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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 febbraio 2021

Cassazione n. 14568/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/02/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe, emesso il 16 febbraio 2021, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l'ottenimento della riabilitazione relativa alla condanna riportata dal medesimo in virtù della sentenza del Pretore di Catania del 6 aprile 1995 con cui gli era stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di mesi tre di reclusione, con la sospensione condizionale, per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.

Il Presidente del suddetto Tribunale, acquisito il conforme parere del Procuratore generale territoriale, ha emesso il provvedimento de plano rilevando che l'istanza appariva inammissibile in modo manifesto, in quanto si riferiva a titolo di condanna, scaturente dall'accordo delle parti sulla pena, che comportava di per sé l'estinzione di ogni effetto penale, nei termini di cui all'art. 445 cod. proc. pen., con conseguente assenza di ogni ragion d'essere della riabilitazione.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento sulla scorta di un unico motivo, con cui lamenta l'inosservanza dell'art. 445 cod. proc. peri., in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

Premesso che, oltre all'istanza, [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato una memoria integrativa innanzi al Tribunale di sorveglianza per rappresentare l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a conseguire il titolo riabilitativo (egli era direttore amministrativo di una società che partecipava alle gare di appalto di pubblico interesse bandite dalla pubblica amministrazione), la difesa dissente dall'impostazione alla base del provvedimento - emesso, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., inaudita altera parte - che ha equiparato dal punto di vista giuridico gli effetti estintivi penali, ex art. 445 cod. proc. pen., a quelli scaturenti dal conseguimento della riabilitazione prevista dagli artt. 178 e 179 cod. pen., posto che i primi non comprendono la cancellazione dell'iscrizione relativa alla condanna dal casellario giudiziale, ottenibile con la sola riabilitazione, come, secondo il ricorrente, l'elaborazione ermeneutica più recente ha evidenziato, alla luce della disciplina delle iscrizioni introdotta dal d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, la quale non appare aver inserito tra le cause di eliminazione dell'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale quella relativa all'estinzione del reato per effetto della disciplina di cui all'art. 445 cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, non avendo, il Presidente del Tribunale di sorveglianza, tenuto conto dell'interesse sussistente in capo all'istante circa l'ottenimento della riabilitazione, indipendentemente dalla maturazione dell'estinzione del reato per effetto della disciplina di cui all'art. 445 cod. proc. pen., in quanto la generale estinzione di ogni effetto penale della condanna è ottenibile solo con la riabilitazione, previa verifica dei presupposti stabiliti dall'ordinamento. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione è fondata e va, di conseguenza, accolta per la ragione, di natura processuale, che viene di seguito esposta.

2. Evidenziato che, a fronte della domanda di riabilitazione, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania ha fatto corrispondere l'emissione del decreto di inammissibilità disciplinato dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., occorre svolgere una puntualizzazione di carattere procedimentale.

2.1. L'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. stabilisce che il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 cod. pen., procedono a norma dell'articolo 667, comma 4, cod. proc. pen.

Il rito disciplinato dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., prescrive che il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, ordinanza avverso la quale possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore, in tal caso procedendosi a norma dell'art.666 cod. proc. pen.

L'istanza di riabilitazione, dunque, è annoverata fra le materie in riferimento alle quali il tribunale di sorveglianza procede con l'emissione dell'ordinanza, inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., salva la susseguente opposizione innescata da parte di chi ne abbia interesse.

2.2. Per altro verso, la disciplina del procedimento esecutivo richiamata dall'art. 678 cod. proc. pen., all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., stabilisce che, se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato, decreto avverso il quale può essere proposto ricorso per cassazione.

Con riferimento a tale snodo, si è chiarito in sede interpretativa che, in tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 - 01; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017 - 01).

2.3. Atteso che sia il rito di cui all'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., sia quello di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. contemplano l'emissione del provvedimento inaudita altera parte, deve evidenziarsi come, nel caso in esame, sia certo che il provvedimento impugnato si configura come decreto ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen.: lo confermano la motivazione resa, la formula terminativa adottata, nonché la richiesta e l'ottenimento del previo parere del Pubblico ministero.

Esso, come tale, è stato correttamente impugnato con il ricorso per cassazione (laddove se il provvedimento si fosse risolto nell'ordinanza di cui all'art. 667, comma 4, in relazione all'art. 678, comma 1-bis, l'impugnazione avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione: Sez. 1, n. 13342 del 25/02/2015, Raza, Rv. 263370 - 01; sulla medesima tematica Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643 - 01).

3. Assodato quanto precede, deve rilevarsi che il provvedimento di inammissibilità adottato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania secondo il modulo procedimentale di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. si profila reso al di fuori dei casi per i quali il decreto avrebbe potuto essere emesso.

3.1. Infatti, esclusa, per un verso, l'ipotesi della riproposizione di istanza già rigettata, nemmeno può, per altro verso, ritenersi che l'istanza apparisse manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge.

In particolare, sulla sussistenza o meno dell'interesse all'ottenimento della riabilitazione nel caso del tipo prospettato da [OSCURATO:PERSONA], non poteva ritenersi emergente ictu ocu/i l'assenza dello stesso, in guisa tale da determinare l'immediato accertamento della carenza delle condizioni di legge a base della domanda.Come non hanno mancato di sottolineare il ricorrente e l'Autorità requirente, una parte non irrilevante della più recente elaborazione ermeneutica individua l'autonomo interesse del condannato all'ottenimento della riabilitazione, pur dopo che siano maturate le condizioni per l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen. (v., ad esempio, Sez. 1, n. 31089 del 18/06/2009, Ruzzu, Rv. 244314 - 01, secondo cui è configurabile l'interesse a ottenere la riabilitazione in relazione a pena oggetto di patteggiamento, anche se applicata per reato del quale sia stata dichiarata l'estinzione a norma dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., e, specularmente, Sez. 1, n. 35893 del 18/07/2012, Lufino, Rv. 253185 - 01, ha ritenuto configurabile l'interesse all'ottenimento della riabilitazione in relazione a pena irrogata con decreto penale per reato del quale sia dichiarata l'estinzione a norma dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen.).

In questa prospettiva, si è ulteriormente evidenziato, sempre in tema di richiesta di riabilitazione, che pure in relazione a una sentenza di patteggiamento il giudice è tenuto ad accertare se il condannato che richiede il beneficio si sia in qualche modo attivato al fine di eliminare le conseguenze civilistiche derivate dalla sua condotta criminosa, ovvero quali siano le ragioni per le quali il medesimo sia stato nella impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato ascrittogli (Sez. 1, n. 4004 del 09/01/2014, Pollero, Rv. 259141 - 01).

3.2. Operati tali riferimenti e, quindi, apprezzati la serietà e lo spessore della questione giuridica implicata dallo scrutinio della domanda, sulla questione stessa non deve svolgersi alcuna ulteriore analisi in questa sede: quel che rileva, infatti, è che, in ragione dell'emersione di essa, il caso esorbitava dalla sfera di applicabilità del rito di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., giacché l'opzione compiuta dal giudice emittente (preferibile o meno che fosse e sia, all'esito della disamina effettuata funditus) costituisce il risultato di una valutazione ermeneutica controvertibile sulle condizioni dell'azione esperita dall'istante, la cui domanda non avrebbe potuto catalogarsi fra quelle manifestamente infondate.

Viceversa, come si è premesso, anche in tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto quando l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo, né valutazioni discrezionali.

Quando il decreto venga assunto al di fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, esso è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per effetto dell'estensiva applicazione delle previsioni della omessa citazione dell'imputato e della assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (Sez. 1, n. 18884 del 27/10/2020, dep. 2021, Costa, non mass.; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524 - 01; Sez. 1, n. 29505 del 11/06/2013, Lahmar, Rv. 256111 - 01).

Questa violazione, se accertata in sede di legittimità, determina ineludibilmente l'annullamento del decreto: è quanto si è verificato nel caso di specie.

La rilevazione del vizio rilevato fa conseguire, in pari tempo, la constatazione che l'adozione del provvedimento di inammissibilità oggetto di impugnazione ha comportato il mancato rispetto dello schema procedimentale previsto dal rito, ossia quello di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., richiamato per la materia in esame dall'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. (prima fase de plano davanti al tribunale di sorveglianza e seconda fase, dell'opposizione, in camera di consiglio, davanti allo stesso tribunale).

4. In definitiva, occorre pervenire all'annullamento del provvedimento impugnato finalizzato a consentire al Tribunale di sorveglianza di Catania di provvedere sull'istanza, secondo il rito di cui all'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. e, quindi, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., nel rispetto dei principi testé esposti.

In questo senso, l'annullamento, secondo il Collegio (che, pur prendendo atto di avvisi di segno diverso, aderisce alla tesi sviluppata di recente da Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397 - 01), va disposto con rinvio, dovendo applicarsi la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b), e 604, comma 4, cod. proc. peli., che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorvegli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe, emesso il 16 febbraio 2021, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l'ottenimento della riabilitazione relativa alla condanna riportata dal medesimo in virtù della sentenza del Pretore di Catania del 6 aprile 1995 con cui gli era stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di mesi tre di reclusione, con la sospensione condizionale, per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. Il Presidente del suddetto Tribunale, acquisito il conforme parere del Procuratore generale territoriale, ha emesso il provvedimento de plano rilevando che l'istanza appariva inammissibile in modo manifesto, in quanto si riferiva a titolo di condanna, scaturente dall'accordo delle parti sulla pena, che comportava di per sé l'estinzione di ogni effetto penale, nei termini di cui all'art. 445 cod. proc. pen., con conseguente assenza di ogni ragion d'essere della riabilitazione. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento sulla scorta di un unico motivo, con cui lamenta l'inosservanza dell'art. 445 cod. proc. peri., in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. Premesso che, oltre all'istanza, [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato una memoria integrativa innanzi al Tribunale di sorveglianza per rappresentare l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a conseguire il titolo riabilitativo (egli era direttore amministrativo di una società che partecipava alle gare di appalto di pubblico interesse bandite dalla pubblica amministrazione), la difesa dissente dall'impostazione alla base del provvedimento - emesso, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., inaudita altera parte - che ha equiparato dal punto di vista giuridico gli effetti estintivi penali, ex art. 445 cod. proc. pen., a quelli scaturenti dal conseguimento della riabilitazione prevista dagli artt. 178 e 179 cod. pen., posto che i primi non comprendono la cancellazione dell'iscrizione relativa alla condanna dal casellario giudiziale, ottenibile con la sola riabilitazione, come, secondo il ricorrente, l'elaborazione ermeneutica più recente ha evidenziato, alla luce della disciplina delle iscrizioni introdotta dal d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, la quale non appare aver inserito tra le cause di eliminazione dell'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale quella relativa all'estinzione del reato per effetto della disciplina di cui all'art. 445 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, non avendo, il Presidente del Tribunale di sorveglianza, tenuto conto dell'interesse sussistente in capo all'istante circa l'ottenimento della riabilitazione, indipendentemente dalla maturazione dell'estinzione del reato per effetto della disciplina di cui all'art. 445 cod. proc. pen., in quanto la generale estinzione di ogni effetto penale della condanna è ottenibile solo con la riabilitazione, previa verifica dei presupposti stabiliti dall'ordinamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione è fondata e va, di conseguenza, accolta per la ragione, di natura processuale, che viene di seguito esposta. 2. Evidenziato che, a fronte della domanda di riabilitazione, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania ha fatto corrispondere l'emissione del decreto di inammissibilità disciplinato dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., occorre svolgere una puntualizzazione di carattere procedimentale. 2.1. L'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. stabilisce che il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 cod. pen., procedono a norma dell'articolo 667, comma 4, cod. proc. pen. Il rito disciplinato dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., prescrive che il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, ordinanza avverso la quale possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore, in tal caso procedendosi a norma dell'art.666 cod. proc. pen. L'istanza di riabilitazione, dunque, è annoverata fra le materie in riferimento alle quali il tribunale di sorveglianza procede con l'emissione dell'ordinanza, inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., salva la susseguente opposizione innescata da parte di chi ne abbia interesse. 2.2. Per altro verso, la disciplina del procedimento esecutivo richiamata dall'art. 678 cod. proc. pen., all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., stabilisce che, se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato, decreto avverso il quale può essere proposto ricorso per cassazione. Con riferimento a tale snodo, si è chiarito in sede interpretativa che, in tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 - 01; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017 - 01). 2.3. Atteso che sia il rito di cui all'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., sia quello di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. contemplano l'emissione del provvedimento inaudita altera parte, deve evidenziarsi come, nel caso in esame, sia certo che il provvedimento impugnato si configura come decreto ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen.: lo confermano la motivazione resa, la formula terminativa adottata, nonché la richiesta e l'ottenimento del previo parere del Pubblico ministero. Esso, come tale, è stato correttamente impugnato con il ricorso per cassazione (laddove se il provvedimento si fosse risolto nell'ordinanza di cui all'art. 667, comma 4, in relazione all'art. 678, comma 1-bis, l'impugnazione avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione: Sez. 1, n. 13342 del 25/02/2015, Raza, Rv. 263370 - 01; sulla medesima tematica Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643 - 01). 3. Assodato quanto precede, deve rilevarsi che il provvedimento di inammissibilità adottato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania secondo il modulo procedimentale di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. si profila reso al di fuori dei casi per i quali il decreto avrebbe potuto essere emesso. 3.1. Infatti, esclusa, per un verso, l'ipotesi della riproposizione di istanza già rigettata, nemmeno può, per altro verso, ritenersi che l'istanza apparisse manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge. In particolare, sulla sussistenza o meno dell'interesse all'ottenimento della riabilitazione nel caso del tipo prospettato da [OSCURATO:PERSONA], non poteva ritenersi emergente ictu ocu/i l'assenza dello stesso, in guisa tale da determinare l'immediato accertamento della carenza delle condizioni di legge a base della domanda.Come non hanno mancato di sottolineare il ricorrente e l'Autorità requirente, una parte non irrilevante della più recente elaborazione ermeneutica individua l'autonomo interesse del condannato all'ottenimento della riabilitazione, pur dopo che siano maturate le condizioni per l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen. (v., ad esempio, Sez. 1, n. 31089 del 18/06/2009, Ruzzu, Rv. 244314 - 01, secondo cui è configurabile l'interesse a ottenere la riabilitazione in relazione a pena oggetto di patteggiamento, anche se applicata per reato del quale sia stata dichiarata l'estinzione a norma dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., e, specularmente, Sez. 1, n. 35893 del 18/07/2012, Lufino, Rv. 253185 - 01, ha ritenuto configurabile l'interesse all'ottenimento della riabilitazione in relazione a pena irrogata con decreto penale per reato del quale sia dichiarata l'estinzione a norma dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen.). In questa prospettiva, si è ulteriormente evidenziato, sempre in tema di richiesta di riabilitazione, che pure in relazione a una sentenza di patteggiamento il giudice è tenuto ad accertare se il condannato che richiede il beneficio si sia in qualche modo attivato al fine di eliminare le conseguenze civilistiche derivate dalla sua condotta criminosa, ovvero quali siano le ragioni per le quali il medesimo sia stato nella impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato ascrittogli (Sez. 1, n. 4004 del 09/01/2014, Pollero, Rv. 259141 - 01). 3.2. Operati tali riferimenti e, quindi, apprezzati la serietà e lo spessore della questione giuridica implicata dallo scrutinio della domanda, sulla questione stessa non deve svolgersi alcuna ulteriore analisi in questa sede: quel che rileva, infatti, è che, in ragione dell'emersione di essa, il caso esorbitava dalla sfera di applicabilità del rito di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., giacché l'opzione compiuta dal giudice emittente (preferibile o meno che fosse e sia, all'esito della disamina effettuata funditus) costituisce il risultato di una valutazione ermeneutica controvertibile sulle condizioni dell'azione esperita dall'istante, la cui domanda non avrebbe potuto catalogarsi fra quelle manifestamente infondate. Viceversa, come si è premesso, anche in tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto quando l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo, né valutazioni discrezionali. Quando il decreto venga assunto al di fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, esso è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per effetto dell'estensiva applicazione delle previsioni della omessa citazione dell'imputato e della assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (Sez. 1, n. 18884 del 27/10/2020, dep. 2021, Costa, non mass.; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524 - 01; Sez. 1, n. 29505 del 11/06/2013, Lahmar, Rv. 256111 - 01). Questa violazione, se accertata in sede di legittimità, determina ineludibilmente l'annullamento del decreto: è quanto si è verificato nel caso di specie. La rilevazione del vizio rilevato fa conseguire, in pari tempo, la constatazione che l'adozione del provvedimento di inammissibilità oggetto di impugnazione ha comportato il mancato rispetto dello schema procedimentale previsto dal rito, ossia quello di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., richiamato per la materia in esame dall'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. (prima fase de plano davanti al tribunale di sorveglianza e seconda fase, dell'opposizione, in camera di consiglio, davanti allo stesso tribunale). 4. In definitiva, occorre pervenire all'annullamento del provvedimento impugnato finalizzato a consentire al Tribunale di sorveglianza di Catania di provvedere sull'istanza, secondo il rito di cui all'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. e, quindi, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., nel rispetto dei principi testé esposti. In questo senso, l'annullamento, secondo il Collegio (che, pur prendendo atto di avvisi di segno diverso, aderisce alla tesi sviluppata di recente da Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397 - 01), va disposto con rinvio, dovendo applicarsi la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b), e 604, comma 4, cod. proc. peli., che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorvegli
Decreto Cassazione n. 14568/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris