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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04752/2026

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o al n. 2 7 3 9 3 / 20 1 7 R.G. propost i da : [OSCURATO:PERSONA] A , rappresentat a e difes a , in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 575/07/2017, depositata in data 10 aprile2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel3 febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle entrate notificava alla ricorrente l’avviso di accertamento n.

T7J01N800120/2014, attinente all’IRPEF per l’anno 2009, contestando la mancata dichiarazione della plusvalenza [OSCURATO:PERSONA] -Cessione di immobile -Art. 67 co. 1 lett. b) t.u.i.r.

Avviso di accertamento - Successiva cartella - Rottamazione quater realizzata mediante la cessione di fabbricati entro il quinquennio dall’acquisto, ed acclarando un maggior reddito per Euro 92.300,00.

Il contribuente impugnava l’atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria deducendone la nullità, tra l’altro, per omessa allegazione della delega di firma al sottoscrittore dell’avviso.

L’Agenzia delle entrate si costituiva depositando la delega.

La CTP accoglieva il ricorso ritenendo sussistente il vizio di firma denunciato, stante la tardività del deposito della delega.

2. L’Ufficio spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte.

La CTR riformava la decisione dei primi giudici, ritene ndo valida la delega in atti e la notifica dell’avviso di accertamento; infine, confermava il disconoscimento del costo di cui alla fattura n. 8 del 15 settembre 2009 in quanto successiva all’atto di vendita e proveniente da una società ‘cartiera’.

3. Per la cassazione della citata sentenza il contribuente ha proposto ricorso affidato a quattromotivi.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 3 febbraio 2026.

La ricorrente, in data 23 gennaio 2026, ha depositato memoria ex art. 380bis1 c.p.c. chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo l a contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., «la nullità della sentenza in violazione dell’art. 36 D.Lgs. 546/92 e dell’art. 132, co.2 c.p.c. ed art. 111 Cost.», per avere la CTR accolto l’appello erariale con ‘affermazioni che non consentono di comprendere quale ragionamento logico-giuridico è stato seguito dal Collegio’ (pag. 13 del ricorso), con particolare riferimento alla delega di firma (il cui contenuto non sarebbero stati considerati dal giudice di appello) ed alle eccezioni relative alla determinazione degli interessi e degli aggi.

2. Con il second o motivo lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti –omessa verifica del contenuto della disposizione di servizio n. 25 del 3/2/2014»; dopo aver ripercorso l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia (in particolare richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015) la contribuente sostiene la necessità che la delega sia specifica, conferita per u n tempo determinato e sorretta da comprovate esigenze di servizio (ex art. 17, comma 1bis, d.lgs. n. 165/2001); nella specie, sarebbe mancata la verifica del contenuto della detta disposizione di servizio.

3. Con il terzo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 42 D.P.R. 600/73 dell’art. 3, 24, 97 e 111 Cost. con riferimento alla mancata sottoscrizione dell’avviso di accertamento»; ribadisce, sotto altro angolo prospettico, la nullità della delega, in quanto non motivata, non specifica e non allegata all’atto impugnato, in violazione dell’art. 17, comma 1bis, d.lgs. n. 165/2001.

4. La ricorrente, in data 23 gennaio 2026, ha depositato la documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista, prima, dal d.l. 119/2018 e, poi, dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al pagamento delle prime due rate (così perfezionando, ai sensi dell’art. 12bis, comma 1, d.l. 84/2025, la procedura).

Le cartelle di pagamento ‘rottamate’ trovano fondamento (anche) nell’avviso di accertamento per cui è causa.

5. Pertanto, può - in presenza della documentazione relativa al condono - dichiararsi l’estinzione del giudizio ; di contro, non essendo intervenuto il pagamento integrale, non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

6. Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Le spese res

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o al n. 2 7 3 9 3 / 20 1 7 R.G. propost i da : [OSCURATO:PERSONA] A , rappresentat a e difes a , in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 575/07/2017, depositata in data 10 aprile2017. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel3 febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate notificava alla ricorrente l’avviso di accertamento n. T7J01N800120/2014, attinente all’IRPEF per l’anno 2009, contestando la mancata dichiarazione della plusvalenza [OSCURATO:PERSONA] -Cessione di immobile -Art. 67 co. 1 lett. b) t.u.i.r. Avviso di accertamento - Successiva cartella - Rottamazione quater realizzata mediante la cessione di fabbricati entro il quinquennio dall’acquisto, ed acclarando un maggior reddito per Euro 92.300,00. Il contribuente impugnava l’atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria deducendone la nullità, tra l’altro, per omessa allegazione della delega di firma al sottoscrittore dell’avviso. L’Agenzia delle entrate si costituiva depositando la delega. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo sussistente il vizio di firma denunciato, stante la tardività del deposito della delega. 2. L’Ufficio spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte. La CTR riformava la decisione dei primi giudici, ritene ndo valida la delega in atti e la notifica dell’avviso di accertamento; infine, confermava il disconoscimento del costo di cui alla fattura n. 8 del 15 settembre 2009 in quanto successiva all’atto di vendita e proveniente da una società ‘cartiera’. 3. Per la cassazione della citata sentenza il contribuente ha proposto ricorso affidato a quattromotivi. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 3 febbraio 2026. La ricorrente, in data 23 gennaio 2026, ha depositato memoria ex art. 380bis1 c.p.c. chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo l a contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., «la nullità della sentenza in violazione dell’art. 36 D.Lgs. 546/92 e dell’art. 132, co.2 c.p.c. ed art. 111 Cost.», per avere la CTR accolto l’appello erariale con ‘affermazioni che non consentono di comprendere quale ragionamento logico-giuridico è stato seguito dal Collegio’ (pag. 13 del ricorso), con particolare riferimento alla delega di firma (il cui contenuto non sarebbero stati considerati dal giudice di appello) ed alle eccezioni relative alla determinazione degli interessi e degli aggi. 2. Con il second o motivo lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti –omessa verifica del contenuto della disposizione di servizio n. 25 del 3/2/2014»; dopo aver ripercorso l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia (in particolare richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015) la contribuente sostiene la necessità che la delega sia specifica, conferita per u n tempo determinato e sorretta da comprovate esigenze di servizio (ex art. 17, comma 1bis, d.lgs. n. 165/2001); nella specie, sarebbe mancata la verifica del contenuto della detta disposizione di servizio. 3. Con il terzo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 42 D.P.R. 600/73 dell’art. 3, 24, 97 e 111 Cost. con riferimento alla mancata sottoscrizione dell’avviso di accertamento»; ribadisce, sotto altro angolo prospettico, la nullità della delega, in quanto non motivata, non specifica e non allegata all’atto impugnato, in violazione dell’art. 17, comma 1bis, d.lgs. n. 165/2001. 4. La ricorrente, in data 23 gennaio 2026, ha depositato la documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista, prima, dal d.l. 119/2018 e, poi, dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al pagamento delle prime due rate (così perfezionando, ai sensi dell’art. 12bis, comma 1, d.l. 84/2025, la procedura). Le cartelle di pagamento ‘rottamate’ trovano fondamento (anche) nell’avviso di accertamento per cui è causa. 5. Pertanto, può - in presenza della documentazione relativa al condono - dichiararsi l’estinzione del giudizio ; di contro, non essendo intervenuto il pagamento integrale, non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. 6. Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Le spese res
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