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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 42065/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LUIGI CUOMOIche chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Catanzaro annullava l'ordinanza che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di estorsione aggravata.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Catanzaro, che deduceva:

2.1. vizio di motivazione: il Tribunale non avrebbe effettuato una lettura completa ed integrata del materiale indiziario; segnatamente non avrebbe valutato il contenuto di un'intercettazione (registrazione del 29.10.2018) che dava conto dell'organizzazione di un incontro compatibile con la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'estorsione contestata; si deduceva infatti che il Tribunale, nel ritenere che l'affermazione del Ventrice di agire nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in assenza di contatti diretti questi e l'offeso, potrebbe essere espressione di una "millanteria", non tiene conto del contenuto di tale intercettazione e non spiega perché il Ventrice cerchi di organizzare un incontro tra tutti i soggetti coinvolti nella vicenda in una fascia tale da consentire al [OSCURATO:PERSONA] di prendervi parte ([OSCURATO:PERSONA] era sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata).

Si deduceva che,se l'evocazione di [OSCURATO:PERSONA] come dominus dell'estorsione fosse stata un'affermazione falsa, il Ventrice non si sarebbe posto il problema di pianificare un appuntamento nella fascia oraria pomeridiana e non avrebbe invitato il Mondella a casa sua con il pretesto generico di parlargli, per poi comunicargli - solo una volta che lo stesso era giunto presso la sua abitazione - che ad attenderlo nel suo appartamento c'erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi si risolvono nella richiesta di rivalutazione degli elementi di priva raccolti, attività che non è ricompresa nel perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti invero assai limitati del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione "diversa" da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516).

La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque, la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata.Nel caso in esame il pubblico ministero ricorrente, piuttosto che identificare zsavizi manifesti e decisivi del percorso motivazionale offriva una valutazione alternativa delle fonti di prove, peraltro non allegandole nelle parti in cui le riteneva travisate, chiedendo alla Cassazione una rivalutazione della capacità dimostrativa degli indizi, attività estranea alla competenza del giudice di legittimità P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il gior

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LUIGI CUOMOIche chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Catanzaro annullava l'ordinanza che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di estorsione aggravata. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Catanzaro, che deduceva: 2.1. vizio di motivazione: il Tribunale non avrebbe effettuato una lettura completa ed integrata del materiale indiziario; segnatamente non avrebbe valutato il contenuto di un'intercettazione (registrazione del 29.10.2018) che dava conto dell'organizzazione di un incontro compatibile con la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'estorsione contestata; si deduceva infatti che il Tribunale, nel ritenere che l'affermazione del Ventrice di agire nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in assenza di contatti diretti questi e l'offeso, potrebbe essere espressione di una "millanteria", non tiene conto del contenuto di tale intercettazione e non spiega perché il Ventrice cerchi di organizzare un incontro tra tutti i soggetti coinvolti nella vicenda in una fascia tale da consentire al [OSCURATO:PERSONA] di prendervi parte ([OSCURATO:PERSONA] era sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata). Si deduceva che,se l'evocazione di [OSCURATO:PERSONA] come dominus dell'estorsione fosse stata un'affermazione falsa, il Ventrice non si sarebbe posto il problema di pianificare un appuntamento nella fascia oraria pomeridiana e non avrebbe invitato il Mondella a casa sua con il pretesto generico di parlargli, per poi comunicargli - solo una volta che lo stesso era giunto presso la sua abitazione - che ad attenderlo nel suo appartamento c'erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi si risolvono nella richiesta di rivalutazione degli elementi di priva raccolti, attività che non è ricompresa nel perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti invero assai limitati del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione "diversa" da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque, la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata.Nel caso in esame il pubblico ministero ricorrente, piuttosto che identificare zsavizi manifesti e decisivi del percorso motivazionale offriva una valutazione alternativa delle fonti di prove, peraltro non allegandole nelle parti in cui le riteneva travisate, chiedendo alla Cassazione una rivalutazione della capacità dimostrativa degli indizi, attività estranea alla competenza del giudice di legittimità P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il gior
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