CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 26451/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la Procura generale della Repubblica, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso nel senso del rigetto del ricorso; udita la difesa del . ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di sindaco di Monasterace, per il reato di incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-bis, comma secondo, cod. pen. Trattasi di incendio cagionato in conseguenza di uno spettacolo pirotecnico eseguito, in occasione dei festeggiamenti del Santo patrono, presso la zona boschiva «Oliveto» sita in territorio del citato comune, previo affidamento a una ditta specializzata all'uopo autorizzata. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su sei motivi, di seguito enunciati nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1 Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 2 e 423-bis cod. pen., anche in relazione agli artt. 27 Cost. e 7 CEDU, per essere stato l'imputato condannato per un reato, quello di cui al citato art. 423-bis, comma 2, cod. pen., introdotto successivamente ai fatti (occorsi 1'11 maggio 2018). 2.2. Con i motivi dal secondo al quinto si deducono violazioni di legge per aver attribuito in capo al sindaco imputato una responsabilità colposa di tipo omissivo e per non aver comunque ritenuto interrotto il nesso causale tra la condotta del prevenuto e l'evento, nonostante la rilevanza causale della condotta dell'esecutore dello spettacolo pirotecnico. In primo luogo, i giudici di merito avrebbero accertato la responsabilità omissiva senza considerare quanto dedotto dalla difesa in merito all'esistenza di una valida delega alla ditta specializzata esecutrice dello spettacolo pirotecnico, munita di licenza, che prevedeva anche l'obbligo di astenersi dall'esecuzione in caso di forte vento, nella specie invece ritenuto sussistente, e di operare nella zona indicata dal sindaco e previamente bonificata su disposizione di quest'ultimo. A ciò si aggiungerebbe la mancata considerazione dell'avvenuta previa bonifica della zona su disposizione del sindaco, trattandosi di area caratterizzata da vegetazione e tronchi secchi, e dell'eseguita attività di vigilanza dell'imputato sull'attività della ditta esecutrice dello spettacolo. Quest'ultima, invece, in tesi difensiva, avrebbe eseguito lo spettacolo nonostante il forte vento, a una distanza da strade e abitazioni inferiore a 100 metri (differentemente da quanto prescritto dal prevenuto) e comunque in zona differente da quella individuata dal sindaco. La differenza tra zona indicata dal sindaco e zona di esecuzione dello spettacolo, quest'ultima non bonificata, si sarebbe dovuta argomentare, per il ricorrente, dalle dichiarazioni di un testimone, secondo le quali la zona indicata dal sindaco sarebbe stata effettivamente ripulita. Tali 2dichiarazioni si sarebbero dovute apprezzare, nel senso auspicato dalla difesa, in considerazione della circostanza per cui la zona effettivamente interessata dallo spettacolo pirotecnico fosse invece non bonificata. In violazione di legge, la Corte territoriale non avrebbe escluso il nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento in ragione della condotta tenuta dal delegato per l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico avente invece, in tesi difensiva, portata interruttiva in quanto caratterizzata dall'aver proceduto nonostante il forte vento e in zona diversa da quella indicata dal prevenuto e da lui fatta bonificare. 2.3. Per quanto dedotto con il sesto motivo, non sarebbe stata valorizzata, ai fini di cui all'art. 131-bis cod. pen., la circostanza per cui l'imputato si fosse comunque attivato per assicurare la bonifica della zona e non emergerebbe la considerazione, sempre ai detti fini, della «lesione in concreto della sicurezza pubblica». Ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio non sarebbero state considerate le deduzioni difensive, pur avendo gli stessi giudici di merito evidenziato la disposizione adottata dal sindaco in merito alla bonifica della zona. 3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo deduce la violazione di legge per aver i giudici di merito applicato retroattivamente la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 423-bis, comma secondo, con pen., essendo il fatto dell'Il maggio 2018. La censura è manifestamente infondata per il mancato confronto con il quadro normativo di riferimento (per la manifesta infondatezza in relazione al mancato confronto con il quadro normativo di riferimento e i principi di diritto governanti la materia, anche nella loro costante lettura giurisprudenziale, oltre a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, non mass. sul !D'unto, ex plurimis: Sez. 4, n. 9223 del 27/01/2026, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 17281 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 276916 - 01; sul profilo d'inammissibilità in oggetto si veda altresì Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Rv. 276062 - 01). L'incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-bis, comma secondo, cod. pen., è stato difatti introdotto circa diciotto anni prima dei fatti, in particolare dall'art. 1 d.l. 4 agosto 2000, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 2000, n. 275, e successivamente "reintrodotto" dall'art. 11, comma 1, 3della legge n. 21 novembre 2000, n. 35, «legge-quadro in materia di incendi boschivi». 3. I motivi dal secondo al quinto deducono violazioni di legge per aver attribuito in capo al sindaco imputato una responsabilità Colposa di tipo omissivo e per non aver comunque ritenuto interrotto il nesso causale tra la condotta del prevenuto e l'evento nonostante la condotta dell'esecutore dello spettacolo pirotecnico. 3.1. Le censure manifestano plurimi profili di inammissibilità, primo tra tutti quello inerente la doglianza che si appunta sull'interruzione del nesso causale, non dedotta con i motivi d'appello per quanto emerge non solo dalla sentenza impugnata ma anche dalla concreta disamina dell'atto d'appello. Trattasi quindi di censura, quest'ultima, che si caratterizza in termini di c.d. "motivo nuovo»", implicante peraltro la risoluzione di questioni fattuali, in quanto non devoluto in appello ma proposto per la prima volta in cassazione. La censura in oggetto è quindi sottratta al sindacato giurisdizionale in queta sede in quanto non inerente a questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, con la conseguente stabilità sul punto della sentenza d'appello, in forza del principio del tantum devolutum quantum appellatum (vds., tra le alte, la recente Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026, Iacobini, Rv. 289470 - 01). 3.2. Tutte le censure in esame deducono comunque violazioni di legge che si fondano però su una base fattuale diversa da quella accertata dai giudici di merito, finendo così con il prospettare un'inammissibile alternativa ricostruzione dei fatti, sostanziandosi quindi in motivi non consentiti ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, anche con riferimento al mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 25/11/2025, dep. 2026, non mass. sul punto, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584 - 01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione). Il riferimento è, in particolare, a due circostanze. La prima riguarda l'area di esecuzione dello spettacolo pirotecnico. Tale zona, in tesi difensiva, sarebbe diversa da quella invece indicata dall'imputato, nella sua qualità di sindaco, mentre quest'ultima (cioè quella indicata) è stata accertata dai giudici di merito come essere stata effettivamente impegnata per l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico. La differenza è peraltro argomentata in ricorso in ragione del posizionamento dei fuochi da esplodere a distanza inferiore 4a 100 m da case e strade, in violazione di quanto prescritto, e muovendo dalla valutazione di una deposizione agli atti, non dedotta come oggetto di travisamento del significante ma solo come suscettibile di un diverso significato (nei termini evidenziati in sede di sintesi della censura operata nella precedente ricostruzione del fatto processuale). La seconda circostanza fattuale inerisce invece alla bonifica del sito ove eseguire lo spettacolo .pirotecnico, disposta dall'imputato nella sua qualità di sindaco, che il ricorrente sostiene essere stata corretta e completa, diversamente da quanto invece accertato dalla doppia conforme di condanna. 3.3. Le doglianze si mostrano comunque estrinsecamente aspecifiche in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata, con il conseguente venir meno in radice dell'unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione (circa il presente profilo d'inammissibilità si vedano i riferimenti giurisprudenziali di cui al precedente paragrafo 3.2.). La Corte d'appello, nel confermare in punto di responsabilità la decisione del Tribunale, ha affrontato i rilievi mossi alla sentenza di primo grado. Invero, dalla doppia conforme di condanna emerge che i giudici di merito, premessa la sussistenza, in capo al sindaco, di obblighi nascenti dagli artt. 50 e 54 d.lgs. 10 agosto 2000, n. 267, hanno ritenuto l'imputato, in tale qualità, responsabile dei doveri di sicurezza pubblica e di sicurezza urbana i quali, nell'organizzare l'evento, non erano stati adempiuti né direttamente né per delega; sul cui eventuale esercizio comunque il prevenuto, per quanto accertato, non avrebbe idoneamente vigilato, essendo stati eseguiti in zona non bonificata oltre che in presenza di forte vento. È stato peraltro individuato, a monte, un difetto di organizzazione e procedimentalizzazione dello svolgimento dello spettacolo pirotecnico. La zona individuata per l'esecuzione è stata ritenuta difatti inidonea, per la presenza di vegetazione secca, e non completamente bonificata tanto su disposizione del sindaco quanto su iniziativa dell'esecutore dello spettacolo pirotecnico, nonostante l'intervenuta opportuna sollecitazione del sindaco da parte dell'organizzazione dei festeggiamenti in onore del Santo patrono. 3.4. Sul punto di cui innanzi/giudici di merito hanno fatto altresì corretta applicazione dei principi di diritto governanti la materia, con i quali sostanzialmente non si confronta il ricorso, con censure che, quindi, oltre che estrinsecamente aspecifiche si manifestano infondate (per la manifesta infondatezza in relazione al mancato confronto con il quadro normativo di riferimento e i principi di diritto governanti la materia, anche nella loro costante lettura giurisprudenziale, oltre a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, non mass. sul 5punto, ex plurimis: Sez. 4, n. 9223 del 27/01/2026, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 17281 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 276916 - 01; sul profilo d'inammissibilità in oggetto si veda altresì Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Rv. 276062 - 01). A mente dell'art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000, compete al sindaco ottemperare ai doveri in tema di tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza urbana e, per effetto dell'art. 50 d.lgs. cit., è attribuita allo stesso la responsabilità generale dell'amministrazione comunale e della rappresentanza dell'ente. Ne consegue in capo al sindaco una posizione di garanzia caratterizzata dal dovere di assicurare il rispetto delle normative di sicurezza e di protezione della collettività, implicante l'obbligo di vigilanza e di controllo sull'operato dell'eventuale delegato, in caso di svolgimento di attività pericolose. In termini, si è pronunciata, in fattispecie per certi versi sostanzialmente sovrapponibile alla presente, la recente Sez. 4, n. 12017 del 29/01/2026, Bellè, non mass. sul punto, nel condividere un principio già affermato dalla Suprema Corte per cui: «Il sindaco,•in base agli artt. 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità pubblica in quanto, pur essendo privo di poteri di concreta gestione, deve svolgere un ruolo di vigilanza e controllo sull'operato dei suoi dirigenti, e dispone di mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad impedire eventi dannosi nonché del potere sostitutivo di intervento nelle situazioni contingibili e urgenti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del sindaco, a conoscenza della situazione di pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica, in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose cagionati dall'aggressione di un rilevante numero di cani detenuti da un cittadino in un terreno non recintato)» (il riferimento è a Sez. 4, n. 58243 del 26/09/2018, T. Rv. 274950-01). È quindi altresì corretto l'iter logico-giuridico seguito dalla sentenza d'appello nel ritenere sussistente nella specie la responsabilità dell'imputato, nell'evidenziata qualità, nonostante il conferimento di un'eventuale delega, assunta come sussistente dalla Corte territoriale solo nell'ottica di confutare la tesi difensiva. Ciò in ragione del riferimento a una culpa in vigilando oltre che, a priori, dell'evidenziato difetto di organizzazione addebitato all'imputato in termini di individuazione della zona ove eseguire lo spettacolo pirotecnico oggetto di autorizzazione, in quanto inidonea e non correttamente bonificata. In tale prospettiva, la Suprema Corte ha difatti chiarito, affrontando il tema della delega di funzioni, che i doveri richiamati non possono essere elusi mediante una delega affidata alla competenza tecnica di un terzo, tra cui lo stesso esecutore dei fuochi, nel caso di mancanza in capo a questi di specifiche 6competenzen materia di sicurezza; delega che, peraltro, non esime il delegante dalla vigilanza sull'operato del delegato (sul punto, in fattispecie per certi versi sovrapponibile alla presente, Sez. 4, n. 12017 del 29/01/2026, Bellè, cit., si veda altresì, in termini più generali quanto alla delega, ex plurimis, Sez. 4, n. 51455 del 05/10/2023, Fiochi, Rv. 285535 - 01). Orbene, la Corte di appello, nel considerare la tesi difensiva facente perno sulla sussistenza di una delega, con motivazione immune da distonie logiche, priva di contraddittorietà e coerente con i principi giurisprudenziali in tema di delega di funzioni, ha difatti precisato che la delega di funzioni non esime il delegante dall'obbligo di vigilanza 'f ,'q'perato del delegato, specie in caso di attività pericolose, come quella di specie; monitoraggio che, nella specie, è stato ritenuto trascurato dall'imputato che, come detto, aveva anche previamente autorizzato l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico in luogo inidoneo e non correttamente bonificato. 4. Il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata anche con il sesto motivo. In tesi difensiva, non sarebbe stata valorizzata, ai fini di cui all'art. 131-bis cod. pen. (applicabile anche alla fattispecie in oggetto in forza di Corte cost., sent. n. 5 del 2026), la circostanza per cui I:imputato si fosse comunque attivato per assicurare la bonifica della zona e non emergerebbe la considerazione, sempre ai detti fini, della «lesione in concreto della sicurezza pubblica». Per converso, i giudici di merito, oltre a considerare la disposta bonifica e la sua non completa e idonea esecuzione, hanno evidenziato il «rilevante pericolo arrecato all'incolumità pubblica» anche in considerazione dell'«entità dell'intervento necessario per fronteggiare l'emergenza», in relazione allo sviluppo, su più fronti, dell'incendio (circostanza a cui i giudici di merito hanno fatto in più occasioni riferimento). Parimenti dicasi quanto al mancato confronto con l'apparato motivazionale sotteso alla commisurazione giudiziale della pena, determinata in otto mesi di reclusione riducendo di un terzo per le attenuanti generiche la pena base. Pena quindi determinata nel minimo edittale previsto dall'art. 423 -bis, comma secondo, cod. pen., nella sua formulazione applicabile ratione temporis ex art. 2 cod. pen., perché più favorevole al reo, antecedente alle modifiche peggiorative apportate con l'art. 6, comma 1, dl. 10 agosto 2023, n. 205, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137. 5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 7tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost., sent. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichia P.Q.M