CassazionesentenzaSezione UDecisione del 5 marzo 2024
Cassazione n. 22384/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE Ud.06/05/ 2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21667/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dallavvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale pec -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- nonché [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Corte dAppello di Salerno n. 16 3 /2024 depositata il 05/03/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 21 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] in Britten chiamava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare la nullità della donazionedi una quota di un proprio immobile e fondo rustico, stipulata a favore del primo in data 9 giugno 1999 con atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] in Amalfi, per nullità del mandato a donare contenuto nella procura stilata presso il Consolato Generale dItalia in data 27 aprile 1999, con condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione del bene di cui era divenuto titolare. Chiedeva, inoltre, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, morali e materiali,cagionati con la condotta illecita. 2. Deduceva, in particolare, che: -la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con atto notarile del 20 settembre 1994, in quanto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a [OSCURATO:PERSONA] procura ad amministrare i suoi beni in Italia; - nel giugno 1999 aveva appreso che la quota di proprietà del proprio immobile e fondo rustico sito in Scala (Salerno), località [OSCURATO:PERSONA], risultava donata al medesimo [OSCURATO:PERSONA] a mezzo di procuratore, designato, con procura speciale redatta presso il Consolato Generale dItalia a Londra, nella persona di [OSCURATO:PERSONA]; -la stessa non aveva, in realtà, mai conferito la suddetta procura speciale, che conteneva plurime irregolarità e la cui firma risultava apocrifa, né, comunque, aveva mai avuto la volontà donare il suddetto immobile al sig. [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi, eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva poiché la domanda avrebbe dovuto essere proposta avverso il Consolatoitaliano, nonché il difetto di giurisdizione del giudice italianoavendo la domanda ad oggetto una azione di falso e truffa commessa allestero e la falsità di un atto pubblico proveniente dal Consolato italiano. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda ed eccepiva, in via riconvenzionale, lusucapione speciale del fondo. In primo grado si costituiva anche [OSCURATO:PERSONA], che concludeva per linammissibilità e il rigetto della domanda. 4. Il Tribunale di Salerno dichiarava la nullità della donazione per nullità del mandato a donare;rigettava le ulteriori domande delle parti. Disattendeva, inoltre, le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di difetto di giurisdizione del giudice italiano trattandosi di convenuto domiciliato o residente in Italia e valendo, in materia di donazioni,la legge nazionale del donante al momento della donazione. 5. La sentenza, sullappello proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], era confermata dalla Corte dAppello di Salerno, che evidenziava, quanto alleccepito difetto di giurisdizione,che lattrice, con latto di citazione, aveva chiesto dichiararsi la nullità dellatto di donazione derivante dallinvalidità della procura e non aveva intentato unazione di truffa e falso. 6. Avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione con due motivi. Le altre parti sono rimaste intimate. 7. Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice italiano e il rigetto del ricorso. 8. In prossimità delludienza il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dellart. 380-bis. 1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dellart. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione, in relazione allart. 49 legge 16 febbraio 2013, n. 89., del Reg. n. 44/2001/CE, sostituito dal Reg. n. 1215/2012/UE, per aver la Corte dAppello ritenuto la giurisdizione italiana. Rileva che, contrariamente a quanto affermato dal giudice dappello, lazione della sig. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] era di falso e truffa: la richiesta di nullità dellatto di donazione si fondava sulla falsità dellatto pubblico proveniente dal Consolato italiano estero e relativo illecito, sicché la pretesa avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti del Console italiano in Londra, difettando la propria legittimazione passiva e la giurisdizione del giudice italiano. Lamenta, sul punto, lerrata percezione da parte del giudice di merito delloggetto principale del giudizio, involgente la preliminare e necessaria verifica della sottoscrizione apocrifa della procura, correlata ad una azione di truffa e falso. 2. Il motivo è in parte inammissibile, in parteinfondato. 2.1. Sotto il primo profilo, la censura investe l'individuazione e l'interpretazione del contenuto della domanda operata dal giudice di merito. Occorre ricordare, sul punto, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, La rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del "petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (v. Cass. n. 11103 del 10/06/2020 ; Cass. n. 27181 del 22/09/2023 ; Cass. n. 30770 del 06/11/2023 ). Nella specie, la Corte dappello ha esplicitamente accertato che lattrice nellatto di citazione di primo grado chiedeva dichiararsi la nullità dellatto di donazione redatto dal notaio Giovanni DAntuono il 9.6.1999, rep. N. 10733 racc. n. 4.205 , con il quale [OSCURATO:PERSONA], nominato procuratore speciale in virtù di procura apparentemente rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] in data 27 aprile 1999 presso il Consolato Generale di [OSCURATO:PERSONA] e ritenuta invalida dalla parte, donava a [OSCURATO:PERSONA] i beni indicati e che oggetto del giudizio è la nullità dellatto di donazione stipulato in Italia
relativamente a beni ubicati nel territorio nazionale, nullità derivante dalla prospettata invalidità della procura, difettando il valido consenso alla donazione espresso da [OSCURATO:PERSONA]
stante la prospettata irregolarità della procura. Da ciò ha concluso che non si tratta di unazione di truffa e falso, escludendo altresì la sussistenza di elementi di estraneità che portassero a ritenere fondata la questione di giurisdizione. 2.2. La censura, per questo versante, dunque, è mal posta in quanto diretta, in evidenza (come emerge dalla stessa affermazione contenuta nel ricorso pagg. 19 e 20 - per cui il giudice dappello sarebbe incorso in una errata percezione delloggetto principale del giudizio), a contestare lavalutazione fattuale del giudice di merito ben fuori dai limiti oggi consentiti dallart. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. 3. La doglianza è comunque infondata. 3.1. Anche a considerare che la Corte di cassazione, in materia di giurisdizione, opera come giudice del fatto, ossia conosce i fatti processuali e altresì tutti i fatti dai quali dipenda la soluzione della questione (v. Sez. U, n. 28332 del 05/11/2019 ), fermo il limite del giudicato, lesame degli atti processuali introduttivi del giudizio porta a concludere per la giurisdizione del giudice italiano. 3.2. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha agito per laccertamento della nullità dellatto di donazione, redatto dal notaio DAntuono nel giugno 1999, lamentando, sin dallatto originario introduttivo del giudizio, i plurimi vizi ed irregolarità della procura (tra cui le indicazioni relative ai testimoni, il mancato accertamento dellidentità, lincompletezza della firma, mancante del nome Britten e altro, nonché lapocrifia della sottoscrizione) e lassenza della volontà a donare, e non anche, come sostiene il ricorrente, per accertare le responsabilità in ordine alla formazione e redazione dellatto falso. Ciò che assume decisivo rilievo, in altri termini, è la richiesta di accertamento dellinvalidità dellatto di donazione per lutilizzazione di un atto falso o irregolare e non laccertamento delle responsabilità in ordine alla formazione di questultimo. Loggetto del giudizio come ripetutamente accertato dal giudice di merito e dedotto anche dal PG nella sua requisitoria - non è una azione di falso e truffa ma investe la validità (anzi, laccertamento della nullità) dellatto di donazione. Del resto, nessuna domanda è stata proposta nei confronti del Console o delle autorità estere, né la diversa prospettazionesostenuta dal ricorrente può ritenersi fondata sullasserita paternità della falsificazione (da parte del funzionario del Consolato): nel presente giudizio, infatti,viene in rilievo esclusivamente lutilizzazione, da parte degli originari convenuti,della procura falsificata per la stipula dellatto di donazione, da cui, correttamente, il giudice di merito, ha parimenti escluso il difetto di legittimazione passiva dellodierno ricorrente e, per contro, negato la sussistenza della legittimazione passiva del Console. Non a caso, in coerenza con taliconclusioni si è affermato, in tema di querela di falso, che legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio ( Cass. n. 19281 del 17/07/2019 ;v. già anche Cass. n. 330 del 08/02/1967 ). 3.3. Da tale considerazione deriva che la giurisdizionenon può che appartenere al giudice italiano. Infatti, ai sensi dellart. 3, comma 1, legge n. 218 del 1995 l a giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto come nella specie -è domiciliato o [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a diversa conclusione conduce lart. 56 della legge n. 218 cit., secondo il quale Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione, pacificamente italiana. 3.4. Quanto alla domanda di risarcimento danni proposta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], occorre sottolineare che la stessa non è stata proposta contro un cittadino straniero, né essa, per le ragioni sopra esposte, doveva essere rivolta avverso il Console, sicché la fattispecie esula dallambito di applicazione del regolamento CE n. 44 del 2001. È appena il caso di rilevare, peraltro, che il criterio di collegamento per radicare la giurisdizione in materia di illeciti dolosi e colposi, individuato dallart. 5, punto 3, del Reg. 44/2001/CE nel "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire", va riferito, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, al luogo in cui si è concretizzato il danno o, in alternativa, a scelta dell'attore danneggiato, a quello dove si è verificato l'evento generatore di tale danno (v. Sez. U, n. 27164 del 26/10/2018 ; Sez. U, n. 28675 del 15/12/2020 ; Sez. U, n. 3125 del 09/02/2021 ; Sez. U, n. 13504 del 17/05/2023 ), sicché anche per tale profilo la giurisdizione non può che essere del giudice italiano attesa lavvenuta stipula dellatto di donazione, che identifica levento generatore deldanno, in Italia. 4. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dellart. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione, in relazione allart. 28 d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, degli artt. 49, 50, 58 e 60 della legge notarile n. 89 del 2013, 2699 e 2700 cod. civ. , nonché degli artt. 778 e 782 cod. civ. per aver la Corte dAppello ritenuto la nullità della procura a donare di cui al mandato redatto presso il Consolato generale di Italia a Londra del 27 aprile 1999. Deduce la conformità alle vigenti disposizioni della suddetta procura, atto pubblico redatto dal funzionario del Consolato generale, la cui autenticità era stata verificata dal notaio rogante latto di donazione. Rileva, in particolare, che: -lasserita irregolarità circa lidentità dei testimoni, indicati con il solo riferimento al luogo e alla data di nascita, senza menzione del domicilio e della residenza, doveva considerarsi irrilevante e inidonea a pregiudicare la regolarità formale dellatto, in quanto qualificati come noti perché dipendenti del consolato; -nella procura non vi sono aggiunte o correzioni posto che il testo era in parte dattiloscritto, in parte scritto a penna; -la mancata indicazione della verifica dellidentità della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non costituiva elemento essenziale per ritenere la nullità della procura stessa, ben potendo il notaio raggiungere la certezza dellesatta identificazione anche aliunde , in ispecie attraverso lindicazione dei beni appartenenti alla parte. Parimenti insussistente era lasserita violazione dell art. 778 cod. civ. , risultando esattamente identificato il bene da donare con lindicazione degli estremi catastali, mentre la locuzione inserita della facoltà, attribuita al procuratore, di effettuare tutte le dichiarazioni ritenute opportune per una migliore identificazione dei beni, dei dati catastali anche se non corrispondenti a quelli prima citati costituiva mera formula di stile. Nellarticolazione del motivo, infine, lamenta che il giudice avrebbe esaminato profili di nullità diversi da quelli dedotti originariamente con latto di citazione. 4.1. Il motivo è inammissibile. 4.2. Occorre premettere che gli atti compiuti dalle autorità consolari nellesercizio delle funzioni notarili sono regolati dalla legge italianaai sensi dellart. 19 del d.P.R. n. 200 del 1967, dunque non sono atti esteri ma restano soggetti alle regole e ai criteri previsti dalla legge n. 89 del 1913. 4.3. Il giudice dappello, nella disamina della procura , ha evidenziato, in primo luogo, le numerose irregolarità formali dellatto redattoin sede consolare, e in ispecie: - le annotazioni circa lidentità dei testimoni erano irregolari in quanto indicati mediante il solo riferimento al luogo e alla data di nascita, senza alcuna menzione del domicilio e della residenza; -latto era stato redatto con mezzo elettronico ma in esso erano state inserite frasi a penna, con inosservanza delle formalità previste per il caso di aggiunte o postille al testo dattiloscritto; -nella procura si dà atto della certezza dellidentità personale della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] senza menzionare alcun elemento a conforto di tale indicazione (né lessere persona nota, né se lidentità sia stata verificata mediante documento di riconoscimento); - latto è stato sottoscritto con firma incompleta dellinteressata ([OSCURATO:PERSONA] anziché [OSCURATO:PERSONA]) senza che la sottoscrizione fosse stata autenticata. La sentenza, in secondo luogo, ha posto in risalto che il mandato a donare era intrinsecamente viziato posto che, pur identificando nei suoi estremi catastali il bene da donare, conferiva altresì espressamente al procuratore il potere di fare tutte le dichiarazioni che riterrà opportune per una migliore identificazione dei dati catastali anche se non corrispondenti a quelli prima citati, sicché in tal modo si venivano ad ampliare, senza porre limiti certi e senza precisarne le ragioni, i poteri del mandatario, frustrando le esigenze di certezza delloggetto e dellambito dellatto di liberalità. La nullità del mandato a donare, pertanto, determinava, ex artt.778 e 782 cod. civ. , la nullità della donazione. 5. Ciò premesso, la censura risulta, da un lato, carente di specificità e, dallaltro, attinge linterpretazione dellatto operata dal giudice di merito, limitandosi a contrapporre la propria diversa interpretazione sul valore e la portata della clausola ampliativa dei poteri del mandatario. 5.1. Sotto il primo profilo, il motivo non prende in considerazione il vizio della procura, individuato dal giudice di merito , della difettosa sottoscrizione dellatto poiché la firma apposta era incompleta ([OSCURATO:PERSONA] anziché [OSCURATO:PERSONA]), tanto più in assenza di una autentica della sottoscrizione. Si tratta, tra laltro, di ipotesi espressamente prevista come causa di nullità dellatto notarile dallart. 58, n. 4, della legge n. 89 del 1913 (secondo il quale latto notarile è nullo
4° se non furono osservate le disposizioni degli articoli 27, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57, e dei nn. 10 e 11 dell'art. 51) in relazione al disposto di cui al precedente art. 51, n. 10, della stessa legge (10° la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro). In parte qua, pertanto, il motivo non censura adeguatamente la statuizione del giudice di merito. Per completezza, va sottolineato che latto notarile presuppone il rigoroso rispetto delle forme previste per la sua redazione, in ispecie quando sancite a pena di nullità, sicché una firma apposta per sintesi o semplificazione si pone in frizione con le indicazioni normative mirate ad una sicura futura ricostruzione degli eventi svoltisi innanzi al notaio, da cui la necessità della sottoscrizione completacon nome e cognome, anche se doppi(v. in via generale sulla necessità della completezza del nome e cognome Cass. n. 1999 del 22/07/1966 ). In questa prospettiva, dunque la regolare sottoscrizione della parte si configura come requisito essenziale per la validità dell'atto, che,ove carente o insufficiente, è da considerare nullo (v. Cass. n. 20209 del 16/11/2012 ). 5.2. Sotto il secondo profilo, va premesso che linterpretazione di un atto negozialecostituisce accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 e ss. cod. civ. Il sindacato di questa Corte non può investire il risultato interpretativo in sé , che spetta al giudice di merito, a cui è esclusivamente riservata l'indagine ermeneutica: la censura della parte, inoltre, non può neppure limitarsi, nel contestare la violazione dei canoni ermeneutici,al mero e astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma deve indicare specificamente i canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti(ex multis Cass. n. 11254 del 10/05/2018 ; Cass. n. 9461 del 09/04/2021 ). Orbene, nulla di tutto ciò è specificato nel ricorso, neppure essendo dedotta la violazione dei canoni di interpretazione, limitandosi la parte a contrapporre la propria interpretazione della clausola contenuta nellatto di procura rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata. È comunque appena il caso di sottolineare che, venendo in rilievo un mandato a donare, l art. 778 cod. civ. nel prevedere la nullità dellatto con cui si attribuisce ad altri la facoltà
di determinare l'oggetto della donazione mira ad assicurare che sia massimamente garantita la precisa volontà del donante, estendendosi la nullità, per la medesima ragione, anche al successivo atto di donazione ex art. 782 cod. civ. La sentenza impugnata si pone certamente in linea con questa ratio posto che, nellinterpretare latto di procura, ha ritenuto le clausole dirette ad ampliare senza porre limiti certi e senza precisarne le ragioni le facoltà del mandatario (fino a incidere, modificandoli, sugli stessi dati catastali identificativi del bene in assenza di ogni parametro fattuale), ratioche, invece, non viene in alcun modo contestata con la doglianza, che si limita e in termini del tutto generici a qualificare la clausola stessa come di salvaguardia. 6. Da ultimo, è parimenti inammissibile la deduzione con cui nella parte finale del secondo motivo prefigura, suggestivamente, una ultrapetizione da parte del giudice di merito. La questione, infatti, è dedotta senza denunciare uno specifico vizio, né una ipotetica violazione dell art. 112 cod. proc. civ. ed è altresì carente di specificità per lomessa puntuale riproduzione del contenuto dellintero atto di citazione. Inoltre, quale ulteriore ragione di inammissibilità, la censura viene dedotta pe