CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 settembre 2025
Cassazione n. 25726/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 AULA ‘B’ [OSCURATO:PERSONA] LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. 2782/2022 [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Cron. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2782/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore e [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrenti – OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO – MOBILITA’ SCUOLA – [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 2782/2022 Numero sezionale 3674/2025 Numero di raccolta generale 25726/2025 Data pubblicazione 20/09/2025 nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimato- avverso la sentenza n. 896/2021 della Corte d’Appello di Palermo, pubblicata in data 15.07.2021, N.R.G. 1329/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.09.2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. [OSCURATO:PERSONA], docente a tempo indeterminato dal 27.10.1999, ha adito il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che venisse accertato il suo diritto al trasferimento, per assegnazione definitiva di sede, in uno degli ambiti di suo gradimento della provincia di Agrigento; la Distefano aveva dedotto di avere partecipato al piano straordinario di mobilità per l’a.s. 2016/2017 e di avere preso parte alla fase B1 dei movimenti interprovinciali con un punteggio di 141+6 ed aveva lamentato l’illegittimo accantonamento delle sedi assegnate in via provvisoria per l’a.s. 2015/2016 in favore degli IGM 2012; 2. il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 516/2020, ha accolto il ricorso condannando il MIUR a trasferire la ricorrente nell’ambito richiesto, ricompreso nella provincia di Agrigento (Sicilia 002), seguendo l’ordine delle preferenze espresse nella domanda di mobilità 2016, tenuto conto del punteggio e dei posti disponibili nei vari ambiti richiesti, al netto degli accantonamenti per idonei del concorso a cattedra 2012; 3. la Corte di Appello di Palermo ha accolto il gravame proposto avverso tale sentenza dal Ministero dell’Istruzione e l’[OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, ed ha rigettato le domande proposte dalla Distefano; 4. avverso tale sentenza la Distefano ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; Numero registro generale 2782/2022 Numero sezionale 3674/2025 Numero di raccolta generale 25726/2025 Data pubblicazione 20/09/2025 5. il Ministero dell’Istruzione e l’[OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia hanno resistito con controricorso. DIRITTO 1. Con l’unico motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.; 2. l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art.390 cod. proc. civ., comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.; 3. la rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dalla ricorrente e dal suo difensore; 4. la rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte; 5. va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.); 6. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione dell’esito alterno dei gradi di merito e della complessità della questione giuridica, sulla quale questa Corte ha pronunciato solo successivamente alla notifica del ricorso (Cass. n. 1055/2024); 7. la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115; P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 10 settembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 2782/2022 Numero sezionale 3674/2025 Numero di raccolta generale 25726/2025 Data pubblicazione 20/09/2025 Numero registro generale 2782/2022 Numero sezionale 3674/2025 Numero di raccolta generale 25726/2025 Data pubblicazione 20/09/2025