CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2025
Cassazione n. 24787/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, che ha confermato quella del Tribunale cagliaritano che lo dichiarava colpevole del reato di furto in abitazione, condannando il ricorrente alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed alla pena di euro 500,00 di multa; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione della prova - non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); la Corte di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5) facendo applicazione di corretti argomenti tecnici e fattuali in ordine alla catena di 'repertamento' della traccia biologica che ha consentito di riconoscere l'imputato, a mezzo DNA, come responsabile del delitto. A ben vedere la reiterazione delle doglianze già proposte con l'atto di appello resta astratta, non correlata all'ampia ricostruzione con la quale non si confronta assolutamente il ricorrente, che per altro si limita a rappresentare che la Corte di appello non abbia dato conto - il che è smentito - della correttezza delle modalità di acquisizione del reperto e della conservazione, senza d'altro canto dedurre nessuna doglianza di travisamento, né specificando quale punto della argomentazione della sentenza impugnata sia fallace; Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato, atteso che il provvedimento impugnato fornisce sufficiente giustificazione della sua decisione, ancorandola in maniera tutt'altro che illogica alla ritenuta sussistenza non solo dei precedenti penali, come rileva il ricorrente, ma anche della gravità della condotta, sintomo di spregiudicatezza (accesso a seguito di danneggiamento nell'abitazione di notte mentre le persone offese dormivano), elementi corroborati dai precedenti penali, per la maggior parte specifici (rapine e furti), nonché dalla sottoposizione alla misura di prevenzione (anche questa non valutata dal ricorrente): la attuale censura, oltre ad essere aspecifica, è anche manifestamente infondata in quanto la sentenza impugnata è in sintonia con i principi affermati costantemente da questa Corte, per cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28 maggio 1999, Milenkovic, rv 214200) e il fattore ostativo può essere costituito anche dalla valutazione della gravità del fatto, che è uno degli indici normativi dettati per la determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 3 n. 11963/11 del 16 dicembre 2010, p.g. in proc. Picaku, rv 249754); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il consigliere