CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 08595/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA1 avviso a le par i; udita la relazione svolt dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 13 aprile 2023 di conferma della sentenza del Tribunale di Rimini di condanna in ordine al reato di cui all'art. 589 commi 1 e 2 cod. pen commesso in Cattolica il 18 maggio 2011 Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto presentato dall'imputato personalmente (per la inammissibilità del ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista, si vedano Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475). Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] t