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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27357/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3556-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 290/2020 della CORTE D'APPULO di TORINO, depositata il 24/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Asti, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA], avvocata iscritta all'Albo professionale ma non alla [OSCURATO:PERSONA], non tenuta a versare i contributi alla gestione separata INPS per i redditi professionali prodotti nell'anno 2010 (pari ad E. 3.517,00), in ragione del mancato raggiungimento della soglia reddituale prevista per i lavoratori occasionali dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2; ha dichiarato, altresì, non raggiunta la prova in giudizio dell'abitualità o della non occasionalità dello svolgimento dell'attività libero professionale in capo all'appellata nel periodo di causa; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, relativo alla violazione e/o falsa applicazione della I,. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.L. n: 98 del 9011, art. 18, c ornrn i e 2, conv. con modificazioni nella L. n. 111 del 9011, della L n. 247 del 2012, art. 21, comma 8, del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma conv. con modificazioni nella L. n. 326 del 900; l'Istituto ricorrente contesta la ritenuta insussistenza dell'obbligo di versamento di contribuzione alla gestione separata in capo al professionista in ragione della presunta occasionalita dell'esercizio dell'attività, sì come dedotta dall'ammontare del reddito prodotto per Ric. 2021 n. 03556 sez.

ML - ud. 10-06-2022 -2- l'anno di riferimento, compreso nella fascia di esenzione di Euro 5.000,00 contemplata dalla legge ai fini dell'imposizione contributiva; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto controricorso ed ha depositato altresì memoria difensiva in prossimità dell'adunanza camerale; e' stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio: Considerato che: il ricorso è infondato, in conformità a numerosi precedenti di questa Corte di legittimità (ex plurimis Cass. n. 4419 del 2021; n.16906 del 2022) essendo esplicito l'accertamento della non abitualità e non occasionalità; giova in proposito richiamare il principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. n. 4419 del 2021) secondo cui "In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di Euro 5.000 ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, ex art. 44, comma 2, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la Ric. 2021 n. 03556 sez. bAL - ud. 10-06-2022 -3- percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione"; in realtà, la conclusione raggiunta dalla Corte d'appello circa l'esenzione dall'obbligo contributivo non consegue unicamente dall'automatica rilevazione di un reddito, nell'anno di riferimento, di ammontare inferiore rispetto alla soglia legale, ma dall'accertamento della circostanza per la quale l'Inps non ha apportato argomentazioni idonee e sufficienti a porre in discussione il carattere occasionale dell'attività, che si desume non soltanto dal reddito prodotto, ma altresì dall'assenza di continuità dell'attività professionale, secondo il significato ad essa attribuito dall'ordinamento forense, confermata dall'esiguità del volume degli affari in capo al professionista; in definitiva, il motivo è inammissibile; infatti, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per mutare l'orientamento della stessa; in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all'art. 360-bis c.p.c., n. 1, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche (Cass. n. 4366 del 22/02/2018); le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ric. 2021 n. 03556 sez.

ML - ud. 10-06-2022 -4- controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3556-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 290/2020 della CORTE D'APPULO di TORINO, depositata il 24/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Asti, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA], avvocata iscritta all'Albo professionale ma non alla [OSCURATO:PERSONA], non tenuta a versare i contributi alla gestione separata INPS per i redditi professionali prodotti nell'anno 2010 (pari ad E. 3.517,00), in ragione del mancato raggiungimento della soglia reddituale prevista per i lavoratori occasionali dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2; ha dichiarato, altresì, non raggiunta la prova in giudizio dell'abitualità o della non occasionalità dello svolgimento dell'attività libero professionale in capo all'appellata nel periodo di causa; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, relativo alla violazione e/o falsa applicazione della I,. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.L. n: 98 del 9011, art. 18, c ornrn i e 2, conv. con modificazioni nella L. n. 111 del 9011, della L n. 247 del 2012, art. 21, comma 8, del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma conv. con modificazioni nella L. n. 326 del 900; l'Istituto ricorrente contesta la ritenuta insussistenza dell'obbligo di versamento di contribuzione alla gestione separata in capo al professionista in ragione della presunta occasionalita dell'esercizio dell'attività, sì come dedotta dall'ammontare del reddito prodotto per Ric. 2021 n. 03556 sez. ML - ud. 10-06-2022 -2- l'anno di riferimento, compreso nella fascia di esenzione di Euro 5.000,00 contemplata dalla legge ai fini dell'imposizione contributiva; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto controricorso ed ha depositato altresì memoria difensiva in prossimità dell'adunanza camerale; e' stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio: Considerato che: il ricorso è infondato, in conformità a numerosi precedenti di questa Corte di legittimità (ex plurimis Cass. n. 4419 del 2021; n.16906 del 2022) essendo esplicito l'accertamento della non abitualità e non occasionalità; giova in proposito richiamare il principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. n. 4419 del 2021) secondo cui "In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di Euro 5.000 ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, ex art. 44, comma 2, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la Ric. 2021 n. 03556 sez. bAL - ud. 10-06-2022 -3- percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione"; in realtà, la conclusione raggiunta dalla Corte d'appello circa l'esenzione dall'obbligo contributivo non consegue unicamente dall'automatica rilevazione di un reddito, nell'anno di riferimento, di ammontare inferiore rispetto alla soglia legale, ma dall'accertamento della circostanza per la quale l'Inps non ha apportato argomentazioni idonee e sufficienti a porre in discussione il carattere occasionale dell'attività, che si desume non soltanto dal reddito prodotto, ma altresì dall'assenza di continuità dell'attività professionale, secondo il significato ad essa attribuito dall'ordinamento forense, confermata dall'esiguità del volume degli affari in capo al professionista; in definitiva, il motivo è inammissibile; infatti, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per mutare l'orientamento della stessa; in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all'art. 360-bis c.p.c., n. 1, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche (Cass. n. 4366 del 22/02/2018); le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ric. 2021 n. 03556 sez. ML - ud. 10-06-2022 -4- controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovu
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