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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 15041/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 9 febbraio 2022 il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente l'istanza avanzata da MARTELLACCI Massimiliano tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza.

Il Tribunale riuniva sotto il vincolo della continuazione i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 18.06.2015, irrevocabile il 16.11.2016, limitatamente al capo A; del Tribunale di Roma del 19.11.2014, irrevocabile il 17.12.2017; del GUP del Tribunale di Roma del 22.06.2019, irrevocabile il 16.12.2020; del Tribunale di Roma del 20.06.2016, irrevocabile il 21.01.2021, limitatamente al capo B; aumentava così la pena inflitta con la sentenza del GUP del Tribunale di Roma del 22.06.2019 di ulteriori anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 4.000 di multa, così determinando la pena complessiva in anni dodici di reclusione ed euro 4.000 di multa.

Rigettava nel resto l'istanza.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MARTELLACCI Massimiliano deducendo:

I. vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della ‘41 continuazione della sentenza pronunciata in data 25.11.2015 emessa dal Tribunale di Roma, irrevocabile in data 11.10.2016;

II. vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione del capo A) della sentenza emessa dal Tribunale di Roma, irrevocabile in data 21.01.2021. 3.11 ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M. - ?.. _ • Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 9 febbraio 2022 il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente l'istanza avanzata da MARTELLACCI Massimiliano tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. Il Tribunale riuniva sotto il vincolo della continuazione i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 18.06.2015, irrevocabile il 16.11.2016, limitatamente al capo A; del Tribunale di Roma del 19.11.2014, irrevocabile il 17.12.2017; del GUP del Tribunale di Roma del 22.06.2019, irrevocabile il 16.12.2020; del Tribunale di Roma del 20.06.2016, irrevocabile il 21.01.2021, limitatamente al capo B; aumentava così la pena inflitta con la sentenza del GUP del Tribunale di Roma del 22.06.2019 di ulteriori anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 4.000 di multa, così determinando la pena complessiva in anni dodici di reclusione ed euro 4.000 di multa. Rigettava nel resto l'istanza. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MARTELLACCI Massimiliano deducendo: I. vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della ‘41 continuazione della sentenza pronunciata in data 25.11.2015 emessa dal Tribunale di Roma, irrevocabile in data 11.10.2016; II. vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione del capo A) della sentenza emessa dal Tribunale di Roma, irrevocabile in data 21.01.2021. 3.11 ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. - ?.. _ • Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 15041/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris