Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 26190/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.7508/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA],n. 356/2018 , depositata l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Udita la relazione svolta il 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni scritte del pubblico ministero – il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] – che ha chiesto alla Corte di dichiarare l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Sassari, chiedendo la condanna del convenuto a eliminare le opere illegittime da questi poste in essere.

L'attrice allegava di essere proprietaria di un immobile costituito da una casa di civile abitazione con annesso cortile, immobile confinante con la proprietà del convenuto, anch'essa costituita da fabbricato e cortile, e lamentava come nel tempo il convenuto avesse realizzato lavori di ampliamento del proprio fabbricato, in assenza di permesso di costruire e in violazione delle norme codicistiche in tema di distanze; di avere inutilmente invitato il convenuto a rimuovere tali opere e di avere quindi proposto ricorso ai sensi dell'art. 696 c.p.c. e che, in seguito all'acquisizione dell'elaborato peritale, il convenuto aveva provveduto solo in parte alla rimozione delle opere descritte dal consulente tecnico.

L'attrice chiedeva quindi la demolizione dei muri del corpo aggiunto del retro-prospetto; la demolizione dell'ambiente sede della centrale termica; la rimozione di una canna fumaria costruita non a regola d'arte; l'adeguamento del balcone del primo piano a norma di legge per impedire le vedute sulla proprietà dell'attrice; lo spostamento della cisterna alla distanza legale; l'eliminazione dell'innalzamento del piano di calpestio del cortile; l'eliminazione della scala esterna, per impedire la veduta e l'affaccio sulla proprietà dell'attrice.

Il Tribunale di Sassari, con la sentenza n. 34 del 2013, dichiarava cessata la materia del contendere.

2. Contro tale sentenza ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA].

Si è costituito [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.

La Corte d'appello di Sassari, con la sentenza 1° agosto 2018, n. 356, in riforma della sentenza di primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA] ad arretrare i muri del retro prospetto sino alla distanza di tre metri dal confine con la proprietà Useli, ha condannato il medesimo a eliminare il manufatto sede della centrale termica, lo ha ancora condannato a eliminare le vedute dirette e laterali dal ballatoio posto al piano rialzato e ad arretrare la cisterna sino alla distanza di due metri dal confine con la proprietà Useli e ha rigettato le ulteriori domande proposte da [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità della pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto, exart. 360, n. 3 c.p.c., in specie l'art. 873 c.c.”: la Corte d'appello – nell’ordinare l’arretramento dei muri del retro - prospetto sino alla distanza di tre metri dal confine tra le proprietà – ha falsamente applicato l'art. 87 3 c.c. a una fattispecie nella quale non si discute della distanza tra costruzioni, in quanto la realizzazione dei muri del corpo aggiunto del retro prospetto avvenne in aderenza a un proprio fabbricato preesistente, risultato ampliato grazie alla costruzione del nuovo manufatto; quest'ultimo quindi non venne affatto costruito in adiacenza al fabbricato altrui, trovandosi semmai in posizione di adiacenza alle originarie strutture, considerazioni che valgono anche con riferimento al locale contenente la centrale termica.

Il motivo non può essere accolto.

La censura non coglie la ratio decidendi sottesa alla statuizione del giudice d’appello, che ha osservato come la costruzione non potesse essere considerata elemento strutturale o parte integrante del preesistente fabbricato del ricorrente, venendo al contrario in rilievo una pertinenza e dunque una nuova costruzione che doveva autonomamente rispettare la normativa delle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante e d’altro canto il ricorrente non fornisce (v. anche la memoria depositata in prossimità dell’udienza) elementi utili a superare la considerazione svolta dalla Corte d'appello circa l'autonomia del manufatto rispetto a quella originario. 2) Il secondo motivo contesta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”: il ricorrente ha prodotto all'udienza del 12 dicembre 2014 la concessione edilizia in sanatoria, nonché gli elaborati fondanti la sua richiesta finalizzata al conseguimento della citata concessione edilizia in sanatoria, in particolare relativamente al terrazzino al piano rialzato, indicato dal consulente tecnico con il termine di ballatoio, e la cisterna, opere queste che ad avviso del giudice d’appello sarebbero state realizzate nel mancato rispetto della normativa in materia di distanze legali; la Corte d'appello ha omesso di considerare tale fatto, pervenendo in forza di detta omissione a una errata ricostruzione della fattispecie sottoposta al suo esame, ritenendo erroneamente integrate le violazioni asseritamente commesse dal ricorrente nella realizzazione delle suddette opere.

Il motivo non può essere accolto.

L'ottenimento della concessione edilizia in sanatoria relativamente alle opere concernenti il ballatoio e la cisterna non incide di per sé sull'accertamento svolto dalla Corte d'appello circa il mancato rispetto delle distanze legali per la cisterna e la violazione delle norme sulle vedute per il ballatoio.

È infatti principio pacifico quello secondo cui “ne lle controversie tra privati derivanti dalla esecuzione di opere edilizie non conformi alle prescrizioni di leggi o degli strumenti urbanistici viene sempre e soltanto in rilievo la lesione di diritti soggettivi attribuiti ai privati dalle norme medesime, mentre la rilevanza giuridica della concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra l'amministrazione e il richiedente, con la conseguenza che, ove dette norme siano state violate, il diritto del vicino alla riduzione in pristino (o al risarcimento del danno) non trova deroga per il fatto che la costruzione sia stata realizzata in base aconcessione edilizia e resta tutelabile davanti al giudice ordinario senza necessità di una preventiva decisione del giudice amministrativo in ordine alla legittimità o meno del provvedimento diconcessione e senza che occorra neppure una deliberazione di detto provvedimento, in via meramente incidentale, da parte del giudice ordinario” (in questi termini Cass., sez. un., n. 333/1999; più di recente v.

Cass. n. 5411/2015 e Cass., sez. un., n. 17882/2002).

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.7508/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA],n. 356/2018 , depositata l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] . Udita la relazione svolta il 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del pubblico ministero – il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] – che ha chiesto alla Corte di dichiarare l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Sassari, chiedendo la condanna del convenuto a eliminare le opere illegittime da questi poste in essere. L'attrice allegava di essere proprietaria di un immobile costituito da una casa di civile abitazione con annesso cortile, immobile confinante con la proprietà del convenuto, anch'essa costituita da fabbricato e cortile, e lamentava come nel tempo il convenuto avesse realizzato lavori di ampliamento del proprio fabbricato, in assenza di permesso di costruire e in violazione delle norme codicistiche in tema di distanze; di avere inutilmente invitato il convenuto a rimuovere tali opere e di avere quindi proposto ricorso ai sensi dell'art. 696 c.p.c. e che, in seguito all'acquisizione dell'elaborato peritale, il convenuto aveva provveduto solo in parte alla rimozione delle opere descritte dal consulente tecnico. L'attrice chiedeva quindi la demolizione dei muri del corpo aggiunto del retro-prospetto; la demolizione dell'ambiente sede della centrale termica; la rimozione di una canna fumaria costruita non a regola d'arte; l'adeguamento del balcone del primo piano a norma di legge per impedire le vedute sulla proprietà dell'attrice; lo spostamento della cisterna alla distanza legale; l'eliminazione dell'innalzamento del piano di calpestio del cortile; l'eliminazione della scala esterna, per impedire la veduta e l'affaccio sulla proprietà dell'attrice. Il Tribunale di Sassari, con la sentenza n. 34 del 2013, dichiarava cessata la materia del contendere. 2. Contro tale sentenza ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA]. Si è costituito [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado. La Corte d'appello di Sassari, con la sentenza 1° agosto 2018, n. 356, in riforma della sentenza di primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA] ad arretrare i muri del retro prospetto sino alla distanza di tre metri dal confine con la proprietà Useli, ha condannato il medesimo a eliminare il manufatto sede della centrale termica, lo ha ancora condannato a eliminare le vedute dirette e laterali dal ballatoio posto al piano rialzato e ad arretrare la cisterna sino alla distanza di due metri dal confine con la proprietà Useli e ha rigettato le ulteriori domande proposte da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità della pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto, exart. 360, n. 3 c.p.c., in specie l'art. 873 c.c.”: la Corte d'appello – nell’ordinare l’arretramento dei muri del retro - prospetto sino alla distanza di tre metri dal confine tra le proprietà – ha falsamente applicato l'art. 87 3 c.c. a una fattispecie nella quale non si discute della distanza tra costruzioni, in quanto la realizzazione dei muri del corpo aggiunto del retro prospetto avvenne in aderenza a un proprio fabbricato preesistente, risultato ampliato grazie alla costruzione del nuovo manufatto; quest'ultimo quindi non venne affatto costruito in adiacenza al fabbricato altrui, trovandosi semmai in posizione di adiacenza alle originarie strutture, considerazioni che valgono anche con riferimento al locale contenente la centrale termica. Il motivo non può essere accolto. La censura non coglie la ratio decidendi sottesa alla statuizione del giudice d’appello, che ha osservato come la costruzione non potesse essere considerata elemento strutturale o parte integrante del preesistente fabbricato del ricorrente, venendo al contrario in rilievo una pertinenza e dunque una nuova costruzione che doveva autonomamente rispettare la normativa delle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante e d’altro canto il ricorrente non fornisce (v. anche la memoria depositata in prossimità dell’udienza) elementi utili a superare la considerazione svolta dalla Corte d'appello circa l'autonomia del manufatto rispetto a quella originario. 2) Il secondo motivo contesta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”: il ricorrente ha prodotto all'udienza del 12 dicembre 2014 la concessione edilizia in sanatoria, nonché gli elaborati fondanti la sua richiesta finalizzata al conseguimento della citata concessione edilizia in sanatoria, in particolare relativamente al terrazzino al piano rialzato, indicato dal consulente tecnico con il termine di ballatoio, e la cisterna, opere queste che ad avviso del giudice d’appello sarebbero state realizzate nel mancato rispetto della normativa in materia di distanze legali; la Corte d'appello ha omesso di considerare tale fatto, pervenendo in forza di detta omissione a una errata ricostruzione della fattispecie sottoposta al suo esame, ritenendo erroneamente integrate le violazioni asseritamente commesse dal ricorrente nella realizzazione delle suddette opere. Il motivo non può essere accolto. L'ottenimento della concessione edilizia in sanatoria relativamente alle opere concernenti il ballatoio e la cisterna non incide di per sé sull'accertamento svolto dalla Corte d'appello circa il mancato rispetto delle distanze legali per la cisterna e la violazione delle norme sulle vedute per il ballatoio. È infatti principio pacifico quello secondo cui “ne lle controversie tra privati derivanti dalla esecuzione di opere edilizie non conformi alle prescrizioni di leggi o degli strumenti urbanistici viene sempre e soltanto in rilievo la lesione di diritti soggettivi attribuiti ai privati dalle norme medesime, mentre la rilevanza giuridica della concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra l'amministrazione e il richiedente, con la conseguenza che, ove dette norme siano state violate, il diritto del vicino alla riduzione in pristino (o al risarcimento del danno) non trova deroga per il fatto che la costruzione sia stata realizzata in base aconcessione edilizia e resta tutelabile davanti al giudice ordinario senza necessità di una preventiva decisione del giudice amministrativo in ordine alla legittimità o meno del provvedimento diconcessione e senza che occorra neppure una deliberazione di detto provvedimento, in via meramente incidentale, da parte del giudice ordinario” (in questi termini Cass., sez. un., n. 333/1999; più di recente v. Cass. n. 5411/2015 e Cass., sez. un., n. 17882/2002). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
Sentenza Cassazione n. 26190/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris