Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16286/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2174 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 626/2019 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8189/2020Numero di raccolta generale 16286/20261.- La Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione diData pubblicazione 26/05/2026prime cure, ha rigettato la domanda volta a sentir dichiarareirripetibile la somma pretesa dall’Inps a titolo di restituzione dellaperequazione della pensione di vecchiaia non spettante (pari a €4.706,39) in quanto, nel determinare l'importo del trattamentopensionistico complessivo, al fine di stabilire la sussistenza el’eventuale misura della perequazione applicabile, ai sensi dell’art.24 legge n. 214 del 2011, modificato dal d.l. n. 65 del 2015, nonera stato considerato l’importo percepito a titolo di assegnovitalizio derivante da carica elettiva, quale consigliere regionale.La Corte di merito, investita della retroattività o meno delladisposizione di cui all’art. 1, comma 2, del d.l. n. 65 del 2015, haritenuto gli assegni vitalizi nel novero dei redditi componenti iltrattamento complessivo del beneficiario al quale applicare ilmeccanismo di rivalutazione delle pensioni, alla stregua delsistema delineato dal citato decreto-legge.In particolare, ha ritenuto che la norma si inserisca pienamentenel complessivo sistema delineato dal d.l. n. 65 del 2015, direttonon solo ad assicurare la proporzionalità e adeguatezza deitrattamenti di quiescenza, ma anche a garantire “l’equilibrio dibilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, garantendo la tuteladei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili esociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietàintergenerazionale”.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] conun unico motivo.

A seguito del decesso della parte si è costituito,quale erede, [OSCURATO:PERSONA].3.- L’INPS resiste con controricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Numero registro generale 8189/2020Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.N umero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 16286/2026All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato ilData pubblicazione 26/05/2026termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 1, comma 2, della legge n. 109 del 2015 in relazioneall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale e agli artt. 3,36 e 38 Cost. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).2.- Assume, in particolare, che il secondo comma dell'art. 1della legge n.109 cit. non può ritenersi norma retroattiva, pur inarmonia con gli scopi d’innovare il complesso assetto normativodella perequazione automatica sui trattamenti pensionistici, insalvaguardando sia l’equilibrio di bilancio che gli obiettivi di finanzapubblica e assicurando una tutela ai percettori di trattamentipensionistici che tenesse conto anche del principio di solidarietàintergenerazionale.Rimarca che, nel calcolo dell’ammontare del trattamentopensionistico agli effetti della perequazione, il computo dei vitalizipercepiti a seguito di cariche elettive trova fondamento nelladisposizione aggiunta per perseguire gli obiettivi dianzi detti, maiprevista prima dalla normativa specifica, sicché, se ritenutaretroattiva, da un lato, intacca diritti quesiti, dall’altro, viola ilprincipio del legittimo affidamento, senza che un’interpretazioneletterale consenta tale esito.In definitiva, per il ricorrente, la nuova disposizione purcollocandosi nel solco di una regolamentazione più razionale edequa della disciplina della perequazione automatica, non può, perciò solo, ritenersi implicitamente retroattiva, nemmeno sottol’aspetto della sua collocazione tra il primo e il terzo commadell'art. 1 legge n. 109 cit. che si occupa del pagamento degliNumero registro generale 8189/2020arretrati dovuti ai pensionati per effetto della nuova disciplinaN udmerol sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 16286/2026computo della perequazione.Data pubblicazione 26/05/20263.- Il ricorso non è fondato.[OSCURATO:PERSONA], «al fine di dare attuazione ai principi enunciatinella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nelrispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi difinanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delleprestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzionedella salvaguardia della solidarietà intergenerazionale», èintervenuto in materia di perequazione dei trattamentipensionistici con il d.l. 21 maggio 2015 n. 65 disponendo all’art.1, comma 1, n. 1), la sostituzione del comma 25 del d.l. n. 201cit. e così prevedendo che per gli anni 2012/2013 la rivalutazionedei trattamenti pensionistici di importo non superiore a sei volte iltrattamento minimo, nella misura del 100% - come già dispostodal comma 25 originario - per i trattamenti pensionistici di importocomplessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS; deitrattamenti pensionistici pari o inferiori a quattro volte iltrattamento minimo INPS nella misura del 40 per cento; deitrattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori acinque volte il trattamento minimo INPS nella misura del 20 percento; dei trattamenti pensionistici pari o inferiori a sei volte iltrattamento minimo nella misura del 10 per cento; e di nessunarivalutazione per i trattamenti pensionistici di importo superiore asei volte il trattamento minimo.Con l’art. 1, comma 1, n. 2), del d.l. n. 65 cit. il Legislatore haaggiunto, dopo il comma 25 come riformulato, il comma 25-bis delseguente tenore «la rivalutazione automatica dei trattamentipensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34,comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo aiNumero registro generale 8189/2020trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore aN umtreero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 16286/2026volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta: a) negli anni 2014Data pubblicazione 26/05/2026e 2015 nella misura del 20 per cento; b) a decorrere dall'anno2016 nella misura del 50 per cento».4.- Con l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 65 il Legislatore ha, poi,precisato che «le disposizioni di cui al presente articolo - l’art. 25,che ha disposto in ordine alla rivalutazione dei trattamentipensionistici a decorrere dal 2012/2013 in avanti - si riferiscono aogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo ditutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi gli assegnivitalizi derivanti da uffici elettivi».Con l’art. 1 della legge n. 109 del 2015, in sede di conversionedel d.l. n. 65, il Legislatore ha poi riformulato il predetto comma 2dell’art. 1 del d.l. 65 nei termini che seguono: «all'articolo 34,comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione del meccanismodi rivalutazione si tiene conto altresì dell'importo degli assegnivitalizi derivanti da uffici elettivi».5.- La controversia, in sostanza, verte sulla questione se ladisposizione di cui all’art. 1, comma 2, del d.l. n. 65 del 2015 troviapplicazione nei termini temporali fissati dal primo comma, ovverose la disposizione in essa contenuta possa trovare applicazionesolo per il periodo successivo all’entrata in vigore della norma, conla conseguenza che per il periodo anteriore l’assegno vitalizioderivante da uffici elettivi non concorre a determinare l’importorilevante ai fini della rivalutazione del trattamento.6.- Questa Corte in una recente sentenza pronunciata in unacontroversia analoga ha affermato il seguente principio di diritto:«in tema di rivalutazione automatica delle pensioni, secondo ilmeccanismo regolato dal legislatore del 2015, il decreto-legge n.65 del 2015 come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109Numero registro generale 8189/2020del 2015, ha complessivamente regolato la materia dNuemllearo sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 16286/2026rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici a decorrereData pubblicazione 26/05/2026dal 2012 in applicazione dei principi affermati da Corte cost. nn.70del 2015 e 250 del 2017 ritenendo l’articolo 1, anche nel comma1, n. 2 del decreto-legge n. 65 del 2015, immune da profili dicostituzionalità sotto il profilo sia della retroattività della novella,sia della lesione di un asserito affidamento dei pensionatinell’applicazione della normativa precedente al decreto-legge n.201 del 2011.

L’applicazione del meccanismo di rivalutazione, coneffetto dal 2012, comporta anche che il complessivo trattamentopensionistico, assunto dalla legge a parametro per determinare inquale scaglione rientri il pensionato, va determinato includendo,come stabilito dal legislatore del 2015, anche gli assegni vitalizi».7.- Le argomentazioni utilizzate dalla Corte per pervenireall’affermazione di retroattività, secondo la cadenza temporaledelineata dal primo comma dell’art. 1 del decreto-legge citato,della disposizione secondo cui alla determinazione dell’importo deltrattamento pensionistico concorrono anche gli assegni vitalizi,pienamente condivise dal Collegio, sono le seguenti.“La considerazione che il testo originario dell’art. 1, comma 2,del d.l. n. 65 abbia «riferito» l’inclusione dell'importo degli assegnivitalizi derivanti da uffici elettivi nel trattamento pensionisticocomplessivo a tutte le sue disposizioni - quindi anche a quelle chedeterminano le percentuali di rivalutazione anche per i trattamentipensionistici dal 2012/2013 (art. 1, comma 1, n. 1 e 2) – oriental’interprete nel ritenere che a tale previsione il Legislatore abbiainteso assegnare effetto retroattivo”.8.- “Come ulteriormente affermato da Corte cost. n. 250/2017,nell'intento dichiarato di dare attuazione alla sentenza di questaCorte n. 70 del 2015, il legislatore ha operato un nuovoNumero registro generale 8189/2020bilanciamento dei valori e degli interessi costituzionali coinNvuomletroi sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 16286/2026nella materia.Data pubblicazione 26/05/2026L'art. 1, comma 1, numero 1), del d.l. n. 65 del 2015 ha,infatti, introdotto una nuova disciplina della perequazioneautomatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e2013, diversa da quella dichiarata costituzionalmente illegittimacon la sentenza n. 70 del 2015, poiché riconosce la perequazione,in misura percentuale decrescente, anche ai trattamentipensionistici - in precedenza esclusi dalla stessa - compresi traquelli superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e quelli finoa sei volte lo stesso trattamento.Inoltre, il comma 25-bis, inserito dall'art. 1, comma 1, numero2), del d.l. n. 65 del 2015, regola il cosiddetto "trascinamento",ossia il computo degli incrementi perequativi, reintrodotti dalcomma 25 per gli anni 2012 e 2013, ai fini della determinazionedella base di calcolo per la rivalutazione automatica per gli annisuccessivi.Non vi è dunque una «mera riproduzione» (Corte cost. n. 73del 2013 e n. 245 del 2012) della normativa dichiarataincostituzionale, né la realizzazione, «anche se indirettamente,[di] esiti corrispondenti» (Corte cost. sentenze n. 5 del 2017, n.73 del 2013, n. 245 del 2012, n. 922 del 1988, n. 223 del 1983,n. 88 del 1966).

Al rilievo per cui le disposizioni denunciatepresentano, al contrario, «significative novità normative» rispettoal precedente regime, Corte cost. n. 250 cit., rispondendo alleobiezioni dei numerosi giudici rimettenti, ha messo in luce che ladisciplina dettata dal legislatore dev’essere considerata nella suainterezza, perché costituisce un complessivo - ancorchétemporaneo - nuovo disegno della perequazione dei trattamentipensionistici”.Numero registro generale 8189/20209.- “L'art. 1, comma 1, del d.l. n. 65 del 201N5u mer-o sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 16286/2026dichiaratamente adottato «Al fine di dare attuazione ai principiData pubblicazione 26/05/2026enunciati nella sentenza [...] n. 70 del 2015» - ha introdotto unanuova non irragionevole modulazione del meccanismo chesorregge la perequazione, la cui portata è stata ridefinitacompatibilmente con le risorse disponibili» (Corte cost. n. 250cit.).La nuova disciplina, come riaffermato dal Giudice delle leggi,nell'accogliere la sollecitazione dell’organo costituzionale, nonpoteva nel caso in questione che produrre effetti retroattivi, purchécircoscritti - come in effetti è stato - all'arco temporale relativo aglianni 2012 e 2013 cui faceva riferimento la disposizione annullata.Va pertanto riaffermato, con Corte cost. n. 250 cit., che un taleeffetto retroattivo è dunque coerente con la finalità di una misuralegislativa che, in attuazione della sentenza di questa Corte, siprefiggeva di sostituire - per il biennio 2012-2013 - la disciplinadella perequazione, secondo diverse modalità, espressive di unnuovo bilanciamento degli interessi costituzionali coinvolti,rispettoso dei «limiti di ragionevolezza e proporzionalità» (per unintervento legislativo retroattivo conseguente a una declaratoria diillegittimità costituzionale, sentenza n. 87 del 2017).L’obiettivo di contenimento dei Conti pubblici poteva, invero,essere ottenuto solo con un intervento di portata retroattiva, comeindicato dalla Corte costituzionale”.10.- “Escludere l’efficacia retroattiva dell’inclusione, tra iredditi rilevanti, degli assegni vitalizi paleserebbe profili diirragionevolezza in un contesto nel quale, con effetti retroattivi, èstato attuato il riordino della rivalutazione dei trattamentipensionistici”.11.- Tali argomenti consentono di superare i dubbi dicostituzionalità evidenziati in ricorso relativamente a unaNumero registro generale 8189/2020applicazione retroattiva della norma in esame, ampiamNeunmteero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 16286/2026disattesi dalla citata sentenza della Corte cost. n. 250 del 2017,Data pubblicazione 26/05/2026che ha espressamente ritenuto “non irragionevole la modulazionedel meccanismo che sorregge la perequazione, la cui portata èstata ridefinita compatibilmente con le risorse disponibili.Va ancora osservato che la nuova disciplina, nell'accogliere lasollecitazione di questa Corte, non poteva nel caso in questioneche produrre effetti retroattivi … un tale effetto retroattivo èdunque coerente con la finalità di una misura legislativa che, insostituire - per il biennio 2012-2013 - la disciplina dellaperequazione, secondo diverse modalità, espressive di un nuovobilanciamento degli interessi costituzionali coinvolti, rispettoso dei«limiti di ragionevolezza e proporzionalità»”.12.- La sentenza della Corte di appello, allora, conforme aiprincipi sopra enucleati, non è meritevole di censura.13.- Conclusivamente il ricorso va respinto; la circostanza chel’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato si sia formatosuccessivamente all’instaurazione del presente giudizio consentela compensazione delle spese.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio dilegittimità.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per la stessaNumero registro generale 8189/2020impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.RNu.m ner.o sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 16286/2026115 del 2002, ove dovuto.Data pubblicazione 26/05/2026Roma, deciso all’adunanza camerale del 30 aprile 2026La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2174 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 626/2019 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8189/2020Numero di raccolta generale 16286/20261.- La Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione diData pubblicazione 26/05/2026prime cure, ha rigettato la domanda volta a sentir dichiarareirripetibile la somma pretesa dall’Inps a titolo di restituzione dellaperequazione della pensione di vecchiaia non spettante (pari a €4.706,39) in quanto, nel determinare l'importo del trattamentopensionistico complessivo, al fine di stabilire la sussistenza el’eventuale misura della perequazione applicabile, ai sensi dell’art.24 legge n. 214 del 2011, modificato dal d.l. n. 65 del 2015, nonera stato considerato l’importo percepito a titolo di assegnovitalizio derivante da carica elettiva, quale consigliere regionale.La Corte di merito, investita della retroattività o meno delladisposizione di cui all’art. 1, comma 2, del d.l. n. 65 del 2015, haritenuto gli assegni vitalizi nel novero dei redditi componenti iltrattamento complessivo del beneficiario al quale applicare ilmeccanismo di rivalutazione delle pensioni, alla stregua delsistema delineato dal citato decreto-legge.In particolare, ha ritenuto che la norma si inserisca pienamentenel complessivo sistema delineato dal d.l. n. 65 del 2015, direttonon solo ad assicurare la proporzionalità e adeguatezza deitrattamenti di quiescenza, ma anche a garantire “l’equilibrio dibilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, garantendo la tuteladei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili esociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietàintergenerazionale”.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] conun unico motivo. A seguito del decesso della parte si è costituito,quale erede, [OSCURATO:PERSONA].3.- L’INPS resiste con controricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Numero registro generale 8189/2020Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.N umero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 16286/2026All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato ilData pubblicazione 26/05/2026termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 1, comma 2, della legge n. 109 del 2015 in relazioneall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale e agli artt. 3,36 e 38 Cost. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).2.- Assume, in particolare, che il secondo comma dell'art. 1della legge n.109 cit. non può ritenersi norma retroattiva, pur inarmonia con gli scopi d’innovare il complesso assetto normativodella perequazione automatica sui trattamenti pensionistici, insalvaguardando sia l’equilibrio di bilancio che gli obiettivi di finanzapubblica e assicurando una tutela ai percettori di trattamentipensionistici che tenesse conto anche del principio di solidarietàintergenerazionale.Rimarca che, nel calcolo dell’ammontare del trattamentopensionistico agli effetti della perequazione, il computo dei vitalizipercepiti a seguito di cariche elettive trova fondamento nelladisposizione aggiunta per perseguire gli obiettivi dianzi detti, maiprevista prima dalla normativa specifica, sicché, se ritenutaretroattiva, da un lato, intacca diritti quesiti, dall’altro, viola ilprincipio del legittimo affidamento, senza che un’interpretazioneletterale consenta tale esito.In definitiva, per il ricorrente, la nuova disposizione purcollocandosi nel solco di una regolamentazione più razionale edequa della disciplina della perequazione automatica, non può, perciò solo, ritenersi implicitamente retroattiva, nemmeno sottol’aspetto della sua collocazione tra il primo e il terzo commadell'art. 1 legge n. 109 cit. che si occupa del pagamento degliNumero registro generale 8189/2020arretrati dovuti ai pensionati per effetto della nuova disciplinaN udmerol sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 16286/2026computo della perequazione.Data pubblicazione 26/05/20263.- Il ricorso non è fondato.[OSCURATO:PERSONA], «al fine di dare attuazione ai principi enunciatinella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nelrispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi difinanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delleprestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzionedella salvaguardia della solidarietà intergenerazionale», èintervenuto in materia di perequazione dei trattamentipensionistici con il d.l. 21 maggio 2015 n. 65 disponendo all’art.1, comma 1, n. 1), la sostituzione del comma 25 del d.l. n. 201cit. e così prevedendo che per gli anni 2012/2013 la rivalutazionedei trattamenti pensionistici di importo non superiore a sei volte iltrattamento minimo, nella misura del 100% - come già dispostodal comma 25 originario - per i trattamenti pensionistici di importocomplessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS; deitrattamenti pensionistici pari o inferiori a quattro volte iltrattamento minimo INPS nella misura del 40 per cento; deitrattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori acinque volte il trattamento minimo INPS nella misura del 20 percento; dei trattamenti pensionistici pari o inferiori a sei volte iltrattamento minimo nella misura del 10 per cento; e di nessunarivalutazione per i trattamenti pensionistici di importo superiore asei volte il trattamento minimo.Con l’art. 1, comma 1, n. 2), del d.l. n. 65 cit. il Legislatore haaggiunto, dopo il comma 25 come riformulato, il comma 25-bis delseguente tenore «la rivalutazione automatica dei trattamentipensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34,comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo aiNumero registro generale 8189/2020trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore aN umtreero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 16286/2026volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta: a) negli anni 2014Data pubblicazione 26/05/2026e 2015 nella misura del 20 per cento; b) a decorrere dall'anno2016 nella misura del 50 per cento».4.- Con l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 65 il Legislatore ha, poi,precisato che «le disposizioni di cui al presente articolo - l’art. 25,che ha disposto in ordine alla rivalutazione dei trattamentipensionistici a decorrere dal 2012/2013 in avanti - si riferiscono aogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo ditutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi gli assegnivitalizi derivanti da uffici elettivi».Con l’art. 1 della legge n. 109 del 2015, in sede di conversionedel d.l. n. 65, il Legislatore ha poi riformulato il predetto comma 2dell’art. 1 del d.l. 65 nei termini che seguono: «all'articolo 34,comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione del meccanismodi rivalutazione si tiene conto altresì dell'importo degli assegnivitalizi derivanti da uffici elettivi».5.- La controversia, in sostanza, verte sulla questione se ladisposizione di cui all’art. 1, comma 2, del d.l. n. 65 del 2015 troviapplicazione nei termini temporali fissati dal primo comma, ovverose la disposizione in essa contenuta possa trovare applicazionesolo per il periodo successivo all’entrata in vigore della norma, conla conseguenza che per il periodo anteriore l’assegno vitalizioderivante da uffici elettivi non concorre a determinare l’importorilevante ai fini della rivalutazione del trattamento.6.- Questa Corte in una recente sentenza pronunciata in unacontroversia analoga ha affermato il seguente principio di diritto:«in tema di rivalutazione automatica delle pensioni, secondo ilmeccanismo regolato dal legislatore del 2015, il decreto-legge n.65 del 2015 come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109Numero registro generale 8189/2020del 2015, ha complessivamente regolato la materia dNuemllearo sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 16286/2026rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici a decorrereData pubblicazione 26/05/2026dal 2012 in applicazione dei principi affermati da Corte cost. nn.70del 2015 e 250 del 2017 ritenendo l’articolo 1, anche nel comma1, n. 2 del decreto-legge n. 65 del 2015, immune da profili dicostituzionalità sotto il profilo sia della retroattività della novella,sia della lesione di un asserito affidamento dei pensionatinell’applicazione della normativa precedente al decreto-legge n.201 del 2011. L’applicazione del meccanismo di rivalutazione, coneffetto dal 2012, comporta anche che il complessivo trattamentopensionistico, assunto dalla legge a parametro per determinare inquale scaglione rientri il pensionato, va determinato includendo,come stabilito dal legislatore del 2015, anche gli assegni vitalizi».7.- Le argomentazioni utilizzate dalla Corte per pervenireall’affermazione di retroattività, secondo la cadenza temporaledelineata dal primo comma dell’art. 1 del decreto-legge citato,della disposizione secondo cui alla determinazione dell’importo deltrattamento pensionistico concorrono anche gli assegni vitalizi,pienamente condivise dal Collegio, sono le seguenti.“La considerazione che il testo originario dell’art. 1, comma 2,del d.l. n. 65 abbia «riferito» l’inclusione dell'importo degli assegnivitalizi derivanti da uffici elettivi nel trattamento pensionisticocomplessivo a tutte le sue disposizioni - quindi anche a quelle chedeterminano le percentuali di rivalutazione anche per i trattamentipensionistici dal 2012/2013 (art. 1, comma 1, n. 1 e 2) – oriental’interprete nel ritenere che a tale previsione il Legislatore abbiainteso assegnare effetto retroattivo”.8.- “Come ulteriormente affermato da Corte cost. n. 250/2017,nell'intento dichiarato di dare attuazione alla sentenza di questaCorte n. 70 del 2015, il legislatore ha operato un nuovoNumero registro generale 8189/2020bilanciamento dei valori e degli interessi costituzionali coinNvuomletroi sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 16286/2026nella materia.Data pubblicazione 26/05/2026L'art. 1, comma 1, numero 1), del d.l. n. 65 del 2015 ha,infatti, introdotto una nuova disciplina della perequazioneautomatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e2013, diversa da quella dichiarata costituzionalmente illegittimacon la sentenza n. 70 del 2015, poiché riconosce la perequazione,in misura percentuale decrescente, anche ai trattamentipensionistici - in precedenza esclusi dalla stessa - compresi traquelli superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e quelli finoa sei volte lo stesso trattamento.Inoltre, il comma 25-bis, inserito dall'art. 1, comma 1, numero2), del d.l. n. 65 del 2015, regola il cosiddetto "trascinamento",ossia il computo degli incrementi perequativi, reintrodotti dalcomma 25 per gli anni 2012 e 2013, ai fini della determinazionedella base di calcolo per la rivalutazione automatica per gli annisuccessivi.Non vi è dunque una «mera riproduzione» (Corte cost. n. 73del 2013 e n. 245 del 2012) della normativa dichiarataincostituzionale, né la realizzazione, «anche se indirettamente,[di] esiti corrispondenti» (Corte cost. sentenze n. 5 del 2017, n.73 del 2013, n. 245 del 2012, n. 922 del 1988, n. 223 del 1983,n. 88 del 1966). Al rilievo per cui le disposizioni denunciatepresentano, al contrario, «significative novità normative» rispettoal precedente regime, Corte cost. n. 250 cit., rispondendo alleobiezioni dei numerosi giudici rimettenti, ha messo in luce che ladisciplina dettata dal legislatore dev’essere considerata nella suainterezza, perché costituisce un complessivo - ancorchétemporaneo - nuovo disegno della perequazione dei trattamentipensionistici”.Numero registro generale 8189/20209.- “L'art. 1, comma 1, del d.l. n. 65 del 201N5u mer-o sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 16286/2026dichiaratamente adottato «Al fine di dare attuazione ai principiData pubblicazione 26/05/2026enunciati nella sentenza [...] n. 70 del 2015» - ha introdotto unanuova non irragionevole modulazione del meccanismo chesorregge la perequazione, la cui portata è stata ridefinitacompatibilmente con le risorse disponibili» (Corte cost. n. 250cit.).La nuova disciplina, come riaffermato dal Giudice delle leggi,nell'accogliere la sollecitazione dell’organo costituzionale, nonpoteva nel caso in questione che produrre effetti retroattivi, purchécircoscritti - come in effetti è stato - all'arco temporale relativo aglianni 2012 e 2013 cui faceva riferimento la disposizione annullata.Va pertanto riaffermato, con Corte cost. n. 250 cit., che un taleeffetto retroattivo è dunque coerente con la finalità di una misuralegislativa che, in attuazione della sentenza di questa Corte, siprefiggeva di sostituire - per il biennio 2012-2013 - la disciplinadella perequazione, secondo diverse modalità, espressive di unnuovo bilanciamento degli interessi costituzionali coinvolti,rispettoso dei «limiti di ragionevolezza e proporzionalità» (per unintervento legislativo retroattivo conseguente a una declaratoria diillegittimità costituzionale, sentenza n. 87 del 2017).L’obiettivo di contenimento dei Conti pubblici poteva, invero,essere ottenuto solo con un intervento di portata retroattiva, comeindicato dalla Corte costituzionale”.10.- “Escludere l’efficacia retroattiva dell’inclusione, tra iredditi rilevanti, degli assegni vitalizi paleserebbe profili diirragionevolezza in un contesto nel quale, con effetti retroattivi, èstato attuato il riordino della rivalutazione dei trattamentipensionistici”.11.- Tali argomenti consentono di superare i dubbi dicostituzionalità evidenziati in ricorso relativamente a unaNumero registro generale 8189/2020applicazione retroattiva della norma in esame, ampiamNeunmteero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 16286/2026disattesi dalla citata sentenza della Corte cost. n. 250 del 2017,Data pubblicazione 26/05/2026che ha espressamente ritenuto “non irragionevole la modulazionedel meccanismo che sorregge la perequazione, la cui portata èstata ridefinita compatibilmente con le risorse disponibili.Va ancora osservato che la nuova disciplina, nell'accogliere lasollecitazione di questa Corte, non poteva nel caso in questioneche produrre effetti retroattivi … un tale effetto retroattivo èdunque coerente con la finalità di una misura legislativa che, insostituire - per il biennio 2012-2013 - la disciplina dellaperequazione, secondo diverse modalità, espressive di un nuovobilanciamento degli interessi costituzionali coinvolti, rispettoso dei«limiti di ragionevolezza e proporzionalità»”.12.- La sentenza della Corte di appello, allora, conforme aiprincipi sopra enucleati, non è meritevole di censura.13.- Conclusivamente il ricorso va respinto; la circostanza chel’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato si sia formatosuccessivamente all’instaurazione del presente giudizio consentela compensazione delle spese.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio dilegittimità.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per la stessaNumero registro generale 8189/2020impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.RNu.m ner.o sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 16286/2026115 del 2002, ove dovuto.Data pubblicazione 26/05/2026Roma, deciso all’adunanza camerale del 30 aprile 2026La Presidente
Decreto Cassazione n. 16286/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris