CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2024
Cassazione n. 02519/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine al rigetto del reclamo proposto in tema di liberazione anticipata, siano manifestamente infondate. Invero, nell"ordinanza impugnata, a fronte di tutti i rilievi svolti dalla difesa, si evidenzia che il ricorrente ha dimostrato di non aver aderito in maniera adeguata all'opera di rieducazione nei periodi di cui alla richiesta del beneficio penitenziario, emergendo gravi rilievi disciplinari commessi il 9.4.2023 e il 30.6.2023, il primo relativo a comportamento prepotente e verbalmente violento tenuto nei confronti di un operatore di Polizia penitenziaria (punito con esclusione dalle attività ricreative e sportive) e il secondo relativo al tentativo di parlare al telefono con un legale durante una telefonata autorizzata ad altro detenuto, entrambi dimostrativi della totale indifferenza del rispetto delle regole detentive da parte di Oliverio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.