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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 marzo 2024

Cassazione n. 32188/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la prima sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Napoli, emessa il 14/06/202, di conferma della decisione della Corte di Assise di Benevento, che lo aveva dichiarato colpevole dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso il 27 aprile 2009, aggravato dalla premeditazione e dalla minorata difesa, nonché dei connessi reati in materia di armi, condannandolo alla pena dell'ergastolo.

2. Ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore e procuratore speciale, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale lamenta l'esistenza dell'errore di fatto, in cui sarebbe incorsa la Suprema Corte, per non avere tenuto conto di alcune dichiarazioni testimoniali, che avrebbero potuto fungere da alibi per il Fallarino.

Nello specifico, i due testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero, entrambi, collocato il prevenuto in un contesto spazio - temporale incompatibile con il luogo di svolgimento dei fatti (essi avrebbero, infatti, riferito, rispettivamente, il primo, di essersi trovato con l'imputato in un bar di Benevento al momento in cui gli era stato comunicato l'omicidio, il secondo, di aver visto il Fallarino presso un bar il giorno del delitto). [OSCURATO:PERSONA] ricorrente denuncia, quindi, che il Giudice di legittimità avrebbe reso sul punto, oggetto del quinto motivo del ricorso per cassazione, una motivazione del tutto insufficiente, peraltro, accomunando elementi probatori diversi, ai quali tutti, indistintamente, attribuiva il connotato della genericità, senza confrontarsi con il contenuto chiaro e preciso delle testimonianze dello Sparandeo e del Nizza, che avrebbero descritto in modo preciso fatti che inevitabilmente escluderebbero la colpevolezza del Fallarino.

Si tratterebbe, quindi, di un errore macroscopico e tale da inficiare in modo determinante il percorso argomentativo della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Come premesso, il ricorrente censura il giudizio della Corte di Cassazione nella parte in cui quest'ultima ha ritenuto generiche, e non vi ha dato seguito, le dichiarazioni testimoniali concernenti l'alibi del Fallarino, provenienti da due diverse fonti dichiarative.

Sostiene il ricorrente che si tratterebbe di errore di fatto, macroscopico, che inficerebbe l'intero percorso argomentativo della decisione della Corte di cassazione.

2. L'obiezione difensiva non coglie nel segno, giacchè, all'evidenza, il vizio denunciato, quand'anche sussistente, non integrerebbe una mera svista o equivoco derivante da inesatta percezione delle risultanze processuali, in quanto la pronuncia sulla genericità o specificità di una testimonianza ha, ex sé, un contenuto valutativo, che - anche a ritenere configurabile un eventuale travisamento della prova - non rientrerebbe per ciò solo nella nozione di errore di fatto per come delineato dalla Suprema Corte, trattandosi, piuttosto, di un vizio del ragionamento, non censurabile con il rimedio straordinario attivato. 3.Conne, invero, anche di recente, precisato dalla Suprema Corte (Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023 - dep. 18/03/2024, Rv. 286048), il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento.

La giurisprudenza, nel definire l'ambito di operatività dell'errore di fatto rilevabile ex art. 625-bis cod. proc. pen., ha sottolineato il carattere di "straordinarietà" del rimedio, strettamente finalizzato a consentire la sola correzione di errori "percettivi", ed essenziali, in ordine ai presupposti sui quali è fondata la decisione di legittimità.

E', invece, escluso che esso possa, anche se sfruttando la "chiave" di effettivi errori che non siano di per sé determinanti, introdurre, in modo palesemente surrettizio e strumentalmente dilatorio, una sorta di pieno quarto grado del giudizio e secondo grado di legittimità ( Sez. 6, Ord. n. 36066 del 28/06/2018 Rv. 273779).

L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo, in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicchè rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali, come nel caso di una erronea interpretazione delle dichiarazioni testimoniali. (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193 ). 4.Nel caso di specie, l'errore dedotto dal ricorrente - l'avere cioè la Corte di cassazione trascurato di dare rilevanza alle dichiarazioni che potevano fornire un alibi al ricorrente rendendo una motivazione insufficiente sul punto - ha chiara connotazione valutativa e, con la sua prospettazione, si tende a riproporre, inammissibilmente, in questa sede, le medesime doglianze già fatte oggetto del giudizio di legittimità (Sez. 6, Ord. n. 36066 del 28/06/2018 Rv. 273779 ).

5. Quelli dedotti dal ricorrente sono, all'evidenza, errori non derivanti da una fuorviata rappresentazione percettiva, ma, poiché afferiscono, invece, al percorso argomentativo che sorregge la motivazione della decisione, con specifico riferimento alle implicazioni valutative delle prove dichiarative riguardanti i fatti sui quali i giudici di legittimità erano chiamati a decidere, si deve escludere la proponibilità del ricorso straordinario ex art. 625-bis, in quanto non di errore di fatto si tratta, bensì, della deduzione di un errore di giudizio (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile).

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Cosi, deciso in Roma, 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore Ma ia [OSCURATO:PERSONA] \ [OSCURATO:PERSONA] u \ [OSCURATO:PERSONA] -2 ' CORTE DI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la prima sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Napoli, emessa il 14/06/202, di conferma della decisione della Corte di Assise di Benevento, che lo aveva dichiarato colpevole dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso il 27 aprile 2009, aggravato dalla premeditazione e dalla minorata difesa, nonché dei connessi reati in materia di armi, condannandolo alla pena dell'ergastolo. 2. Ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore e procuratore speciale, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale lamenta l'esistenza dell'errore di fatto, in cui sarebbe incorsa la Suprema Corte, per non avere tenuto conto di alcune dichiarazioni testimoniali, che avrebbero potuto fungere da alibi per il Fallarino. Nello specifico, i due testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero, entrambi, collocato il prevenuto in un contesto spazio - temporale incompatibile con il luogo di svolgimento dei fatti (essi avrebbero, infatti, riferito, rispettivamente, il primo, di essersi trovato con l'imputato in un bar di Benevento al momento in cui gli era stato comunicato l'omicidio, il secondo, di aver visto il Fallarino presso un bar il giorno del delitto). [OSCURATO:PERSONA] ricorrente denuncia, quindi, che il Giudice di legittimità avrebbe reso sul punto, oggetto del quinto motivo del ricorso per cassazione, una motivazione del tutto insufficiente, peraltro, accomunando elementi probatori diversi, ai quali tutti, indistintamente, attribuiva il connotato della genericità, senza confrontarsi con il contenuto chiaro e preciso delle testimonianze dello Sparandeo e del Nizza, che avrebbero descritto in modo preciso fatti che inevitabilmente escluderebbero la colpevolezza del Fallarino. Si tratterebbe, quindi, di un errore macroscopico e tale da inficiare in modo determinante il percorso argomentativo della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Come premesso, il ricorrente censura il giudizio della Corte di Cassazione nella parte in cui quest'ultima ha ritenuto generiche, e non vi ha dato seguito, le dichiarazioni testimoniali concernenti l'alibi del Fallarino, provenienti da due diverse fonti dichiarative. Sostiene il ricorrente che si tratterebbe di errore di fatto, macroscopico, che inficerebbe l'intero percorso argomentativo della decisione della Corte di cassazione. 2. L'obiezione difensiva non coglie nel segno, giacchè, all'evidenza, il vizio denunciato, quand'anche sussistente, non integrerebbe una mera svista o equivoco derivante da inesatta percezione delle risultanze processuali, in quanto la pronuncia sulla genericità o specificità di una testimonianza ha, ex sé, un contenuto valutativo, che - anche a ritenere configurabile un eventuale travisamento della prova - non rientrerebbe per ciò solo nella nozione di errore di fatto per come delineato dalla Suprema Corte, trattandosi, piuttosto, di un vizio del ragionamento, non censurabile con il rimedio straordinario attivato. 3.Conne, invero, anche di recente, precisato dalla Suprema Corte (Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023 - dep. 18/03/2024, Rv. 286048), il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento. La giurisprudenza, nel definire l'ambito di operatività dell'errore di fatto rilevabile ex art. 625-bis cod. proc. pen., ha sottolineato il carattere di "straordinarietà" del rimedio, strettamente finalizzato a consentire la sola correzione di errori "percettivi", ed essenziali, in ordine ai presupposti sui quali è fondata la decisione di legittimità. E', invece, escluso che esso possa, anche se sfruttando la "chiave" di effettivi errori che non siano di per sé determinanti, introdurre, in modo palesemente surrettizio e strumentalmente dilatorio, una sorta di pieno quarto grado del giudizio e secondo grado di legittimità ( Sez. 6, Ord. n. 36066 del 28/06/2018 Rv. 273779). L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo, in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicchè rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali, come nel caso di una erronea interpretazione delle dichiarazioni testimoniali. (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193 ). 4.Nel caso di specie, l'errore dedotto dal ricorrente - l'avere cioè la Corte di cassazione trascurato di dare rilevanza alle dichiarazioni che potevano fornire un alibi al ricorrente rendendo una motivazione insufficiente sul punto - ha chiara connotazione valutativa e, con la sua prospettazione, si tende a riproporre, inammissibilmente, in questa sede, le medesime doglianze già fatte oggetto del giudizio di legittimità (Sez. 6, Ord. n. 36066 del 28/06/2018 Rv. 273779 ). 5. Quelli dedotti dal ricorrente sono, all'evidenza, errori non derivanti da una fuorviata rappresentazione percettiva, ma, poiché afferiscono, invece, al percorso argomentativo che sorregge la motivazione della decisione, con specifico riferimento alle implicazioni valutative delle prove dichiarative riguardanti i fatti sui quali i giudici di legittimità erano chiamati a decidere, si deve escludere la proponibilità del ricorso straordinario ex art. 625-bis, in quanto non di errore di fatto si tratta, bensì, della deduzione di un errore di giudizio (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile). 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cosi, deciso in Roma, 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore Ma ia [OSCURATO:PERSONA] \ [OSCURATO:PERSONA] u \ [OSCURATO:PERSONA] -2 ' CORTE DI