territorio quando l'individuazione di un diverso /ocus commissi delicti consegua a un mutamento dell'imputazione intervenuto nel corso del dibattimento (Sez. 1, n. 26699 del 23/05/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256050 - 01).

Ciò alla luce del principio della perpetuati° iurisdictionis (rectius della perpetuati° competentiae) inteso come immutabilità della competenza, finalizzata a garantire le superiori istanze di certezza e di economia processuale, anche rispetto al principio della ragionevole durata del processo; competenza che deve ritenersi riferita al vaglio compiuto dal giudice dell'udienza preliminare sull'accusa formulata dal pubblico ministero e non a un momento successivo, allorché il pubblico ministero abbia proceduto alla modifica dell'imputazione (Sez.

U, n. 48590 del 18/04/2019, Sacco, Rv. 277304 - 01).

4. Da quanto fin qui esposto discende, quindi, che il conflitto negativo di competenza deve essere risolto nel senso di affermare la competenza per territorio del Tribunale di Locri, al quale vanno, dunque, trasmessi i relativi atti. [OSCURATO:PERSONA] Decidendo sul confl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA nel conflitto di competenza tra il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], e il Tribunale di Locri, proposto con ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che si dichiari la competenza del Tribunale di Locri; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto che si dichiari la competenza del Tribunale di Locri; l'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che venga dichiarata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale si R. rimessa alla decisione del Collegio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Locri ha declinato la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + 56. [OSCURATO:PERSONA] ha premesso l'esistenza di un rapporto di connessione c.d. teleologica, ai sensi dell'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., tra il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso contestato al capo A) e i reati satellite, tale da consentire la trattazione dell'intero procedimento dinnanzi al medesimo giudice ai sensi dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., a mente del quale la competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato. Il reato più grave è stato, nella specie, individuato proprio nel reato associativo contestato al capo A), che impone di attribuire la competenza territoriale, secondo il criterio di cui all'art. 8, comma 3, cod. proc. pen., competente al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato, ovvero a quello in cui l'associazione si è costituita o in cui si trova la sede di programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, indipendentemente dalla coincidenza di tale luogo con quello di commissione dei reati-fine. Tuttavia, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] (classe '35) e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti appartenenti alla cosca Piromalli di [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti affiliati al c.d. locale di Locri (di tal che il /ocus commissi delicti è stato stabilito «in Locri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in altre zone della provincia di [OSCURATO:PERSONA] e della regione Calabria, in Piemonte, Lombardia, Liguria nonché in diversi Stati esteri, come Germania, Svizzera, Canada, Australia), ciò non ha consentito al Collegio di individuare in maniera certa il centro decisionale preminente del sodalizio. Per tale motivo, in applicazione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ove non sia possibile individuare con certezza il luogo di programmazione e ideazione dell'associazione devono prendersi in considerazione, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., i reati connessi in ordine di decrescente gravità, il Tribunale ha ritenuto che il reato più grave dopo quello di cui al capo A), di cui fosse possibile individuare, con precisione, il luogo di consumazione, fosse quello di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e contestato al capo E). Luogo di consumazione che, alla luce della modifica del capo di imputazione operata dal Pubblico ministero all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato individuato in [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell'art. 18, d.lgs. n. 74 del 2000, secondo cui la competenza per tale reato va determinata nel «luogo di accertamento del reato» ovvero in quello in cui ha sede l'Autorità giudiziaria requirente che ha compiuto una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo «irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica». Per tale ragione, il Tribunale di Locri ha conclusivamente ritenuto la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per tutti i reati per cui si procede, pronuncia ritenuta legittima alla luce dell'orientamento della Suprema Corte secondo cui la dichiarazione di incompetenza per territorio può essere pronunciata dal giudice del dibattimento prima di ogni altra decisione, e, in particolare, anche prima della decisione sulle questioni preliminari di cui all'art. 491 cod. proc. pen. 2. Con ordinanza in data 18/10/2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto conflitto negativo di competenza. Dopo avere sostanzialmente condiviso le medesime premesse, in fatto e in diritto, poste a fondamento della pronuncia del Tribunale di Locri e più sopra riassunte, il Collegio reggino ha evidenziato come l'originaria contestazione, che individuava in Locri il luogo di commissione del delitto di cui all'art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000, sia stata modificata dal Pubblico ministero, con l'indicazione del luogo di commissione del delitto in [OSCURATO:PERSONA], soltanto all'udienza dibattimentale del 24/02/2022; e come il Tribunale di Locri, per il principio della cd. perpetuatio competentiae, non avrebbe dovuto tenere conto di tale modifica, in quanto intervenuta dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio. 3. In data 8/03/2023 è pervenuta in Cancelleria una memoria, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che venga dichiarata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Ciò in quanto la competenza dell'Ufficio requirente reggino avrebbe dovuto essere determinata sin dall'origine, sicché la modifica del capo di imputazione da parte dell'Ufficio requirente di Locri avrebbe inteso ripristinare la corretta competenza in virtù del principio del giudice naturale. Invero, «se è fuori discussione che gli elementi nuovi emersi per la prima volta nell'istruzione dibattimentale debbano sollecitare il pubblico ministero a provvedere direttamente alla modifica o all'integrazione dell'imputazione originaria, oppure a nuove contestazioni», ciò deve essere fatto che «quando gli elementi siano già emersi prima dell'istruzione dibattimentale, ma siano stati trascurati nella contestazione originaria» (Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Barbagallo, in motivazione), allora, implicando la contestazione suppletiva basata su elementi già noti prima dell'istruzione dibattimentale che in nessun modo siano pregiudicati i diritti della difesa, dovrebbe riconoscersi che, a seguito di essa, anche la questione della competenza possa essere rimessa in gioco, potendosi altrimenti determinare, a causa di un mero errore dell'Accusa, una inammissibile violazione delle regole sulla competenza, poste principalmente a presidio del principio del giudice naturale (cfr. Sez. 6, n. 40249 del 30/11/2006, Pacifico, Rv. 234762 -01). [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO3)\ 1. Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del conflitto negativo di competenza proposto, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare insuperabile senza l'intervento della Corte di cassazione, secondo quanto previsto dell'art. 28 cod. proc. pen. 2. Tanto premesso, osserva il Collegio che entrambi i Tribunali hanno correttamente ritenuto sussistente, nella specie, un'ipotesi di connessione teleologica ai sensi dell'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., il quale, dopo la modifica apportata dall'art. 1, dl. n. 367 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 8 del 1992, che ha soppresso l'esplicito riferimento all'identità dell'autore dei fatti in connessione, sostituendolo con un'espressione impersonale («se dei reati per cui si procede»), individua il vincolo teleologico attraverso l'oggettivo riferimento ai reati, anziché a quello soggettivo ai loro autori, come, invece, avviene nelle ipotesi di cui all'art. 12, lett. a) e b), cod. proc. pen. Per tale ragione, e tenuto conto di quanto riportato dalla relazione al disegno di legge di conversione del d.l. 367 del 1991, recante «coordinamento delle indagini nei procedimenti di criminalità organizzata», con riferimento all'intenzione del legislatore di ampliare il perimetro della connessione assicurando l'esame unitario, in particolare, dei fenomeni di criminalità organizzata, va ribadito che, ai fini della sussistenza di tale ipotesi di connessione, non rileva l'assenza di identità fra gli autori del reato-mezzo e quelli del reato-fine, essendo sufficiente l'accertamento che l'autore del primo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento dei residui reati contestati (sulla scorta di quanto statuito da Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223 - 01). Ciò che, nella specie, è stato positivamente riscontrato dai due provvedimenti, i quali, sulla scorta di un'indagine effettuata in concreto, hanno verificato come la contestazione del capo A) a carico di [OSCURATO:PERSONA] (classe '35), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avesse ad oggetto un'associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata, fra l'altro, anche alla commissione di reati tributari, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio nel settore della distribuzione e del trasporto dei carburanti. In particolare, la commissione dei reati-fine avveniva attraverso «un sofisticato sistema di condotte fraudolente, caratterizzato dall'apporto significativo di professionisti, fiduciari, società intermediarie presenti in buona parte del territorio nazionale»; di tal che, posto che la maggior parte dei reati-fine era stata commessa anche con il concorso degli imputati del delitto di cui al capo A), è stato condivisibilmente ritenuto che, per costoro, la partecipazione al sodalizio criminale e la realizzazione degli altri reati in contestazione abbia costituito oggetto di rappresentazione e volontà.2.1. Per tale ragione, è stato ritenuto, del tutto condivisibilmente, che dovesse farsi luogo all'applicazione della regola posta dall'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., a mente del quale «la competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato». Nondimeno, è stato osservato come, nel caso in esame, non fosse possibile stabilire, alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 8, comma 3, cod. proc. pen. e delle regole suppletive dell'art. 9, cod. proc. pen., il luogo in cui aveva avuto inizio la consumazione del reato associativo, atteso che, nell'ambito dello stesso capo di imputazione, si contestava a Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] la partecipazione alla cosca Piromalli di [OSCURATO:PERSONA], mentre a Domenico e [OSCURATO:PERSONA] l'appartenenza al c.d. locale di Locri. Per tale motivo, è stato correttamente osservato che non essendo possibile individuare, a norma delle predette disposizioni codicistiche, il luogo di commissione del reato connesso più grave, la competenza per territorio debba essere riconosciuta in capo al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati (Sez. U, n. 40537 del 16/07/2009, Orlandelli, Rv. 244330 - 01; Sez. 1, n. 35861 dei 19/06/2019, Rv. 276812 - 01; Sez. 2, n. 3850 del 21/10/2016, dep. 2017, Cassola, Rv. 269246 - 01; Sez. 3, n. 49643 del 22/09/2015, Fede, Rv. 265549 - 01; Sez. 1, n. 40825 del 27/10/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248467 - 01). 2.2. Detto reato è stato correttamente rinvenuto in quello previsto dagli artt.110 cod. pen., 8, d.lgs. n. 74 del 2000 e contestato al capo E), considerato che il medesimo, dopo l'applicazione della circostanza a effetto speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è punito con la pena della reclusione da quattro a dodici anni, pari a quella prevista per i delitti di cui agli arti. 648-bis, 648-ter e 2, d.lgs. 74 del 2000. Tuttavia, anche con riferimento ad esso, i Giudici hanno evidenziato come non sia possibile desumere con precisione il luogo in cui i fatti siano stati realizzati, non essendo stato indicato un luogo determinato o non essendo specificata la condotta in base alla quale si radica la competenza. Per tale ragione, in applicazione dell'art. 18, d.lgs. n. 74 del 2000, si è fatto riferimento al «luogo di accertamento del reato», da individuarsi in quello in cui ha sede l'Autorità giudiziaria requirente che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece «irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica» (cfr. ex multis Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984 - 02). 3. Già da tali premesse emerge chiaramente che il /ocus commissi delicti avrebbe dovuto essere determinato in Locri, ove secondo l'originaria imputazione era stato ritenuto che fosse stato accertato il reato de quo.bi)\ 3.1. In ogni caso, va osservato che non può condividersi l'argomento, svolto dal Tribunale di Locri nel declinare la propria competenza, secondo cui ai fini della relativa valutazione dovesse tenersi conto della modifica dell'imputazione, disposta dal Pubblico ministero all'udienza dibattimentale del 24/02/2022, allorché il /ocus commissi delicti venne individuato in [OSCURATO:PERSONA] e non più in Locri. Va, infatti, ricordato come secondo il consolidato indirizzo di legittimità, cui si ritiene di dover dare continuità in questa occasione, essendo lo stesso pienamente condiviso da questo Collegio, il giudice non può dichiarare l'incompetenza per territorio quando l'individuazione di un diverso /ocus commissi delicti consegua a un mutamento dell'imputazione intervenuto nel corso del dibattimento (Sez. 1, n. 26699 del 23/05/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256050 - 01). Ciò alla luce del principio della perpetuati° iurisdictionis (rectius della perpetuati° competentiae) inteso come immutabilità della competenza, finalizzata a garantire le superiori istanze di certezza e di economia processuale, anche rispetto al principio della ragionevole durata del processo; competenza che deve ritenersi riferita al vaglio compiuto dal giudice dell'udienza preliminare sull'accusa formulata dal pubblico ministero e non a un momento successivo, allorché il pubblico ministero abbia proceduto alla modifica dell'imputazione (Sez. U, n. 48590 del 18/04/2019, Sacco, Rv. 277304 - 01). 4. Da quanto fin qui esposto discende, quindi, che il conflitto negativo di competenza deve essere risolto nel senso di affermare la competenza per territorio del Tribunale di Locri, al quale vanno, dunque, trasmessi i relativi atti. [OSCURATO:PERSONA] Decidendo sul confl
Sentenza Cassazione n. 20597/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris