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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 marzo 2024

Cassazione n. 15451/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a S. Donaci il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce in data 14/12/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Lecce rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo con il quale il Gip di Lecce in data 31/8/2023 aveva sottoposto a vincolo, quale profitto del reato, in via diretta o per equivalente, l'importo di euro 522.424,26 in relazione ai delitti di truffa aggravata e continuata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso, ascritti all'indagato quale rappresentante legale della Chora s.s.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione alla determinazione del profitto e al periculum in mora. 3.Con atto depositato in data 8/3/2024 il procuratore speciale del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiarava di rinunciare all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, stante l'intervenuto e documentato dissequestro dei beni. 3.1 Osserva la Corte che deve dichiararsi l'inammissibilità del rcorso per sopravvenuta carenza d'interesse, trattandosi di causa di inammissibilità che prevale su quella concorrente della rinuncia all'impugnazione in quanto più favorevole, non comportando la condanna al pagamento delle spese (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017, Rv. 271806-01; Sez. 1, n. 2483 del 09/01/2009, Rv. 242816-01; in senso conforme, Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Rv. 274736-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse Così deciso in Roma, 26 marzo 2024 Sentenza a motivazione semp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a S. Donaci il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce in data 14/12/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Lecce rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo con il quale il Gip di Lecce in data 31/8/2023 aveva sottoposto a vincolo, quale profitto del reato, in via diretta o per equivalente, l'importo di euro 522.424,26 in relazione ai delitti di truffa aggravata e continuata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso, ascritti all'indagato quale rappresentante legale della Chora s.s. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione alla determinazione del profitto e al periculum in mora. 3.Con atto depositato in data 8/3/2024 il procuratore speciale del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiarava di rinunciare all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, stante l'intervenuto e documentato dissequestro dei beni. 3.1 Osserva la Corte che deve dichiararsi l'inammissibilità del rcorso per sopravvenuta carenza d'interesse, trattandosi di causa di inammissibilità che prevale su quella concorrente della rinuncia all'impugnazione in quanto più favorevole, non comportando la condanna al pagamento delle spese (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017, Rv. 271806-01; Sez. 1, n. 2483 del 09/01/2009, Rv. 242816-01; in senso conforme, Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Rv. 274736-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse Così deciso in Roma, 26 marzo 2024 Sentenza a motivazione semp
Decreto Cassazione n. 15451/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris