CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11802/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (ESACRI) [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -Numero registro generale 13422/2022Numero sezionale 550/2026Numero di raccolta generale 11802/2026Data pubblicazione 29/04/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n. 655/2021,pubblicata il 13 dicembre 20121, RGN 113/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Gli odierni ricorrenti, lavoratori prima a tempo determinato poistabilizzati, hanno adito il Tribunale di Torino per vedere accertato il lorodiritto all’inquadramento superiore come ‘autista soccorritore’ di [OSCURATO:PERSONA] decorrenza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la condanna dell’attuale controricorrente[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle conseguenti differenze retributive(comprensive dell’indennità di responsabilità esterna per gli anni 2011-13).2. Il Tribunale ha respinto la domanda di inquadramento superioredichiarando, altresì, improcedibile quella di accertamento del dirittoall’indennità di responsabilità esterna.3. La Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello degli attualiricorrenti sostenendo la correttezza della decisione di primo grado laddoveha ritenuto che la fattispecie rientrasse nell’ambito di applicabilità dell’art.52 d.lgs. 165/2001 e, conseguentemente, che non potesse riconoscersi airicorrenti il diritto all’inquadramento nell’area B, ma unicamente le relativedifferenze retributive cui i medesimi avevano espressamente rinunciato.4. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi.5. ESACRI ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.in relazione all’art. 52 d.lgs. n. 165/2001. Sostengono che la sentenzaimpugnata è viziata nella parte in cui, dopo aver escluso la nullità dell’art.12 del [OSCURATO:PERSONA] del personale nonRGN 13422/2022Pag.2Numero registro generale 13422/2022Numero sezionale 550/2026Numero di raccolta generale 11802/2026Data pubblicazione 29/04/2026dirigente della [OSCURATO:PERSONA] 2006/2009 (che introduce il profiloprofessionale dell’autista-soccorritore collocandolo nell’Area B del CCNLEPNE), ha ritenuto non sussistente il diritto dei ricorrenti ad essereinquadrati nell’Area B del [OSCURATO:PERSONA] attraverso un improprio richiamo alladisciplina delle mansioni superiori di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001.A fronte della ritenuta validità dell’art. 12 del CCNI, la Corte territorialeavrebbe invece dovuto affermare il diritto dei ricorrenti, a decorreredall’introduzione del nuovo profilo professionale (e dunque dal19/02/2009), ad essere inquadrati nell’Area B del [OSCURATO:PERSONA], in cui dettoprofilo si colloca.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.in relazione all’art. 36 Cost. Assumono che la sentenza impugnata èviziata altresì per violazione e falsa applicazione del canone costituzionaledella proporzionalità ed adeguatezza fra retribuzione e quantità e qualitàdel lavoro prestato di cui all’art. 36 della Costituzione. Se infatti, come èindiscusso, si ammette la possibilità da parte della contrattazioneintegrativa di individuare “nuovi” profili professionali, deveconseguentemente ammettersi il diritto dei medesimi, in base allemansioni in concreto svolte (che corrispondono a quelle assegnatecontrattualmente), ad essere inquadrati a decorrere dal 19/02/2009nell’Area B del [OSCURATO:PERSONA].3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.in relazione all’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 in combinatodisposto con l’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 s.m.i. Sostengonoche, aderendo all’interpretazione dei Giudici di secondo grado, sideterminerebbe un’indebita discriminazione - scollegata da qualsivogliadato di natura oggettiva - fra i ricorrenti che hanno svolto mansioni diautisti soccorritori alle dipendenze della ESACRI dal 2005 circa al 2017 eRGN 13422/2022Pag.3Numero registro generale 13422/2022Numero sezionale 550/2026Numero di raccolta generale 11802/2026Data pubblicazione 29/04/2026tutti coloro che hanno svolto dal 20 febbraio 2009 in poi mansioni diautista soccorritore alle dipendenze della P.A. Con tale interpretazione, insostanza, si andrebbero inammissibilmente a legittimare trattamenticontrattuali (sotto il profilo normativo ed economico) differenziati da partedella P.A. sulla base dello svolgimento delle medesime mansioni.Assumono che le mansioni del profilo professionale dell’autista –soccorritore sono rimaste identiche nei loro contenuti professionali prima edopo l’avvenuta istituzione nel 2009 del profilo professionale stesso.4. I motivi, da trattare congiuntamente stante l’intrinsecaconnessione, sono infondati.5. I ricorrenti incorrono nell’equivoco di sovrapporre le due diverseazioni.La Corte territoriale ha dato atto della proposizione della sola domandadi inquadramento superiore e non di quella fondata sull’esercizio di fatto dimansioni superiori. Ha a tal fine evidenziato che la circostanza che siffattapretesa trovasse origine nel mutamento della contrattazione collettivaanziché delle mansioni assegnate “non toglie che si tratti pur sempre diuna domanda avente ad oggetto un inquadramento superiore a quelloDel resto, una domanda intesa ad ottenere le differenze retributive perlo svolgimento delle mansioni superiori non avrebbe potuto essereutilmente vagliata dal giudice adito in sede ordinaria, stante l’intervenutasottoposizione di ESACRI alla liquidazione coatta amministrativa (v.sentenza pag.3).Così delimitato l’oggetto di causa, il Giudice d’appello hacorrettamente escluso che l’istituzione del profilo professionale dell’autistasoccorritore, inquadrato nell’Area B, legittimasse la definitiva acquisizionedel livello superiore perché ciò avrebbe violato la disciplina inderogabilestabilita dall’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 che prevede che il prestatoredeve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto (nella specieRGN 13422/2022Pag.4Numero registro generale 13422/2022Numero sezionale 550/2026Numero di raccolta generale 11802/2026Data pubblicazione 29/04/2026quelle di autista) o a quelle che abbia successivamente acquisito pereffetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive,senza che possa assumere rilievo ai fini dell’inquadramento lo svolgimentodi fatto di mansioni non ricomprese nell’area e nel profilo professionale diassunzione, che possono legittimare solo la richiesta di differenzeretributive, ove prevalenti rispetto a quelle di inquadramento.6. Nello specifico i ricorrenti avevano rinunciato alle differenzeretributive.7. Le prospettazioni di cui ai motivi di ricorso, oltre a poggiare su unainterpretazione palesemente errata dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, sipongono in contrasto con quanto già affermato da questa Corte dilegittimità.Cass. 5 agosto 2019, n. 20915 ha chiarito come, facendo applicazionedel canone dell’interpretazione conservativa che deve ispirare l’esegesidelle clausole contrattuali ex art. 1367 cod. civ. e “che deve guidare nellascelta fra un’interpretazione che renda la clausola nulla edun’interpretazione che armonizzi il CCNI con il CCNL”, gli artt. 8, 14 e 22del CCNL, letti congiuntamente, consentono l’individuazione di nuovi profiliprofessionali solo all’interno di una determinata area, restando ilpassaggio tra aree riservato alle procedure di progressione, nel rispettodella contrattazione collettiva (alla quale a sua volta, per il passaggio diarea, il d.lgs. n. 150/2009 ha posto precisi limiti).Non è perciò consentito alla contrattazione integrativa trasporreautomaticamente una figura professionale da un’Area all’altra.8. Essendosi, nella specie, accertata, per ammissione degli stessiricorrenti, l’adibizione alle mansioni di cui alla prima assunzione con ilmedesimo grado di professionalità ed assunzione di responsabilità evertendo la causa sulla riconducibilità di tali mansioni al profiloprofessionale di Area B - posizione B1, introdotto dall’art. 12 del CCNI2006-2009, in assenza della trasposizione automatica della figuraRGN 13422/2022Pag.5Numero registro generale 13422/2022Numero sezionale 550/2026Numero di raccolta generale 11802/2026Data pubblicazione 29/04/2026dell’autista soccorritore dall’Area A all’Area B, corretta è la decisione quiimpugnata che ha escluso la sussistenza del diritto al superioreinquadramento.9. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.10. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.11. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n.4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, del 4 febbraio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 13422/2022Pag.6