CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 10881/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2369/20 16 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine dell’atto di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliato in Roma alla viaVal Varaita n. 8; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla via Rossini n. 18; - intimat o – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - resistente - [OSCURATO:PERSONA] IPOTECAper la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 3913/2015 depo sitata in data 08 /0 7 /201 5 , non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/03/2024 dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che - la CTR del Lazio ha dichiarato inammissibile l’appello di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della CTP di Roma che ne aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di iscrizione ipotecaria n. 097201202110358, emessoper Irpef relativa agli anni d’imposta 2001, 2002, 2003, 2006 e 2008; - contro tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], in base a ottomotivi; -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso; -l’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione; -il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 7/03/2024. Considerato che: 1. Ilprimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3),è rubricato violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, 342 e 113 cod. proc. civ., in particolare, violazione e falsa applicazione delle norme di diritto processuale relative al principio iura novit curiae ancora dell’obbligo di motivazione delle sentenze; violazione e falsa applicazione delle norme di diritto sostanziale relative alla rituale notifica delle cartelle di pagamento, dell’intimazione di pagamento e della preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria, dalla mancanza di motivazione degli atti impositivi dell’amministrazione finanziaria. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 345 cod. proc. civ., 57 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazioneall’art.360, primo comma, n. 3. In particolare, violazione e falsa applicazione delle norme di diritto processuale relative al divieto di nuove eccezioni in appello e ancora dell’obbligo di motivazione delle sentenze; violazione e falsa applicazione delle norme di diritto sostanziale relative all’illegittimità delle sanzioni applicate; omesso esame di punto decisivo per il giudizio e connessa illogicità e contraddittorietà di motivazione. Il terzo motivo deduce omessa e in ogni caso contraddittoria e insufficiente motivazione, illogicità in relazione all’obbligo di motivazione nei provvedimenti impositivi. Il quarto motivo deduce omessae in ogni caso contraddittoria e insufficienza dellamotivazione, illogicità in relazione alla notificazione delle cartelle sottese alla preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria. Violazione degli artt. 139, 140, 160 c.p.c., 36, comma 2- quater d.l. 31.12.2007 n. 248 convertito in l. 28.02.2008, n. 31: Il quinto motivo deduce omessa e in ogni caso contraddittoria e insufficienza della motivazione, illogicità in relazione alla mancata notifica del prodromico avviso di mora. Violazione art. 50, comma 2, dpr n. 602/1973. Il sesto motivodeduce omessa e in ogni caso contraddittoria e insufficienza della motivazione, illogicità in relazione alla inesistenza giuridica della notificazione della preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria. Violazioneart. 21, l. n 241/1990, art. 6 l. n. 212/2000, art.137 c.p.c. e segg. Il settimo motivo deduceomessa e in ogni caso contraddittoria e insufficienza della motivazione, illogicità in relazione alle sanzioni comminate. Violazioneart. 6 decreto 472/1997. L’ottavo motivo deduce insussistenza e/o nullità della sentenza impugnata per carenza di poteri di firma de dirigente che ha sottoscritto l’atto. Violazione ed eccesso di potere in relazione all’art.42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 e del l ’ a rt. 7 l. n. 212/2000; inesistenza giuridica dell’atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l’avviso di accertamento, in mancanza della qualità di dirigente. 2. Nel costituirsi con nuovo difensore il ricorrente ha dedotto che sono sopravvenuti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l’interesse alla richiesta pronuncia di merito atteso che in data 29.12.2017, il Sig.Longoni aderiva alla c.d. rottamazione procedendo ad inoltrare dichiarazione diadesione prot. n. 2017 –aderisc. 2410628, favorevolmente accolta dall’AgenziaEntrate Riscossione, chiedendo quindi la cessazione della materia del contendere. Ha prodotto comunicazione dell’Agente della riscossione delle somme dovute ai fini della rottamazione ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv.in l. n. 225 del 2016, allegando copia dei pagamenti effettuati. Questa Corte ha ritenuto che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, questo deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente (in tal senso,Cass. 03/10/2018, n. 24083; Cass. 23/06/2021, n. 17915), oppure perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora egli sia resistente o intimato (Cass. 7/04/2023, n. 9535). In entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato. Poiché la domanda di definizione agevolata si riferisce alle sei cartelle presupposte dall’avviso di iscrizione ipotecaria impugnato, cartelle di cui ai nn. 097200 6 0198434751000, 09720090298617027000, 09720 100 43309867000, 09720110006395423000, 0 9720110242528079 000 , 09720050152601338, e risultano i relativi pagamenti, va pertanto dichiarato estinto il processo. 3. Non è luogo a provvedere sulle spese perché tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello di emersione della verificazione della fattispecie dell'art. 6 in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente (o intimato) non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002