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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 42787/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];C-=-1 Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] indicata in epigrafe, con la quale è stata disposta l'applicazione di una pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 73, d.

P.R. n. 309/1990 (in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); considerato che il ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena e da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 1 co. 54

I. 23 giugno 2017 (in vigore dal 3 agosto 2017) che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; che, pertanto, il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];C-=-1 Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] indicata in epigrafe, con la quale è stata disposta l'applicazione di una pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 73, d. P.R. n. 309/1990 (in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); considerato che il ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena e da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 1 co. 54 I. 23 giugno 2017 (in vigore dal 3 agosto 2017) che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; che, pertanto, il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente G
Sentenza Cassazione n. 42787/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris