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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 34715/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11690/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore intimato avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 2121 depositato il 11 marzo 2019; udita le relaziona della causa svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Milano rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità bangladina) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; ovvero, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; che tale persona chiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente tre motivi di impugnazione; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui ha chiesto di poter partecipare all'eventuale udienza di discussione;che dopo una prima deliberazione in camera di consiglio e prima della pubblicazione dell'ordinanza il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio; che la procura speciale per la presentazione del ricorso per la cassazione di decreto emesso a definizione di procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 (come quello in questa sede impugnato) dall'odierno ricorrente conferita al difensore in epigrafe indicato (avvocato [OSCURATO:PERSONA]), contenuta in atto redatto in calce al ricorso: contiene al suo interno l'indicazione degli estremi del decreto impugnato; indica la data del rilascio (successiva a quella di deposito del decreto impugnato) del mandato; non contiene alcuna espressione da cui risulti che il difensore che l'atto ha autenticato abbia inteso certificare, oltre l'autenticità della sottoscrizione del conferente la procura, anche che tale data sia successiva a quella comunicazione del provvedimento impugnato (in calce alla sottoscrizione riferibile al ricorrente e prima di quella dei difensore figurano solo le parole: E' firma vera ed autentica"); che tale procura speciale non è redatta in conformità al precetto recato dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008; che, tuttavia alla rinuncia al ricorso per cassazione ad opera della parte che lo aveva inizialmente proposto segue sempre la declaratoria di estinzione del giudizio, quand'anche consti una causa di inammissibilità dell'impugnazione (giurisprudenza costante; cfr. comunque, per tutte: Cass.

S.U. n. 19514 de 2008; Cass. n. 32068 del 2018); che non vi è obbligo di statuizione sulle spese processuali in quanto la parte intimata non ha svolto difese.

P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11690/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore intimato avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 2121 depositato il 11 marzo 2019; udita le relaziona della causa svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Milano rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità bangladina) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; ovvero, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; che tale persona chiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente tre motivi di impugnazione; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui ha chiesto di poter partecipare all'eventuale udienza di discussione;che dopo una prima deliberazione in camera di consiglio e prima della pubblicazione dell'ordinanza il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio; che la procura speciale per la presentazione del ricorso per la cassazione di decreto emesso a definizione di procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 (come quello in questa sede impugnato) dall'odierno ricorrente conferita al difensore in epigrafe indicato (avvocato [OSCURATO:PERSONA]), contenuta in atto redatto in calce al ricorso: contiene al suo interno l'indicazione degli estremi del decreto impugnato; indica la data del rilascio (successiva a quella di deposito del decreto impugnato) del mandato; non contiene alcuna espressione da cui risulti che il difensore che l'atto ha autenticato abbia inteso certificare, oltre l'autenticità della sottoscrizione del conferente la procura, anche che tale data sia successiva a quella comunicazione del provvedimento impugnato (in calce alla sottoscrizione riferibile al ricorrente e prima di quella dei difensore figurano solo le parole: E' firma vera ed autentica"); che tale procura speciale non è redatta in conformità al precetto recato dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008; che, tuttavia alla rinuncia al ricorso per cassazione ad opera della parte che lo aveva inizialmente proposto segue sempre la declaratoria di estinzione del giudizio, quand'anche consti una causa di inammissibilità dell'impugnazione (giurisprudenza costante; cfr. comunque, per tutte: Cass. S.U. n. 19514 de 2008; Cass. n. 32068 del 2018); che non vi è obbligo di statuizione sulle spese processuali in quanto la parte intimata non ha svolto difese. P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de
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