CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01452/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 28550/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' )rt. 73 comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i primi due motivi, aventi ad oggetto l'affermazione di enale responsabilità, esulano dalla valutazione di legittimità perché non si confr mtano con la motivazione della decisione logica, coerente e puntuale (cfr. pagg 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo, relativo alla mancata concession( delle circostanze attenuanti generiche, risulta, altresì, inammissibile per hé la motivazione è sorretta da un percorso logico immune da vizi (cfr. pag.. della sentenza impugnata); ritenuto, infine, che l'impugnazione deve ritenersi generica perché mirnca di indicare gli elementi, preternnessi dal giudice del merito, utili per addivunire a una pronuncia di assoluzione e al riconoscimento delle attenuanti invocate rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sor ima di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament ) delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cessi delle ammende. Così deciso