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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 32204/2025

Testo disponibile della fonte

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n persona del sindaco p.t., rappresentat o e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., MUSU Claudio e BERTI Daniela, la prima in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex lege come da indirizzo pec indicato, controricorrenti - per la cassazione della sentenza n. 516/2022 della CORTE d'APPELLO di Firenze pubblicata il 30.3.2022; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 7.10.2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Locazione uso diverso

1. Con sentenza pubblicata il 16.9.2020 il Tribunale di Grosseto , in parziale accoglimento delle domande svolte dal Comune di Grosseto nei confronti degli odierni resistenti, dichiarava la risoluzione del contratto di locazioneavente a oggetto la “troniera” delle rinascimentali mura medicee della città di Grosseto, ad uso ristorazione, per fatto e colpa della conduttrice [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.(d’ora in avanti indicata come [OSCURATO:SOCIETA].).Il Tribunale condanna va, altresì, la conduttrice e i soci Musu e Berti (quali ex-soci della stessa) al pagamento dell’importo di euro 41.584,00 per canoni scaduti dal novembre 2007 ad aprile 2014 compreso, sia pure con limitazione quanto alla Berti alla minor somma di euro 33.168,00.

Il ricorrente aveva premesso di aver concesso in locazione aLuciano Momini con contratto del 5.1.1981 la “troniera” delle rinascimentali mura medicee della città di Grosseto, ad uso attività di ristorazione, con la denominazione “[OSCURATO:PERSONA]”, con decorrenza dal 1 ° .3.1980 al 28.2.1989, per il canone mensile di lire

369.000. Il contratto era stato prorogato tacitamente e il 7.12.1995 il conduttore aveva ceduto l’azienda alla societàMI.[OSCURATO:SOCIETA]., che era succeduta nel contratto.

Con delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 742/1998il Comune di Grosseto aveva accettato la proposta di un nuovo contratto di locazione formulata dalla conduttrice per un canone mensile più elevato rispetto al precedente, ma in seguito tale nuovo contratto non era stato formalizzato per inerzia della conduttrice.

Già parzialmente morosa nel 2001 e nel 2004, a decorrere dal 1°.1.2005 la conduttrice sospendevatotalmente il pagamento del canone dilocazione, e, all’esito di una lunga trattativa stragiudiziale, nel maggio 2013 il Comune di Grosseto intimava alla stessa , nonché ai suoi soci illimitatamente responsabili,sfratto per morosità.

Iresistenti si costituivano e si opponevano allo sfratto adducendo, da un lato, l’erronea quantificazione della morosità da parte del Comune di Grosseto,che l’aveva computata secondo il canone previsto dalla delibera di giunta del 1998, e non secondo il vecchio contratto del 1981 , dall’altro , chel’immobile presentava vizi tali da giustificare la totale (e pluriennale) sospensione delpagamento del canone di locazione.

2. La Corte d’Appello di Firenze con sentenza pubblicata il 30.3.2022 rigettava l’appello proposto dal Comune di Grosseto con l’aggravio delle spese di lite.

La Corte d’appello riteneva che il rapportofosse regolato d al contratto del 1981, perché la delibera di Giunta del 1998, pur emanata a seguito di proposta di aumento del canone di locazione avanzata dalla conduttrice, non la si sarebbe potuta considerare quale atto perfezionativo di un nuovo contratto, che non era mai stato formalizzato.Aggiungeva la corte che, pur non avendo sollevato eccezione di compensazione, i resistenti nel contestare l’ammontare della morosità avevano fatto riferimento al contratto del 1981.

Trattandosi di poste derivanti da un unico rapporto , correttamente erastato fatto ricorso alla «compensazione impropria» in via officiosa.

Dato atto che il Tribunale aveva ritenuto il regolare pagamento del canonefino al 2000 sulla base della deduzi one del ricorrente a proposito del mancato pagamento a partire dal 2001, avendo il ricorrente formulato la richiesta di pagamento sulla base del canone previsto nella delibera di Giunta del 1998, era corretta la decisione di prime curesecondo cui “anche i canoni antecedenti al 2001 e successivi alla delibera742/1998 erano stati pagati in aderenza alle indicazioni di tale delibera”.

Da ultimo, la corte fiorentinafaceva presente che l’appellante quanto ai conteggi, lamentando che la morosità complessiva fosse di euro 62.486,21, in realtà avesse formulato una contestazione alla quantificazione operata dalla C.T.U., sebbene nessun rilievo fosse stato mosso né in primo grado, né in sede di impugnazione.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre il Comune di Grosseto, sulla base di otto motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.

Entrambe le parti hanno depositato memoriaillustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 cost, 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.

In relazione al controcreditodi euro 17.550,00 relativo al periodo dal 1°.3.1998 al 31.12.2004 eaccertato d’ufficio dal Tribunale , pur in assenza di prova documentale dei pagamenti, e posto in compensazi one con la morosità della conduttrice, il ricorrente si duole del carattere apparente della motivazione espressa dalla Corte d’appello (pagina 9, penultimo capoverso), là dove a base del rigettodel secondo motivo avrebbe posto non una allegazione o un documento di parte, “mauna omessa allegazione, ossia il silenzio della locatricesu una questione che non costituiva oggetto del giudizio”.

1.1. Il motivo è in ammissibile.

Il ricorrente deduce inammissibilmente la violazione dell’art. 132, secondo comma,n. 4, cod. proc. civ., giacché non si duole della motivazione in sé, ma di essa per un preteso errore circa l’avere ritenuto l’esistenza di un’omessa allegazione, «ossia il silenzio della parte locatrice su una questione che non costituiva oggetto di giudizio»e ciò senza indicare «l’atto processuale in cui una delle parti ha allegato tale fatto né la prova eventualmente acquisita al processo che lo comprova».

In tal modo pretende –al di là della confusione identificativa del “fatto” – di basare la censura su un elemento aliunde, in tal modo ponendosi al di fuori degli insegnamenti delle S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014(v., inoltre, Cass., sez.

I, 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata, ma espressamente in motivazione; in senso conforme, più di recente, Cass., sez.

I, 3 marzo 2022, n. 7090).

2. Con il secondo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt.112 e 115 cod. proc. civ.

Il Comune di Grosseto lamenta che la Corte d’appello avendo confermato la decisione del Tribunale, che aveva accertato d’ufficio l’esistenza di un controcredito dellaconduttrice verso il locatore in assenza di allegazione di parte e prove sul punto, è incorsa nella violazione dell’art.112 cod. proc. civ. per ultrapetizionee dell’art. 115 cod. proc. civ. per aver rilevato d’ufficio la presunzione semplice di avvenuto pagamentoin assenza dei relativi poteri. [OSCURATO:PERSONA] accertato un controcredito basandosi su fatti- il canone di locazione pagato tra il 1 ° .3. 19 98 e il 31.12.2004 - che le parti non avevano mai menzionato o discusso durante il processo, e ha utilizzato un mezzo di prova su un fatto non allegato.

In secondo luogo, sempre in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. la corte avrebbe ritenuto erroneamente “fatto pacifico” il pagamento dei canoni di locazione antecedenti al 1°.1.2005, ma che tale non si sarebbe potuto ritenerein assenza di deduzione di alcuna parte.

2.1. La prima censura è infondata.

Come è stato ripetutamente affermato da questa Corte il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitume causa petendi ) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitummediato) (v.

Cass., sez.

I, 11 aprile 2018, n. 9002; sez.

II, 21 marzo 2019, n. 8048; sez.

III, 14 settembre 2015, n. 18868), nemmeno implicitamente o virtualmente, compreso nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del "petitum", rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo ("causa petendi") nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda, mentre non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base a una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante (v.

Cass., sez. lav., 19 giugno 2004, n. 11455; 11 novembre 2003, n. 18991).

La Corte d’appello ha evidenziato cheMI.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva lamentato di aver pagato in eccedenza rispetto al dovuto secondo quanto previsto dal contratto del 1981 (pagina 9, capoversi penultimo e ultimo), e lo stesso ricorrente a pagina 5 del ricorso (riga 5) ha riferito che i resistenti nell’opporsi allo sfratto avevano dedotto “[…] l’erronea quantificazione della morosità da parte del Comune di Grosseto, che l’aveva computata secondo il canone previsto dalla delibera di giunta del 1998…” -, sì che, pur mancando la specificazione pretesa dal ricorrente, l’allegazione del controcredito è stata fatta dalla conduttrice.

Da ciò deriva, che il rilievo officioso della compensazione «impropria»in ordine a crediti derivanti dallo stesso rapporto(v.

Cass., sez.

II, 13 marzo 2024, n. 6700; Cass., sez.

I, 17 novembre 2022, n. 33872; Cass., sez.II, 15 febbraio 2020, n. 28469) non si è collocata fuori dal perimetro dell’allegazione della parte resistente.

Quanto dedotto dal ricorrente a pagina 14 (ultimo capoverso) - a proposito del fatto che le parti nel corso del primo grado non avevano dedotto nulla sul pagamento del canone di locazione tra il 1°.3.1998 e il 31.12.2004, salva la debenza di un saldo da parte del conduttore per il pagamento dei canoni degli anni 2001 e 200 4, né sull’ammontare del canone di locazione corrisposto in questoperiodo, sì che l’accertamento del controcredito sarebbe avvenuto oltre le richieste, eccezioni ed allegazioni dei litiganti ed il mezzo di prova (l’unico) impiegato dal Giudice di prime cure per accertarlo è stato posto in essere su un fatto non allegato dalle parti– non considera che il vizio di extrapetizione riguarda soltanto l’ambito oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione(v., Cass., sez.

II, 12 luglio 2024, n. 19421; già in precedenzanello stesso senso, Cass., Sez.

II, 21 aprile 1976, n. 1397).

2.2. La seconda censura è inammissibile.

Il ricorrente addebita alla Corte d’appello la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per aver ritenuto erroneamente “fatto pacifico” il pagamento dei canoni di locazione antecedenti al 1°.1.2005, ma che tale non si sarebbe potuto ritenere in assenza di deduzione di alcuna parte.

La Corte d’appelloha dato rilievo non ad un fatto pacifico in ragione del dibattito fra le parti, come nella logica dell’art. 115 cod. proc. civ., bensì ha tratto il convincimento dell’essere stati pagati i canoni in eccedenza dal comportamento del Comune.

In sostanza ha utilizzato un argomento di prova, sicché l’evocazione dell’art. 115 è priva di pertinenza con l’effettiva motivazione.

3. Con il terzo motivo si denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., falsa applicazione dell’art. 2729, comma primo, cod. civ. e violazione dell’art. 2729, comma secondo, cod. civ. in relazione all’art.2726 cod. civ.

Sempre con riferimento al riferito controcredito della conduttrice, il ricorrente si duole dell’erroneo accertamento dell’esistenza di un pagamento mediante presunzione semplice, che vertend o , per l’appunto, su un pagamento risultava vietata dall’art. 2729, comma secondo, cod. civ. in relazione all’art. 2726 cod. civ.

3.1. Il motivo deve essere disatteso.

La Corte d’appello sulla doglianza dell’appellante, a cui dire il Tribunale avrebbe presunto il pagamento del canone in eccedenza rispetto al dovuto, pur in assenza di qualsiasi dimostrazione sul punto, ha scritto: “Anche la censura in oggetto non appare condivisibile, osservando come il Tribunale di Grosseto abbia congruamente tratto il proprio convincimento dal fatto che lo stesso Comune di Grosseto, nel delineare il perimetro della propria domanda (sia con l’intimazione di sfratto che con la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c.) ha allegato il mancato pagamento del canone unicamente a decorrere dal 2001, con ciò evidentemente dando per pacifico il pagamento dei canoni precedenti.

E, poiché gli importi richiesti dal Comune di Grosseto in relazione ai canoni non pagati sono quelli derivanti dalle condizioni di cui alla delibera del 1998, è del tutto condivisibile la conclusione raggiunta dal Tribunale di Grosseto secondo cui anche i canoni antecedenti al 2001 e successivi alla delibera 742/1998 erano stati pagati in aderenza alle indicazioni di cui a tale delibera”.

È stato affermato ancora di recente da questa Corte che “[i]l fatto allegato dalla parte onerata e non contestato dalla controparte può essere legittimamente configurato, sia pur soltanto sul piano endoprocessuale, come un equivalente probatorio del "principio di prova per iscritto" valutabile ai sensi degli artt. 2724, comma 1, n. 1, e 2726 c.c., sul quale è consentita la prova testimoniale, con conseguente superamento del divieto di presunzioni semplici posto dall'art. 2729, comma 2, c.c.” (v.

Cass., sez.

III, 8 maggio 2024, n. 12579).

Nella vicenda esaminata dalla pronuncia indicata, nella quale è stato riconosciuto come legittimo l’uso della prova presuntiva del pagamento dell'intero importo del canone annuo di un contratto di locazione, a fronte della non contestazione in ordine alla sussistenza sia di tale contratto sia di altri pagamenti relativi alla stessa annualità, questa Corte ha osservato che, “in ragione del principio per cui i limiti della prova testimoniale non sono di ordine pubblico, ma posti nell’interesse delle parti (tra le molte: Cass. n. 18971/2022)… sul contratto di locazione e sui pagamenti sussisteva un “principio di prova per iscritto” valutabile ai sensi degli artt. 2724, primo comma, n. 1, e 2726 c.c.

Sicché, era consentita sui predetti fatti, non contestati, la prova testimoniale, con la conseguenza (qui rilevante) del superamento del divieto di presunzioni semplici posto dall’art. 2729, secondo comma, c.c.”

3.2. La Corte d’appell o ha affermato che il mancato pagamento era stato allegato unicamente a decorrere dal 2001 e che gli importi richiesti dal Comune di Grossetoin relazione ai canoni non pagati erano quelli derivanti dalle condizioni della delibera del 1998, traendo da ciòche anche i canoni antecedenti al 2001 e successivi alla delibera in questione fossero stati pagati in aderenza alle indicazioni di essa.

In presenza di un principio di una prova scritta , rappresentat a dall’allegazione di parte ricorrente e dal fatto che i canoni oggetto di richiesta di pagamento era no basati sulla delibera del 1998 , rilevante ai sensi dell’art. 2724, comma primo, n. 1, cod. civ., non trovavano applicazione i limiti alla prova testimoniale e, quindi, non poteva valere neppure il divieto di ricorrere alle presunzioni.Appare, pertanto, corretta la decisione della Corte territoriale che ha fatto legittimo uso della prova per presunzioni, inferendo il fatto ignoto dai fatti noti allegati dalle stesse parti dei quali erano onerate.

4. Con il quarto motivo è denunciata , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt.111 Cost., 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att.cod. proc. civ.: “manifesta e irriducibile contraddittorietà della sentenza”.

Il ricorrente denuncia che erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto essere stataformulata solo in appello la contestazione del calcolo del canone elaborato dal C.T.U.

La c orte av rebbe reso una motivazione «irriducibilmente contraddittoria», là dove si legge che l’appellante per la prima volta avrebbe “integralmente contestato la tabella ricostruttiva della misura del canone locativo, anno per anno, prospettata dal [OSCURATO:PERSONA]” e, poi, a pagina 11, smentendo se stessa, rileva come “né, in sede di appello, risultano parimenti mosse contestazioni alla quantificazione indicata dal CTU”.

Tale contraddittorietà della motivazione sarebbe confermata, sia dall’aver la corte messo a confronto la tabella del C.T.U. , indicante l’ammontare del canone annuo rivalutato, con quella del ricorrente, riportante l’importo della morosità , non considerando che la contestazione svolta in sede di appello era rivolta al conteggio operato dal Tribunale, siadall’aver ritenuto la corte che nel conteggio della morosità il divario tra la liquidazione fatta dal Tribunale e quella esposta dal Comune ammonterebbe ad euro 10.000(mentre esso sarebbe di euro 3.158,21).

4.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

Mette conto preliminarmente di considerare che la Corte d’appello ha rilevato che il Tribunale aveva preso in considerazione “ […] le risultanze emergenti dalla relazione di consulenza tecnica d’ufficio espletata in prime cure, quantificando così la morosità nella misura di € 52.880,00 (aumentata poi di € 6.448,00 per il periodo Maggio 2013 – 16.4.2014).

In realtà l’importo corretto doveva ritenersi pari ad € 62,486,21 come indicato nel calcolo effettuato dall’odierno appellante (a pg. 12 dell’atto di appello) e dunque con una differenza di circa € 10.000,00” (pagina 10, secondo capoverso).

Tuttavia, ha proseguito la corte, “[…] la quantificazione della morosità operata nella sentenza impugnata (€ 52.8[7]6,27 arrotondati ad € 52.880,00: cfr pg. 7 della sentenza stessa) sia stata effettivamente mutuata dal Tribunale di Grosseto dalle indicazioni fornite dal CTU [OSCURATO:PERSONA] (con l’ausilio di proprio collaboratore, dott. [OSCURATO:PERSONA]), in risposta al quesito n. 5 (pp.gg. 34 e ss della relazione).

Il giudice di prime cure, sul punto, non ha indicato il percorso matematico seguito onde pervenire al risultato finale sopra ricordato, evidenziando unicamente che “...la società decise di interrompere i successivi pagamenti, accumulando una morosità alla data dell’intimazione - comprensiva della mensilità di aprile 2013 - pari all’importo totale di € 52.876,27 (sempre seguendo il ricalcolo secondo i parametri della tabella), arrotondabile a € 52.880,00.”, avendo a riferimento i dati indicati dal CTU Arch.

Marsili (a pg. 36 della relazione)” pagina 10, terzo capoverso).Di qui, l’affermazione secondo cui, lungi dal sollevare una questione di errore materiale nel contesto del calcolo effettuato dal Tribunale, il ricorrente avrebbe “integralmente contestato la tabella ricostruttiva della misura del canone locativo, anno per anno, prospettata dal C.T.U.

Marsili”, riportando la prospettazione dell’appellante dati non collimanti quelli riportati nella tabella del C.T.U.

4.2. Il motivo p rospetta tre censure.

Solo la prima –quella esposta speculando sulle due affermazioni riportate in sentenza a pagina10, quarto capoverso, e a pag ina 11 terzo capoverso –è riconducibile in thesi a d una pretesa violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., perché basata sul contenuto motivazionale e non su elementi aliunde.

Trattasi, tuttavia,di censura capziosa, in quanto la prima parte della motivazione allude alla contestazione della tabella ricostruttiva della misura del canone, mentre l’affermazione di cui alla seconda, quella del terzo capoverso della pagina11 , allude alla “quantificazione indicata dal CTU” e lo fa dopo avere, nella proposizione precedente, detto che “al riguardo va quindi evidenziato come, in prime cure, non siano state mosse censure di sorta ai conteggi indicati dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e fatti propri dall’arch.

Marsili, se non sotto il profilo della contestazione correlata al fatto che i parametri applicabili al canone locativo dovevano essere quelli di cui alla delibera 742/1998”.

Ebbene è palese che la pretesa contraddittorietà non esiste, giacché la prima proposizione si riferisce alla contestazione della misura del canone, mentre la seconda a quella dei conteggi sulla base dellamisura del canone effettuati.

Le altre due censure, cioè quella che si inizia ad esporre a pagina19 del ricorso e si chiude con le prime tre righe della pagina 21, e la terza che si espone di seguito sino alla fine dell’illustrazione del motivo,deducono la violazione dell’evocato art. 132, secondo comma, n. 4, sulla base di elementi aliunde rispetto alla motivazione e tanto impone di dirle inammissibili alla stregua di quanto enunciato da Cass., Sez.

Un.,nn. 8053 e 8054 del 2014 , sostanziandosi esse in realtà in una sollecitazione alla rivalutazione di emergenze probatorie non consentita alla stregua dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.

5. Con il quinto motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 112 cpc e/o falsa applicazione degli artt. 155 e 157 cod. proc. civ., nonche “travisamentodel terzo motivo di appello e sua omessa decisione ritenendolo erroneamente un quid novi inammissibile” Il ricorrente si duole per la ritenuta inammissibilità del terzo motivo di appello, per aver sostenuto la Corte d’appello che con esso fosserostate prospettate censureattinenti a questioni non valutate in prime cure e non oggetto di contestazione da parte del Comune.

Il motivo d’appello riguardava l’importo della morosità , indicata dal Tribunale in euro 59.880,00, mentre era di euro 62 .486,21 , e non il calcolo del canone effettuato dal C.T.U., tant’è che la stessa corte aveva affermato che il Tribunale non aveva , a sua volta, indicato il percorso matematico per giungere al suo risultato.

La corte fiorentina , nel ritenere il motivo inammissibile, avrebbe violato tanto l’art. 345 cod. proc. civ. per aver travisato la doglianza, quanto l’art. 112 cod. proc. civ. per aver omesso di decidere sul punto.

Si sostiene ancora che, quand’anchefosse stato censurato il conteggio elaborato da C.T.U., il motivo, comunque, sarebbe stato ammissibile alla stregua di quanto statuito da Cass., Sez.

Un., 5624/2022.

5.1. Il motivo è inammissibile .

Il ricorrente dichiara innanzitutto di censurare, nell’esordio dell’illustrazione, la motivazione di cui alle tre righe riprodotte a pagina22, ma essa conclude una motivazione che inizia l’esame del terzo motivo di appello con il paragrafo 4 all’inizio della pagina10 e si conclude con le dette tre righe espresse nella penultima proposizione della pagina

11. Poiché queste tre righe sono solo la chiusura del pregresso ragionamento, il motivo per ciò solo appare inammissibile, in quanto omette di considerare l’effettività della motivazione sul terzo motivo di appello.

Né tale rilievo può essere superato dalla successiva evocazione di tre righe motivazionali a pagina23 del ricorso, di due righe a pagina 24, di altre quattro nella stessa pagina, e di altre due ancora sempre in essa, giacché la loro evocazione avviene spezzando la motivazione.

In ogni caso, si configura ulteriore ragione di inammissibilità, perché si pretende di sostenere il c.d. travisamento, cioè l’erronea percezione del contenuto del motivo, evocando prima il terzo motivo di gravame genericamente a pagina 22 con un rinvio alle pagg. 11 - 13 dell’atto di appello, per poi contraddittoriamente riprodurre a pagina23 solo un brano dello stesso atto a pagina11.

In tal modo, la percezione da parte di questa Corte dell’effettivo contenuto del motivo dovrebbe inammissibilmente avvenire procedendo ad una individuazione del senso dello stesso coniugando la parte riprodotta con quella omessa.

Tanto si risolve in un non dovuta supplenza ad un onere che avevala parte ricorrente ai sensi dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.

D’altro canto, l’argomentare dell’illustrazione si appoggia su riferimenti ad atti processuali quali la sentenza di primo grado e la c.t.u. senza che si dimostri che quanto di essi si evoca fosse evocato nel terzo motivo.

Stanti tali deficienze il motivo è inidoneo a censurare la motivazione ed a dimostrare che l’effettività del terzo motivo non sia stata considerata.

5.2. In secondo luogo , ad abundantiam , il motivo si palesa infondato.

La Corte d’appelloha spiegato motivatamente che l’appellante aveva contestato la quantificazione “mutuata dal Tribunale di Grosseto dalle indicazioni fornite dal C.T.U.” L’appellante, invece, pur non ave ndo svolto rilievi al contenuto della C.T.U. (“se non sotto il profilo della contestazione correlata al fatto che i parametri applicabili al canone locativo dovevano essere quelli di cui alla delibera 742/1998”, pagina 11 della sentenza, quarto capoverso), né in primo grado, né in appello,“lungi dal sollevare una mera questione di errore materialenel contesto del calcolo effettuato dal giudice di prime cure” ha integralmente contestato la tabella ricostruttiv a della misura del canone locativo,anno per anno, eseguita dal C.T.U.

A poco rileva l’osservazione fatta dal ricorrente a proposito della circostanza che la contestazionesvolta riguardasse l’importo della morosità accertata dal Tribunale.

È vero che, come si legge nella sentenza impugnata, ilTribunale non ha indicato il percorso matematico seguito per giungere al risultato finale, poiché, essendosi basatosulla tabella del C.T.U., il giudice di primo grado l’aveva fatta propria (v., Cass. , sez. lav., 14 novembre 2013, n. 25608).

Ne deriva chela censura verso la pronuncia di prime cure in merito all’importo asseritamente corretto della morosità avrebbe imposto a monte una censura all’operato del C.T.U.

La Corte d'appello non ha dichiarato inammissibile il motivo per violazione del divietodei nova in appello, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., ma, più banalmente , fatto presente che, non avendo il ricorrente censurato, néin primo grado, né in appello, la tabella di calcolo del canone rivalutato, preso a riferimento dal tribunale per il computo della morosità, non sarebbe stato possibile procedere ad alcuna rideterminazione del dovuto sulla base di un preteso errore di calcolo, il cui presupposto è rimasto tutt'oggi privo di esplicazione.

5.3. Da ultimo, mette conto osservare come al ricorrente non giov i neppure il richiamo diCass., Sez.

Un., 21 febbraio 2022, n. 5624, a mente della quale “ Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene dicarattere non tecnico- giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio”.

Infatti, quella rappresentata a chiusura del motivo è una censura del tutto ipotetica, perché il ricorrente neppure rappresenta quali sarebbero stati l e contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, tanto più che è mancata qualsiasi deduzione sul tipo di censura svolta in appelloin ordine alla quantificazione della morosità.

6. Con il sesto motivo è denunciat a , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., falsa applicazione dell’art. 133 D.Lgs. 133 /2002: “erronea attribuzione di una quota di spese legali di soccombenza liquidate a favore dell’erario nonostante non tutti i soggetti componenti la «parte vittoriosa»siano ammessi al patrocinio a spese dello stato”.

Il ricorrente si duole chela Corte d’appello, disposta la condanna alle spese del grado, abbia ordinato il pagamento in favore dello Stato nella misura di 2/3,per essere stati il Musu e la Berti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Ciò impedirebbe al ricorrente, creditore dell’importo di oltre euro 50.000 per canoni non corrisposti, interessi e spese legali del primo grado, di ottenere la parziale compensazione.[OSCURATO:SOCIETA]., Musu e Berti costituivano una unica parte processuale, ma non essendo la compagine ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non si sarebbe potuto ritenere che la parte appellata, unitariamente e complessivamente considerata, si potesse ritenere “parte ammessa” al patrocinio a spese dello Stato, risultando così impedita l’applicazione dell’art. 133.

In breve, non potrebbe trovare applicazione l’art. 133 “D.lvo . 115/2002” [ recte , d.p.r. 115/2002], che si ritiene, ricorra solo laddove tutti i soggetti di una parte plurisoggettiva siano stati ammessi al patrocinio a favore dello stato”.

7. Con il settimo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.

Il ricorrente censura la ripartizione della somma complessivamente liquidata e la conseguente “frattura del vincolo di solidarietà emergente (si ritiene) dall’art. 91 cod. proc. civ. che impone la liquidazione a favore «dell’altra parte»”. [OSCURATO:SOCIETA]., Musu e Berti sono stati considerati dalla Corte d’appello come una unica parte processuale, tanto che la liquidazione è avvenuta complessivamente, sì che la condanna al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e dello Stato la si sarebbe dovuta pronunciare in solido e per l’intero importo.

Ciò avrebbe permesso al ricorrente di porre in compensazione l’intero importo delle spese di lite con il proprio maggior credito, mentre per effetto della decisione il Comune di Grosseto è costretto a versare allo Stato la somma riguardevole di euro 8.246,33.

8. Il sesto e il settimo motivo, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamentee sono entrambi infondati.

8.1. Preliminarmente, si osserva , quanto al sesto motivo , che il ricorrente nell’intestazione ha erroneamente indicatola norma asseritamente violata, poiché si tratta non dell’art. 133 D.Lgs. 133/2002, che non esiste, ma dell’art. 133 del d.p.r. 115/2002.

Entrambi i motivi, contenenti la stessa censura, basata sulla violazione dell’art. 133 d.p.r. 115/2002 e dell’art. 91 cod. proc. civ. , collidonoapertamente con il valore costituzionale sotteso all’art. 133 d.p.r. 115/2002 e, più in generale,alle disposizioni in tema di patrocinio a spese dello Stato, in quanto dirette a rendere effettivo il diritto alla difesaex art.24 Cost.e volto ad assicurare alle persone non abbienti l'accesso alla tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole, in posizione di parità con quantidispongono dei mezzi necessari (v.

Cass., sez.

II, 4 giugno 2019, n. 15175;Cass., sez.

I, 14 dicembre 2017, n. 30069).

Quando vi è una parte processuale composta da più soggetti, come nella specie, in tanto è possibile che uno solo o alcunidi essi possano essere ammessial patrocinio a spese dello Stato.

Ipotesi, alla quale non ostano gli artt. 130-134 d.p.r. 115/2002, che garantiscono al difensore della parte ammessa al patrocinio gratuito la liquidazione a carico dello Stato della propria attività professionale, senza distinguere il caso in cui detto professionista abbia ricevuto mandato anche da altra parte, consorte in lite ed in comunanza di interessi, posto che “il rapporto interno di mandato — che giustifica la rappresentanza processuale-si costituisce tra la singola parte fisica ed il proprio difensore; indifferente dunque è la sorte del rapporto tra quest'ultimo e l'altro soggetto, dal quale parimenti ha ricevuto mandato, che non sia stato ammesso al gratuito patrocinio” (v.

Cass., sez.

II, 29 dicembre 2011, n. 29851).

Questa Corte deve osservare, secondo un orientamento ormai stabilizzato, che la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 cod. proc. civ., mentre la solidarietà attiva, non essendo espressamente prevista, non si presume(v.

Cass., sez.

VI, 24 luglio 2017, n. 18256; Cass. , sez.

I, 17 - 06 - 2005, n. 13001; Cass., sez.

II, 25 gennaio 1999, n. 663).

Ad ogni modo, poiché nei rapporti interni la solidarietà che si verifica fra i vari soggetti costituenti la parte riguardo al credito per le spese processuali è regolata dall’art. 1298 cod. civ., rispetto alla posizione del debitore la presenza della norma contenuta n ell’art. 133 , che esige la condanna a favore dello Stato,implica la necessità di rispettare la regola divisoria all’esterno del rapporto fra i concreditori e, dunque, verso il debitore comune, in deroga all’art. 1296 cod. civ., restando così preclusa la scelta a favore del debitore stesso di quale tra l’uno o l’altro dei creditori in solidopagare.

Sarebbe altresì del tutto illogico, come vorrebbe la prospettazione di parte ricorrente, e in contrasto con la ratio sottesa alla disciplina in tema di patrocinio a spese dello Stato, a tutela dell’interesse costituzionale a garantire la difesa in giudizio, che l’art. 133 – norma che risponde ad esigenze di solidarietà sociale - possa essere inteso nel senso di vietare il patrocinio a favore di un soggetto che nella lite voglia consorziarsi con altro o altrisoggetti abbienti D’altro canto, l’argomento prospettato con riferimento al caso di specie nel senso che, avuto riguardo al dato accidentale dell’essere la parte qui ricorrente, qualecondannata al pagamento delle spese di lite verso la parte complessa, per altro verso creditore verso la stessa , in dipendenza degli esiti della lite, veda ridotta, per effetto della postulata applicazione della regola dell’art. 1298 citato in deroga all’art. 1296 c.c.,la possibilità di far valere la compensazionedel proprio controcredito con riferimento all’intero debito per le spese.

È sufficiente osservare che si tratta di un inconveniente derivante da una mera evenienza di fatto, cioè dall’essere stato l’esito della lite (in forza di un cumulo di domande contrapposte) in parte favorevole al debitore delle spese giudiziali, nel senso di avere fatto luogo ad un suo credito per il riconoscimento di una pretesa oggetto di lite.

In ogni caso, se anche ciò non fosse sufficiente, la pretesa del ricorrentedi fare aggio con l’interesse alla compensazione sull’operatività di una norma imperativa sul patrocinio risulta comunque infondata, giacché l’istituto previsto data lanorma è sì posto a presidio dell’effettività del diritto di difesa, ma coinvolge un interesse pubblicistico di doverosa tutela dello Stato, che ha anticipato le spese non quale parte in giudizio, ma come soggetto pubblico che si è accollato il patrocinio di uno dei soggetti componenti la parte vittoriosa sulle spese.

Nella vicenda in esame, la regola della solidarietà,che permetterebbe al debitore di operare la scelta ex art. 1296 cod. civ.,non ricorre, poiché la fattispecie è regolata dalla norma speciale, espressione di una istanza di matrice costituzionale volta ad assicurare l’effettività del diritto di difesa.

Né, tantomeno, ricorre la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., poiché la Corte d’appello ha regolato le spese in base al principio di causalità, ponendo il relativo peso a carico della parte soccombente, mentre la condanna in favore dello Stato, ai sensi dell’art. 133, è la sola conseguenza dell’ammissioneal patrocinio a spese dello Stato di uno tra quelli formanti una parte processuale composta da più soggetti.

Deve essere enunciato il seguente principio di diritto: “Quando vi è una parte processuale composta da più soggettie uno solo o alcuni di essi sianoammessi al patrocinio a spese dello Statocon il ministero dello stesso difensore nominato in forza di tale ammissione, riguardo alla condanna alle spese a favore di tale parte, la regola della divisibilità fra i vari soggetti che la costitu iscono, che dovrebbe operare solo nei loro rapporti interni ai sensi dell’art. 1298 c.c., risulta applicabile in deroga alla norma dell’art. 1296 c.c., a favore dello Stato, in forza del carattere imperativo della norma dell’art. 133 d.p.r. 115/2002, di modo che la condanna alle spese viene correttamente pronunciata afavore dello Stato per la quota riferibile al patrocinato, di modo che il soccombente non può pagare l’importo totale della condanna ad uno qualsiasi dei soggetti vincitori, come consentirebbe l’art. 1296 c.c., ma deve pagare allo Stato patrocinante la quota riferibile al patrocinato”.

9. Con l’ottavo motivo è denunciat a, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 4, comma IV, D.M. 55/2014 in relazione all’art. 91 cod. proc. civ.

La Corte d’appello, considerato che gli appellati, assistiti da un unico difensore, avevano la stessa posizione processuale, in violazione dell’art. 4, comma quarto, D.M. 55/2014 ha omesso di provvedere alla decurtazione del 30% del compenso prima di procedere all’incremento previsto dal comma secondo della stessa disposizione.

8.1. Il motivo è fondato.

La Corte d’appello nella liquidazione delle spese ha fatto riferimento ai parametri medi per lo scaglione da euro 52.001 a euro 260.000 ed ha liquidato per le fasi di studio, introduttiva e decisionale l’importo di euro 9.515, incrementato del 30% ai sensi dell’art. 4, comma secondo, D.M. 55/2014.

Senonché, avendo rilevato l’unitarietà delle posizioni processuali delle parti appellate, la Corte d’appello è incorsa nella violazione dell’art. 4, comma 4, D.M. 55/2014, il quale prevede che “Nell’ipotesi in cui, ferma l’identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”.

La Corte d’appello, pertanto, avrebbe dovuto dapprima ridurre del 30% l’importo di euro 9.515e, dunque, considerarlo pari ad euro 6.600,5, ma poi, ai sensi del comma 2 dell’art. 4, aumenta rlo due volte del 30%, sicché il dovuto sarebbe stato pari ad euro 10.560,8.

Non occorrendo accertamenti di fatto si può decidere nel merito in modo corrispondente.

9. Conclusivamente, accolto l’ottavo motivo , rigettato per il resto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e, decidendo nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., non dovendo procedersi ad altri accertamenti di fatto, le spese del giudizio di appello devono essere liquidatein euro 10.560,80.

Le spese del giudizio di cassazionepossono essere compensate dato il parziale e residualeaccoglimento del ricorso .

P.Q.M La Corte accoglie l’ot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n persona del sindaco p.t., rappresentat o e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., MUSU Claudio e BERTI Daniela, la prima in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex lege come da indirizzo pec indicato, controricorrenti - per la cassazione della sentenza n. 516/2022 della CORTE d'APPELLO di Firenze pubblicata il 30.3.2022; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 7.10.2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Locazione uso diverso 1. Con sentenza pubblicata il 16.9.2020 il Tribunale di Grosseto , in parziale accoglimento delle domande svolte dal Comune di Grosseto nei confronti degli odierni resistenti, dichiarava la risoluzione del contratto di locazioneavente a oggetto la “troniera” delle rinascimentali mura medicee della città di Grosseto, ad uso ristorazione, per fatto e colpa della conduttrice [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.(d’ora in avanti indicata come [OSCURATO:SOCIETA].).Il Tribunale condanna va, altresì, la conduttrice e i soci Musu e Berti (quali ex-soci della stessa) al pagamento dell’importo di euro 41.584,00 per canoni scaduti dal novembre 2007 ad aprile 2014 compreso, sia pure con limitazione quanto alla Berti alla minor somma di euro 33.168,00. Il ricorrente aveva premesso di aver concesso in locazione aLuciano Momini con contratto del 5.1.1981 la “troniera” delle rinascimentali mura medicee della città di Grosseto, ad uso attività di ristorazione, con la denominazione “[OSCURATO:PERSONA]”, con decorrenza dal 1 ° .3.1980 al 28.2.1989, per il canone mensile di lire 369.000. Il contratto era stato prorogato tacitamente e il 7.12.1995 il conduttore aveva ceduto l’azienda alla societàMI.[OSCURATO:SOCIETA]., che era succeduta nel contratto. Con delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 742/1998il Comune di Grosseto aveva accettato la proposta di un nuovo contratto di locazione formulata dalla conduttrice per un canone mensile più elevato rispetto al precedente, ma in seguito tale nuovo contratto non era stato formalizzato per inerzia della conduttrice. Già parzialmente morosa nel 2001 e nel 2004, a decorrere dal 1°.1.2005 la conduttrice sospendevatotalmente il pagamento del canone dilocazione, e, all’esito di una lunga trattativa stragiudiziale, nel maggio 2013 il Comune di Grosseto intimava alla stessa , nonché ai suoi soci illimitatamente responsabili,sfratto per morosità. Iresistenti si costituivano e si opponevano allo sfratto adducendo, da un lato, l’erronea quantificazione della morosità da parte del Comune di Grosseto,che l’aveva computata secondo il canone previsto dalla delibera di giunta del 1998, e non secondo il vecchio contratto del 1981 , dall’altro , chel’immobile presentava vizi tali da giustificare la totale (e pluriennale) sospensione delpagamento del canone di locazione. 2. La Corte d’Appello di Firenze con sentenza pubblicata il 30.3.2022 rigettava l’appello proposto dal Comune di Grosseto con l’aggravio delle spese di lite. La Corte d’appello riteneva che il rapportofosse regolato d al contratto del 1981, perché la delibera di Giunta del 1998, pur emanata a seguito di proposta di aumento del canone di locazione avanzata dalla conduttrice, non la si sarebbe potuta considerare quale atto perfezionativo di un nuovo contratto, che non era mai stato formalizzato.Aggiungeva la corte che, pur non avendo sollevato eccezione di compensazione, i resistenti nel contestare l’ammontare della morosità avevano fatto riferimento al contratto del 1981. Trattandosi di poste derivanti da un unico rapporto , correttamente erastato fatto ricorso alla «compensazione impropria» in via officiosa. Dato atto che il Tribunale aveva ritenuto il regolare pagamento del canonefino al 2000 sulla base della deduzi one del ricorrente a proposito del mancato pagamento a partire dal 2001, avendo il ricorrente formulato la richiesta di pagamento sulla base del canone previsto nella delibera di Giunta del 1998, era corretta la decisione di prime curesecondo cui “anche i canoni antecedenti al 2001 e successivi alla delibera742/1998 erano stati pagati in aderenza alle indicazioni di tale delibera”. Da ultimo, la corte fiorentinafaceva presente che l’appellante quanto ai conteggi, lamentando che la morosità complessiva fosse di euro 62.486,21, in realtà avesse formulato una contestazione alla quantificazione operata dalla C.T.U., sebbene nessun rilievo fosse stato mosso né in primo grado, né in sede di impugnazione. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre il Comune di Grosseto, sulla base di otto motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memoriaillustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 cost, 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. In relazione al controcreditodi euro 17.550,00 relativo al periodo dal 1°.3.1998 al 31.12.2004 eaccertato d’ufficio dal Tribunale , pur in assenza di prova documentale dei pagamenti, e posto in compensazi one con la morosità della conduttrice, il ricorrente si duole del carattere apparente della motivazione espressa dalla Corte d’appello (pagina 9, penultimo capoverso), là dove a base del rigettodel secondo motivo avrebbe posto non una allegazione o un documento di parte, “mauna omessa allegazione, ossia il silenzio della locatricesu una questione che non costituiva oggetto del giudizio”. 1.1. Il motivo è in ammissibile. Il ricorrente deduce inammissibilmente la violazione dell’art. 132, secondo comma,n. 4, cod. proc. civ., giacché non si duole della motivazione in sé, ma di essa per un preteso errore circa l’avere ritenuto l’esistenza di un’omessa allegazione, «ossia il silenzio della parte locatrice su una questione che non costituiva oggetto di giudizio»e ciò senza indicare «l’atto processuale in cui una delle parti ha allegato tale fatto né la prova eventualmente acquisita al processo che lo comprova». In tal modo pretende –al di là della confusione identificativa del “fatto” – di basare la censura su un elemento aliunde, in tal modo ponendosi al di fuori degli insegnamenti delle S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014(v., inoltre, Cass., sez. I, 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata, ma espressamente in motivazione; in senso conforme, più di recente, Cass., sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090). 2. Con il secondo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt.112 e 115 cod. proc. civ. Il Comune di Grosseto lamenta che la Corte d’appello avendo confermato la decisione del Tribunale, che aveva accertato d’ufficio l’esistenza di un controcredito dellaconduttrice verso il locatore in assenza di allegazione di parte e prove sul punto, è incorsa nella violazione dell’art.112 cod. proc. civ. per ultrapetizionee dell’art. 115 cod. proc. civ. per aver rilevato d’ufficio la presunzione semplice di avvenuto pagamentoin assenza dei relativi poteri. [OSCURATO:PERSONA] accertato un controcredito basandosi su fatti- il canone di locazione pagato tra il 1 ° .3. 19 98 e il 31.12.2004 - che le parti non avevano mai menzionato o discusso durante il processo, e ha utilizzato un mezzo di prova su un fatto non allegato. In secondo luogo, sempre in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. la corte avrebbe ritenuto erroneamente “fatto pacifico” il pagamento dei canoni di locazione antecedenti al 1°.1.2005, ma che tale non si sarebbe potuto ritenerein assenza di deduzione di alcuna parte. 2.1. La prima censura è infondata. Come è stato ripetutamente affermato da questa Corte il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitume causa petendi ) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitummediato) (v. Cass., sez. I, 11 aprile 2018, n. 9002; sez. II, 21 marzo 2019, n. 8048; sez. III, 14 settembre 2015, n. 18868), nemmeno implicitamente o virtualmente, compreso nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del "petitum", rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo ("causa petendi") nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda, mentre non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base a una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante (v. Cass., sez. lav., 19 giugno 2004, n. 11455; 11 novembre 2003, n. 18991). La Corte d’appello ha evidenziato cheMI.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva lamentato di aver pagato in eccedenza rispetto al dovuto secondo quanto previsto dal contratto del 1981 (pagina 9, capoversi penultimo e ultimo), e lo stesso ricorrente a pagina 5 del ricorso (riga 5) ha riferito che i resistenti nell’opporsi allo sfratto avevano dedotto “[…] l’erronea quantificazione della morosità da parte del Comune di Grosseto, che l’aveva computata secondo il canone previsto dalla delibera di giunta del 1998…” -, sì che, pur mancando la specificazione pretesa dal ricorrente, l’allegazione del controcredito è stata fatta dalla conduttrice. Da ciò deriva, che il rilievo officioso della compensazione «impropria»in ordine a crediti derivanti dallo stesso rapporto(v. Cass., sez. II, 13 marzo 2024, n. 6700; Cass., sez. I, 17 novembre 2022, n. 33872; Cass., sez.II, 15 febbraio 2020, n. 28469) non si è collocata fuori dal perimetro dell’allegazione della parte resistente. Quanto dedotto dal ricorrente a pagina 14 (ultimo capoverso) - a proposito del fatto che le parti nel corso del primo grado non avevano dedotto nulla sul pagamento del canone di locazione tra il 1°.3.1998 e il 31.12.2004, salva la debenza di un saldo da parte del conduttore per il pagamento dei canoni degli anni 2001 e 200 4, né sull’ammontare del canone di locazione corrisposto in questoperiodo, sì che l’accertamento del controcredito sarebbe avvenuto oltre le richieste, eccezioni ed allegazioni dei litiganti ed il mezzo di prova (l’unico) impiegato dal Giudice di prime cure per accertarlo è stato posto in essere su un fatto non allegato dalle parti– non considera che il vizio di extrapetizione riguarda soltanto l’ambito oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione(v., Cass., sez. II, 12 luglio 2024, n. 19421; già in precedenzanello stesso senso, Cass., Sez. II, 21 aprile 1976, n. 1397). 2.2. La seconda censura è inammissibile. Il ricorrente addebita alla Corte d’appello la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per aver ritenuto erroneamente “fatto pacifico” il pagamento dei canoni di locazione antecedenti al 1°.1.2005, ma che tale non si sarebbe potuto ritenere in assenza di deduzione di alcuna parte. La Corte d’appelloha dato rilievo non ad un fatto pacifico in ragione del dibattito fra le parti, come nella logica dell’art. 115 cod. proc. civ., bensì ha tratto il convincimento dell’essere stati pagati i canoni in eccedenza dal comportamento del Comune. In sostanza ha utilizzato un argomento di prova, sicché l’evocazione dell’art. 115 è priva di pertinenza con l’effettiva motivazione. 3. Con il terzo motivo si denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., falsa applicazione dell’art. 2729, comma primo, cod. civ. e violazione dell’art. 2729, comma secondo, cod. civ. in relazione all’art.2726 cod. civ. Sempre con riferimento al riferito controcredito della conduttrice, il ricorrente si duole dell’erroneo accertamento dell’esistenza di un pagamento mediante presunzione semplice, che vertend o , per l’appunto, su un pagamento risultava vietata dall’art. 2729, comma secondo, cod. civ. in relazione all’art. 2726 cod. civ. 3.1. Il motivo deve essere disatteso. La Corte d’appello sulla doglianza dell’appellante, a cui dire il Tribunale avrebbe presunto il pagamento del canone in eccedenza rispetto al dovuto, pur in assenza di qualsiasi dimostrazione sul punto, ha scritto: “Anche la censura in oggetto non appare condivisibile, osservando come il Tribunale di Grosseto abbia congruamente tratto il proprio convincimento dal fatto che lo stesso Comune di Grosseto, nel delineare il perimetro della propria domanda (sia con l’intimazione di sfratto che con la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c.) ha allegato il mancato pagamento del canone unicamente a decorrere dal 2001, con ciò evidentemente dando per pacifico il pagamento dei canoni precedenti. E, poiché gli importi richiesti dal Comune di Grosseto in relazione ai canoni non pagati sono quelli derivanti dalle condizioni di cui alla delibera del 1998, è del tutto condivisibile la conclusione raggiunta dal Tribunale di Grosseto secondo cui anche i canoni antecedenti al 2001 e successivi alla delibera 742/1998 erano stati pagati in aderenza alle indicazioni di cui a tale delibera”. È stato affermato ancora di recente da questa Corte che “[i]l fatto allegato dalla parte onerata e non contestato dalla controparte può essere legittimamente configurato, sia pur soltanto sul piano endoprocessuale, come un equivalente probatorio del "principio di prova per iscritto" valutabile ai sensi degli artt. 2724, comma 1, n. 1, e 2726 c.c., sul quale è consentita la prova testimoniale, con conseguente superamento del divieto di presunzioni semplici posto dall'art. 2729, comma 2, c.c.” (v. Cass., sez. III, 8 maggio 2024, n. 12579). Nella vicenda esaminata dalla pronuncia indicata, nella quale è stato riconosciuto come legittimo l’uso della prova presuntiva del pagamento dell'intero importo del canone annuo di un contratto di locazione, a fronte della non contestazione in ordine alla sussistenza sia di tale contratto sia di altri pagamenti relativi alla stessa annualità, questa Corte ha osservato che, “in ragione del principio per cui i limiti della prova testimoniale non sono di ordine pubblico, ma posti nell’interesse delle parti (tra le molte: Cass. n. 18971/2022)… sul contratto di locazione e sui pagamenti sussisteva un “principio di prova per iscritto” valutabile ai sensi degli artt. 2724, primo comma, n. 1, e 2726 c.c. Sicché, era consentita sui predetti fatti, non contestati, la prova testimoniale, con la conseguenza (qui rilevante) del superamento del divieto di presunzioni semplici posto dall’art. 2729, secondo comma, c.c.” 3.2. La Corte d’appell o ha affermato che il mancato pagamento era stato allegato unicamente a decorrere dal 2001 e che gli importi richiesti dal Comune di Grossetoin relazione ai canoni non pagati erano quelli derivanti dalle condizioni della delibera del 1998, traendo da ciòche anche i canoni antecedenti al 2001 e successivi alla delibera in questione fossero stati pagati in aderenza alle indicazioni di essa. In presenza di un principio di una prova scritta , rappresentat a dall’allegazione di parte ricorrente e dal fatto che i canoni oggetto di richiesta di pagamento era no basati sulla delibera del 1998 , rilevante ai sensi dell’art. 2724, comma primo, n. 1, cod. civ., non trovavano applicazione i limiti alla prova testimoniale e, quindi, non poteva valere neppure il divieto di ricorrere alle presunzioni.Appare, pertanto, corretta la decisione della Corte territoriale che ha fatto legittimo uso della prova per presunzioni, inferendo il fatto ignoto dai fatti noti allegati dalle stesse parti dei quali erano onerate. 4. Con il quarto motivo è denunciata , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt.111 Cost., 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att.cod. proc. civ.: “manifesta e irriducibile contraddittorietà della sentenza”. Il ricorrente denuncia che erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto essere stataformulata solo in appello la contestazione del calcolo del canone elaborato dal C.T.U. La c orte av rebbe reso una motivazione «irriducibilmente contraddittoria», là dove si legge che l’appellante per la prima volta avrebbe “integralmente contestato la tabella ricostruttiva della misura del canone locativo, anno per anno, prospettata dal [OSCURATO:PERSONA]” e, poi, a pagina 11, smentendo se stessa, rileva come “né, in sede di appello, risultano parimenti mosse contestazioni alla quantificazione indicata dal CTU”. Tale contraddittorietà della motivazione sarebbe confermata, sia dall’aver la corte messo a confronto la tabella del C.T.U. , indicante l’ammontare del canone annuo rivalutato, con quella del ricorrente, riportante l’importo della morosità , non considerando che la contestazione svolta in sede di appello era rivolta al conteggio operato dal Tribunale, siadall’aver ritenuto la corte che nel conteggio della morosità il divario tra la liquidazione fatta dal Tribunale e quella esposta dal Comune ammonterebbe ad euro 10.000(mentre esso sarebbe di euro 3.158,21). 4.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. Mette conto preliminarmente di considerare che la Corte d’appello ha rilevato che il Tribunale aveva preso in considerazione “ […] le risultanze emergenti dalla relazione di consulenza tecnica d’ufficio espletata in prime cure, quantificando così la morosità nella misura di € 52.880,00 (aumentata poi di € 6.448,00 per il periodo Maggio 2013 – 16.4.2014). In realtà l’importo corretto doveva ritenersi pari ad € 62,486,21 come indicato nel calcolo effettuato dall’odierno appellante (a pg. 12 dell’atto di appello) e dunque con una differenza di circa € 10.000,00” (pagina 10, secondo capoverso). Tuttavia, ha proseguito la corte, “[…] la quantificazione della morosità operata nella sentenza impugnata (€ 52.8[7]6,27 arrotondati ad € 52.880,00: cfr pg. 7 della sentenza stessa) sia stata effettivamente mutuata dal Tribunale di Grosseto dalle indicazioni fornite dal CTU [OSCURATO:PERSONA] (con l’ausilio di proprio collaboratore, dott. [OSCURATO:PERSONA]), in risposta al quesito n. 5 (pp.gg. 34 e ss della relazione). Il giudice di prime cure, sul punto, non ha indicato il percorso matematico seguito onde pervenire al risultato finale sopra ricordato, evidenziando unicamente che “...la società decise di interrompere i successivi pagamenti, accumulando una morosità alla data dell’intimazione - comprensiva della mensilità di aprile 2013 - pari all’importo totale di € 52.876,27 (sempre seguendo il ricalcolo secondo i parametri della tabella), arrotondabile a € 52.880,00.”, avendo a riferimento i dati indicati dal CTU Arch. Marsili (a pg. 36 della relazione)” pagina 10, terzo capoverso).Di qui, l’affermazione secondo cui, lungi dal sollevare una questione di errore materiale nel contesto del calcolo effettuato dal Tribunale, il ricorrente avrebbe “integralmente contestato la tabella ricostruttiva della misura del canone locativo, anno per anno, prospettata dal C.T.U. Marsili”, riportando la prospettazione dell’appellante dati non collimanti quelli riportati nella tabella del C.T.U. 4.2. Il motivo p rospetta tre censure. Solo la prima –quella esposta speculando sulle due affermazioni riportate in sentenza a pagina10, quarto capoverso, e a pag ina 11 terzo capoverso –è riconducibile in thesi a d una pretesa violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., perché basata sul contenuto motivazionale e non su elementi aliunde. Trattasi, tuttavia,di censura capziosa, in quanto la prima parte della motivazione allude alla contestazione della tabella ricostruttiva della misura del canone, mentre l’affermazione di cui alla seconda, quella del terzo capoverso della pagina11 , allude alla “quantificazione indicata dal CTU” e lo fa dopo avere, nella proposizione precedente, detto che “al riguardo va quindi evidenziato come, in prime cure, non siano state mosse censure di sorta ai conteggi indicati dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e fatti propri dall’arch. Marsili, se non sotto il profilo della contestazione correlata al fatto che i parametri applicabili al canone locativo dovevano essere quelli di cui alla delibera 742/1998”. Ebbene è palese che la pretesa contraddittorietà non esiste, giacché la prima proposizione si riferisce alla contestazione della misura del canone, mentre la seconda a quella dei conteggi sulla base dellamisura del canone effettuati. Le altre due censure, cioè quella che si inizia ad esporre a pagina19 del ricorso e si chiude con le prime tre righe della pagina 21, e la terza che si espone di seguito sino alla fine dell’illustrazione del motivo,deducono la violazione dell’evocato art. 132, secondo comma, n. 4, sulla base di elementi aliunde rispetto alla motivazione e tanto impone di dirle inammissibili alla stregua di quanto enunciato da Cass., Sez. Un.,nn. 8053 e 8054 del 2014 , sostanziandosi esse in realtà in una sollecitazione alla rivalutazione di emergenze probatorie non consentita alla stregua dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. 5. Con il quinto motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 112 cpc e/o falsa applicazione degli artt. 155 e 157 cod. proc. civ., nonche “travisamentodel terzo motivo di appello e sua omessa decisione ritenendolo erroneamente un quid novi inammissibile” Il ricorrente si duole per la ritenuta inammissibilità del terzo motivo di appello, per aver sostenuto la Corte d’appello che con esso fosserostate prospettate censureattinenti a questioni non valutate in prime cure e non oggetto di contestazione da parte del Comune. Il motivo d’appello riguardava l’importo della morosità , indicata dal Tribunale in euro 59.880,00, mentre era di euro 62 .486,21 , e non il calcolo del canone effettuato dal C.T.U., tant’è che la stessa corte aveva affermato che il Tribunale non aveva , a sua volta, indicato il percorso matematico per giungere al suo risultato. La corte fiorentina , nel ritenere il motivo inammissibile, avrebbe violato tanto l’art. 345 cod. proc. civ. per aver travisato la doglianza, quanto l’art. 112 cod. proc. civ. per aver omesso di decidere sul punto. Si sostiene ancora che, quand’anchefosse stato censurato il conteggio elaborato da C.T.U., il motivo, comunque, sarebbe stato ammissibile alla stregua di quanto statuito da Cass., Sez. Un., 5624/2022. 5.1. Il motivo è inammissibile . Il ricorrente dichiara innanzitutto di censurare, nell’esordio dell’illustrazione, la motivazione di cui alle tre righe riprodotte a pagina22, ma essa conclude una motivazione che inizia l’esame del terzo motivo di appello con il paragrafo 4 all’inizio della pagina10 e si conclude con le dette tre righe espresse nella penultima proposizione della pagina 11. Poiché queste tre righe sono solo la chiusura del pregresso ragionamento, il motivo per ciò solo appare inammissibile, in quanto omette di considerare l’effettività della motivazione sul terzo motivo di appello. Né tale rilievo può essere superato dalla successiva evocazione di tre righe motivazionali a pagina23 del ricorso, di due righe a pagina 24, di altre quattro nella stessa pagina, e di altre due ancora sempre in essa, giacché la loro evocazione avviene spezzando la motivazione. In ogni caso, si configura ulteriore ragione di inammissibilità, perché si pretende di sostenere il c.d. travisamento, cioè l’erronea percezione del contenuto del motivo, evocando prima il terzo motivo di gravame genericamente a pagina 22 con un rinvio alle pagg. 11 - 13 dell’atto di appello, per poi contraddittoriamente riprodurre a pagina23 solo un brano dello stesso atto a pagina11. In tal modo, la percezione da parte di questa Corte dell’effettivo contenuto del motivo dovrebbe inammissibilmente avvenire procedendo ad una individuazione del senso dello stesso coniugando la parte riprodotta con quella omessa. Tanto si risolve in un non dovuta supplenza ad un onere che avevala parte ricorrente ai sensi dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. D’altro canto, l’argomentare dell’illustrazione si appoggia su riferimenti ad atti processuali quali la sentenza di primo grado e la c.t.u. senza che si dimostri che quanto di essi si evoca fosse evocato nel terzo motivo. Stanti tali deficienze il motivo è inidoneo a censurare la motivazione ed a dimostrare che l’effettività del terzo motivo non sia stata considerata. 5.2. In secondo luogo , ad abundantiam , il motivo si palesa infondato. La Corte d’appelloha spiegato motivatamente che l’appellante aveva contestato la quantificazione “mutuata dal Tribunale di Grosseto dalle indicazioni fornite dal C.T.U.” L’appellante, invece, pur non ave ndo svolto rilievi al contenuto della C.T.U. (“se non sotto il profilo della contestazione correlata al fatto che i parametri applicabili al canone locativo dovevano essere quelli di cui alla delibera 742/1998”, pagina 11 della sentenza, quarto capoverso), né in primo grado, né in appello,“lungi dal sollevare una mera questione di errore materialenel contesto del calcolo effettuato dal giudice di prime cure” ha integralmente contestato la tabella ricostruttiv a della misura del canone locativo,anno per anno, eseguita dal C.T.U. A poco rileva l’osservazione fatta dal ricorrente a proposito della circostanza che la contestazionesvolta riguardasse l’importo della morosità accertata dal Tribunale. È vero che, come si legge nella sentenza impugnata, ilTribunale non ha indicato il percorso matematico seguito per giungere al risultato finale, poiché, essendosi basatosulla tabella del C.T.U., il giudice di primo grado l’aveva fatta propria (v., Cass. , sez. lav., 14 novembre 2013, n. 25608). Ne deriva chela censura verso la pronuncia di prime cure in merito all’importo asseritamente corretto della morosità avrebbe imposto a monte una censura all’operato del C.T.U. La Corte d'appello non ha dichiarato inammissibile il motivo per violazione del divietodei nova in appello, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., ma, più banalmente , fatto presente che, non avendo il ricorrente censurato, néin primo grado, né in appello, la tabella di calcolo del canone rivalutato, preso a riferimento dal tribunale per il computo della morosità, non sarebbe stato possibile procedere ad alcuna rideterminazione del dovuto sulla base di un preteso errore di calcolo, il cui presupposto è rimasto tutt'oggi privo di esplicazione. 5.3. Da ultimo, mette conto osservare come al ricorrente non giov i neppure il richiamo diCass., Sez. Un., 21 febbraio 2022, n. 5624, a mente della quale “ Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene dicarattere non tecnico- giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio”. Infatti, quella rappresentata a chiusura del motivo è una censura del tutto ipotetica, perché il ricorrente neppure rappresenta quali sarebbero stati l e contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, tanto più che è mancata qualsiasi deduzione sul tipo di censura svolta in appelloin ordine alla quantificazione della morosità. 6. Con il sesto motivo è denunciat a , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., falsa applicazione dell’art. 133 D.Lgs. 133 /2002: “erronea attribuzione di una quota di spese legali di soccombenza liquidate a favore dell’erario nonostante non tutti i soggetti componenti la «parte vittoriosa»siano ammessi al patrocinio a spese dello stato”. Il ricorrente si duole chela Corte d’appello, disposta la condanna alle spese del grado, abbia ordinato il pagamento in favore dello Stato nella misura di 2/3,per essere stati il Musu e la Berti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Ciò impedirebbe al ricorrente, creditore dell’importo di oltre euro 50.000 per canoni non corrisposti, interessi e spese legali del primo grado, di ottenere la parziale compensazione.[OSCURATO:SOCIETA]., Musu e Berti costituivano una unica parte processuale, ma non essendo la compagine ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non si sarebbe potuto ritenere che la parte appellata, unitariamente e complessivamente considerata, si potesse ritenere “parte ammessa” al patrocinio a spese dello Stato, risultando così impedita l’applicazione dell’art. 133. In breve, non potrebbe trovare applicazione l’art. 133 “D.lvo . 115/2002” [ recte , d.p.r. 115/2002], che si ritiene, ricorra solo laddove tutti i soggetti di una parte plurisoggettiva siano stati ammessi al patrocinio a favore dello stato”. 7. Con il settimo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. Il ricorrente censura la ripartizione della somma complessivamente liquidata e la conseguente “frattura del vincolo di solidarietà emergente (si ritiene) dall’art. 91 cod. proc. civ. che impone la liquidazione a favore «dell’altra parte»”. [OSCURATO:SOCIETA]., Musu e Berti sono stati considerati dalla Corte d’appello come una unica parte processuale, tanto che la liquidazione è avvenuta complessivamente, sì che la condanna al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e dello Stato la si sarebbe dovuta pronunciare in solido e per l’intero importo. Ciò avrebbe permesso al ricorrente di porre in compensazione l’intero importo delle spese di lite con il proprio maggior credito, mentre per effetto della decisione il Comune di Grosseto è costretto a versare allo Stato la somma riguardevole di euro 8.246,33. 8. Il sesto e il settimo motivo, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamentee sono entrambi infondati. 8.1. Preliminarmente, si osserva , quanto al sesto motivo , che il ricorrente nell’intestazione ha erroneamente indicatola norma asseritamente violata, poiché si tratta non dell’art. 133 D.Lgs. 133/2002, che non esiste, ma dell’art. 133 del d.p.r. 115/2002. Entrambi i motivi, contenenti la stessa censura, basata sulla violazione dell’art. 133 d.p.r. 115/2002 e dell’art. 91 cod. proc. civ. , collidonoapertamente con il valore costituzionale sotteso all’art. 133 d.p.r. 115/2002 e, più in generale,alle disposizioni in tema di patrocinio a spese dello Stato, in quanto dirette a rendere effettivo il diritto alla difesaex art.24 Cost.e volto ad assicurare alle persone non abbienti l'accesso alla tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole, in posizione di parità con quantidispongono dei mezzi necessari (v. Cass., sez. II, 4 giugno 2019, n. 15175;Cass., sez. I, 14 dicembre 2017, n. 30069). Quando vi è una parte processuale composta da più soggetti, come nella specie, in tanto è possibile che uno solo o alcunidi essi possano essere ammessial patrocinio a spese dello Stato. Ipotesi, alla quale non ostano gli artt. 130-134 d.p.r. 115/2002, che garantiscono al difensore della parte ammessa al patrocinio gratuito la liquidazione a carico dello Stato della propria attività professionale, senza distinguere il caso in cui detto professionista abbia ricevuto mandato anche da altra parte, consorte in lite ed in comunanza di interessi, posto che “il rapporto interno di mandato — che giustifica la rappresentanza processuale-si costituisce tra la singola parte fisica ed il proprio difensore; indifferente dunque è la sorte del rapporto tra quest'ultimo e l'altro soggetto, dal quale parimenti ha ricevuto mandato, che non sia stato ammesso al gratuito patrocinio” (v. Cass., sez. II, 29 dicembre 2011, n. 29851). Questa Corte deve osservare, secondo un orientamento ormai stabilizzato, che la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 cod. proc. civ., mentre la solidarietà attiva, non essendo espressamente prevista, non si presume(v. Cass., sez. VI, 24 luglio 2017, n. 18256; Cass. , sez. I, 17 - 06 - 2005, n. 13001; Cass., sez. II, 25 gennaio 1999, n. 663). Ad ogni modo, poiché nei rapporti interni la solidarietà che si verifica fra i vari soggetti costituenti la parte riguardo al credito per le spese processuali è regolata dall’art. 1298 cod. civ., rispetto alla posizione del debitore la presenza della norma contenuta n ell’art. 133 , che esige la condanna a favore dello Stato,implica la necessità di rispettare la regola divisoria all’esterno del rapporto fra i concreditori e, dunque, verso il debitore comune, in deroga all’art. 1296 cod. civ., restando così preclusa la scelta a favore del debitore stesso di quale tra l’uno o l’altro dei creditori in solidopagare. Sarebbe altresì del tutto illogico, come vorrebbe la prospettazione di parte ricorrente, e in contrasto con la ratio sottesa alla disciplina in tema di patrocinio a spese dello Stato, a tutela dell’interesse costituzionale a garantire la difesa in giudizio, che l’art. 133 – norma che risponde ad esigenze di solidarietà sociale - possa essere inteso nel senso di vietare il patrocinio a favore di un soggetto che nella lite voglia consorziarsi con altro o altrisoggetti abbienti D’altro canto, l’argomento prospettato con riferimento al caso di specie nel senso che, avuto riguardo al dato accidentale dell’essere la parte qui ricorrente, qualecondannata al pagamento delle spese di lite verso la parte complessa, per altro verso creditore verso la stessa , in dipendenza degli esiti della lite, veda ridotta, per effetto della postulata applicazione della regola dell’art. 1298 citato in deroga all’art. 1296 c.c.,la possibilità di far valere la compensazionedel proprio controcredito con riferimento all’intero debito per le spese. È sufficiente osservare che si tratta di un inconveniente derivante da una mera evenienza di fatto, cioè dall’essere stato l’esito della lite (in forza di un cumulo di domande contrapposte) in parte favorevole al debitore delle spese giudiziali, nel senso di avere fatto luogo ad un suo credito per il riconoscimento di una pretesa oggetto di lite. In ogni caso, se anche ciò non fosse sufficiente, la pretesa del ricorrentedi fare aggio con l’interesse alla compensazione sull’operatività di una norma imperativa sul patrocinio risulta comunque infondata, giacché l’istituto previsto data lanorma è sì posto a presidio dell’effettività del diritto di difesa, ma coinvolge un interesse pubblicistico di doverosa tutela dello Stato, che ha anticipato le spese non quale parte in giudizio, ma come soggetto pubblico che si è accollato il patrocinio di uno dei soggetti componenti la parte vittoriosa sulle spese. Nella vicenda in esame, la regola della solidarietà,che permetterebbe al debitore di operare la scelta ex art. 1296 cod. civ.,non ricorre, poiché la fattispecie è regolata dalla norma speciale, espressione di una istanza di matrice costituzionale volta ad assicurare l’effettività del diritto di difesa. Né, tantomeno, ricorre la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., poiché la Corte d’appello ha regolato le spese in base al principio di causalità, ponendo il relativo peso a carico della parte soccombente, mentre la condanna in favore dello Stato, ai sensi dell’art. 133, è la sola conseguenza dell’ammissioneal patrocinio a spese dello Stato di uno tra quelli formanti una parte processuale composta da più soggetti. Deve essere enunciato il seguente principio di diritto: “Quando vi è una parte processuale composta da più soggettie uno solo o alcuni di essi sianoammessi al patrocinio a spese dello Statocon il ministero dello stesso difensore nominato in forza di tale ammissione, riguardo alla condanna alle spese a favore di tale parte, la regola della divisibilità fra i vari soggetti che la costitu iscono, che dovrebbe operare solo nei loro rapporti interni ai sensi dell’art. 1298 c.c., risulta applicabile in deroga alla norma dell’art. 1296 c.c., a favore dello Stato, in forza del carattere imperativo della norma dell’art. 133 d.p.r. 115/2002, di modo che la condanna alle spese viene correttamente pronunciata afavore dello Stato per la quota riferibile al patrocinato, di modo che il soccombente non può pagare l’importo totale della condanna ad uno qualsiasi dei soggetti vincitori, come consentirebbe l’art. 1296 c.c., ma deve pagare allo Stato patrocinante la quota riferibile al patrocinato”. 9. Con l’ottavo motivo è denunciat a, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 4, comma IV, D.M. 55/2014 in relazione all’art. 91 cod. proc. civ. La Corte d’appello, considerato che gli appellati, assistiti da un unico difensore, avevano la stessa posizione processuale, in violazione dell’art. 4, comma quarto, D.M. 55/2014 ha omesso di provvedere alla decurtazione del 30% del compenso prima di procedere all’incremento previsto dal comma secondo della stessa disposizione. 8.1. Il motivo è fondato. La Corte d’appello nella liquidazione delle spese ha fatto riferimento ai parametri medi per lo scaglione da euro 52.001 a euro 260.000 ed ha liquidato per le fasi di studio, introduttiva e decisionale l’importo di euro 9.515, incrementato del 30% ai sensi dell’art. 4, comma secondo, D.M. 55/2014. Senonché, avendo rilevato l’unitarietà delle posizioni processuali delle parti appellate, la Corte d’appello è incorsa nella violazione dell’art. 4, comma 4, D.M. 55/2014, il quale prevede che “Nell’ipotesi in cui, ferma l’identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”. La Corte d’appello, pertanto, avrebbe dovuto dapprima ridurre del 30% l’importo di euro 9.515e, dunque, considerarlo pari ad euro 6.600,5, ma poi, ai sensi del comma 2 dell’art. 4, aumenta rlo due volte del 30%, sicché il dovuto sarebbe stato pari ad euro 10.560,8. Non occorrendo accertamenti di fatto si può decidere nel merito in modo corrispondente. 9. Conclusivamente, accolto l’ottavo motivo , rigettato per il resto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e, decidendo nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., non dovendo procedersi ad altri accertamenti di fatto, le spese del giudizio di appello devono essere liquidatein euro 10.560,80. Le spese del giudizio di cassazionepossono essere compensate dato il parziale e residualeaccoglimento del ricorso . P.Q.M La Corte accoglie l’ot
Sentenza Cassazione n. 32204/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris