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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07150/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 21767/2021 R.G. propostoGI.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore;[OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –contropersona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAntonio Nardone– controricorrente –Numero registro generale 21767/2021Numero sezionale 1119/2026Numero di raccolta generale 7150/2026Data pubblicazione 25/03/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.– intimata –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 132/2021depositata il 18/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] E [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenzadella Corte d’appello di Napoli n. 132/2021, pubblicata in data 18gennaio 2021, la quale, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 21 [OSCURATO:PERSONA], hadichiarato improcedibile l’impugnazione proposta dagli odierniricorrenti avverso il Lodo arbitrale reso in data 30 settembre 2016.2.

La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto che dall’esame degli attinon emergesse la prova della notifica del gravame e,conseguentemente, la prova della tempestiva costituzione degli odierniricorrenti.La Corte territoriale ha rilevato che [OSCURATO:SOCIETA] E [OSCURATO:SOCIETA] avevano notificato l’impugnazione con PEC, costituendosituttavia con atti non digitali, avendo depositato copia su supportocartaceo dell’impugnazione e delle ricevute della notifica a mezzo PECcon attestazione di conformità all’originale telematici, omettendoinvece di depositare gli originali digitali o i duplicati informatici.Dopo aver evidenziato che la prova della notifica dell’impugnazionenon poteva essere desunta neppure dalla costituzione delle controparti– non avendo neppure queste ultime provveduto al deposito deiSez.

S1 - R.G. 21767/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 2 di 8Numero registro generale 21767/2021Numero sezionale 1119/2026Numero di raccolta generale 7150/2026Data pubblicazione 25/03/2026messaggi di posta elettronica ad esse pervenuti – e dopo averrimarcato che gli odierni ricorrenti avevano provveduto al deposito deimessaggi di notifica in formato digitale solo dopo l’udienza diprecisazione delle conclusioni, la Corte, affermata l’applicabilitàall’impugnazione del Lodo arbitrale dell’art. 348 c.p.c., ha affermato ilprincipio per cui la prova della notifica avvenuta a mezzo postaelettronica può essere fornita solo mediante il deposito dei relativi filesdigitali in formato .eml entro l’udienza di cui all’art. 350 c.p.c.La Corte territoriale ha richiamato il disposto di cui all’art. 9, commi1-bis e 1-ter, Legge n. 53/1994 - nel testo vigente ratione temporis –a mente del quale la prova della notificazione o della comunicazioneeseguite a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 3-bisdella stessa legge n. 53/1994, va fornita con modalità telematiche,salvo il caso in cui ciò non sia possibile - nel qual caso può esserefornita mediante il materiale deposito di una copia su supportoanalogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegatie della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, attestandonela conformità ai documenti informatici da cui sono tratti – chiarendotuttavia che tale ipotesi può operare solo in presenza di una oggettivaimpossibilità e non come mera scelta operativa.La Corte d’appello, infine, ha ulteriormente precisato che:− non assumeva rilievo il fatto che entrambi gli appellati sifossero costituiti senza sollevare contestazioni;− non era ravvisabile una sanatoria della nullità in applicazionedel principio del raggiungimento dello scopo;− parimenti non assumeva rilievo il fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 21 [OSCURATO:PERSONA] si fossero costituite senza sollevarecontestazioni;Sez.

S1 - R.G. 21767/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 3 di 8Numero registro generale 21767/2021Numero sezionale 1119/2026Numero di raccolta generale 7150/2026Data pubblicazione 25/03/2026in quanto a rilevare era la necessità di verificare la tempestivitàdell’impugnazione e quindi la sua procedibilità, necessità che prescindedall’atteggiamento della controparte, rilevando non solo per consentireal giudice di accertare la rituale instaurazione del contraddittorio, maanche ai fini della prova della tempestività della costituzione in giudizio.3.

Al ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] E [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso [OSCURATO:PERSONA] 21 [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA].4.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento per violazionedegli agli artt. 9, commi 1-bis e 1-ter, Legge n. 53/94; 16-bis, D.L. n.179/2012; 348 c.p.c.Come sintetizzato dagli stessi ricorrenti, “ la sentenza impugnata èviziata e va cassata, con rinvio alla Corte di appello, per aver ritenutoche il deposito, contestuale alla costituzione cartacea della parte cheimpugna il lodo, di copia analogica attestata conforme dell’atto diimpugnazione notificato a mezzo PEC, non produca l’effetto di pienaprova della notifica ai sensi degli artt. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n.53/94, e 16-bis, d.l. n. 179/2012, con conseguente improcedibilitàdell’impugnazione ex art. 348 c.p.c. per mancata dimostrazione dellasua notifica e della tempestività della costituzione in giudizio”.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento inSez.

S1 - R.G. 21767/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 4 di 8Numero registro generale 21767/2021Numero sezionale 1119/2026Numero di raccolta generale 7150/2026Data pubblicazione 25/03/2026relazione agli artt. 2, comma 6, e 23, comma 2, D. Lgs. n. 82/2005;2719 c.c.; 348 c.p.c.Come sintetizzato dagli stessi ricorrenti, “la sentenza impugnata èviziata e va cassata, con rinvio alla Corte di appello, per aver escluso(in violazione degli artt. 2, comma 6, e 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005(c.a.d.), 2719 c.c. e 348 c.p.c.) che la fattispecie complessa – costituitada: (1) deposito della stampa (con asseverazione di conformità)dell’impugnazione del lodo notificata a mezzo PEC (completa di procurealle liti, relazione di notifica, messaggio di posta elettronica, ricevute diaccettazione e di consegna); e (2) mancato disconoscimento di tutte lealtre parti circa la conformità della stampa agli originali telematicinotificati a mezzo PEC – possa supplire alla ritenuta inidoneitàdell’attestazione del difensore ad attribuire alla stampa analogicavalore di piena prova della notifica a mezzo PEC, con conseguenteimprocedibilità dell’impugnazione ex art. 348 c.p.c. per mancatadimostrazione della sua notifica e della tempestività della costituzionein giudizio”.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento in relazioneagli artt. 3 e 24 Cost.; 348, 350, secondo comma, 359, 182 e 162,primo comma, c.p.c.Come sintetizzato dagli stessi ricorrenti, “la sentenza impugnata èviziata e va cassata con rinvio, sia per avere la Corte di appellodichiarato l’improcedibilità dell’impugnazione del lodo per difetto diregolare (quantunque tempestiva) costituzione dell’impugnante, puravendo omesso di rilevare e segnalare in prima udienza la ritenutairregolarità, così violando l’art. 350, comma 2, c.p.c. e, più a monte,gli artt. 24 e 3 Cost.; sia per avere la Corte di appello, una volta rilevatala (ritenuta) irregolarità della (pur tempestiva) costituzione della parteSez.

S1 - R.G. 21767/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 5 di 8Numero registro generale 21767/2021Numero sezionale 1119/2026Numero di raccolta generale 7150/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026impugnante, senz’altro dichiarato improcedibile l’impugnazioneanziché assegnare un termine per la sua regolarizzazione, così violandogli artt. 350, comma 2, 359, 182 e 162, comma 1, c.p.c.”.2.

I motivi di ricorso, che vertono tutti sulla medesima questioneinerente alla lamentata erroneità della declaratoria di improcedibilitàdell’appello, possono essere congiuntamente esaminati e si rivelanofondati, nei limiti e per le considerazioni che seguono, intendendoquesta Corte dare continuità all’orientamento espresso anche direcente da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3173 del 2026, la cuimotivazione, anzi, viene qui in significativa parte richiamata.Questa Corte (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6583 del 12/03/2024,seguita da Cass. n. 15028 del 2025 e Cass. n. 24107 del 2025) haaffermato il principio, del tutto condivisibile e che va in questa sedeespressamente ribadito, secondo cui, in caso di notificazionedell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante inmodalità analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicatitelematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione nondetermina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario dellanotifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è ingrado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosiprivilegiare il principio di strumentalità delle forme processuali, senzavuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa ingiudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione dimerito.A tale principio la Corte territoriale non si è attenuta, erroneamenteaffermando l’esistenza di un obbligo di produzione dell’originalenotificato in forma telematica, che invece il sistema normativo nonprevede (si rinvia, per brevità, sul punto, a quanto condivisibilmenteSez.

S1 - R.G. 21767/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 6 di 8Numero registro generale 21767/2021Numero sezionale 1119/2026Numero di raccolta generale 7150/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026affermato da Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17711 del 21/06/2023),potendo derivare l’improcedibilità solo da una totale omissione da partedell’appellante dell’onere di produzione della prova della notificazionedel gravame, sia in forma telematica che analogica (Cass. Sez. 3,Ordinanza n. 9269 del 04/04/2023).È da aggiungere che, anche a non voler ritenere che l’ipotesi inrilievo venga a costituire – al più – una mera irregolarità formale, cometale inidonea a rendere l’atto carente dei requisiti formali indispensabiliper il raggiungimento dello scopo (art. 156, secondo comma, c.p.c.),risulterebbe in ogni caso erronea è l’affermazione della Corteterritoriale relativa all’insuscettibilità di sanatoria dell’eventuale vizioper effetto della costituzione dell’appellato che nulla eccepisca (comenella specie si è pacificamente verificato) dovendo ribadirsi quanto giàaffermato da questa stessa Sezione (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n.33601 del 15/11/2022), secondo cui la tempestiva costituzionedell'appellante, con il deposito di copia cartacea dell'atto di appellonotificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematicodell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame ai sensidell'art. 348, comma 1, cod. proc. civ., ma integra una nullità per viziodi forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto.Da ultimo, va affermato che del tutto irrilevante è la circostanza(sottolineata dalla decisione impugnata a pag. 9) che i precedenti diquesta Corte citati nella sentenza impugnata si riferiscano a ipotesi incui il giudizio di legittimità non era (ancora) disciplinato in formatematica.La distinzione, in effetti, non ha alcun pregio, posto che i principi diinterpretazione “ragionata” delle forme del processo e di sanatoria diogni possibile invalidità per il raggiungimento dello scopo dell’attohanno una portata generale, che si applica a qualsivoglia regolaSez.

S1 - R.G. 21767/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 7 di 8Numero registro generale 21767/2021Numero sezionale 1119/2026Numero di raccolta generale 7150/2026Data pubblicazione 25/03/2026procedurale, del tutto a prescindere dall’introduzione del processocivile telematico, le cui peculiarità tecnico-informatiche non valgonocerto a stravolgere i cennati principi generali che regolano il processocivile, sin dall’introduzione del codice di rito.3.

La sentenza va, dunque, cassata e le parti rinviate alla Corte diappello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà a rinnovareil giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese dellapresente fase di legittimità.Numero registro generale 21767/2021Numero sezionale 1119/2026Numero di raccolta generale 7150/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Oggetto: Appello –[OSCURATO:PERSONA] - Presidente [OSCURATO:PERSONA] mediante PEC –Costituzione medianteSILVIA VITRO’ - Consigliere deposito di copia cartaceacon attestazione –[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] -EsclusionePAOLO CATALLOZZI - ConsigliereUd. 10/03/2026 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 21767/2021 R.G. propostoGI.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore;[OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –contropersona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAntonio Nardone– controricorrente –Numero registro generale 21767/2021Numero sezionale 1119/2026Numero di raccolta generale 7150/2026Data pubblicazione 25/03/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.– intimata –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 132/2021depositata il 18/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] E [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenzadella Corte d’appello di Napoli n. 132/2021, pubblicata in data 18gennaio 2021, la quale, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 21 [OSCURATO:PERSONA], hadichiarato improcedibile l’impugnazione proposta dagli odierniricorrenti avverso il Lodo arbitrale reso in data 30 settembre 2016.2.

La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto che dall’esame degli attinon emergesse la prova della notifica del gravame e,conseguentemente, la prova della tempestiva costituzione degli odierniricorrenti.La Corte territoriale ha rilevato che [OSCURATO:SOCIETA] E [OSCURATO:SOCIETA] avevano notificato l’impugnazione con PEC, costituendosituttavia con atti non digitali, avendo depositato copia su supportocartaceo dell’impugnazione e delle ricevute della notifica a mezzo PECcon attestazione di conformità all’originale telematici, omettendoinvece di depositare gli originali digitali o i duplicati informatici.Dopo aver evidenziato che la prova della notifica dell’impugnazionenon poteva essere desunta neppure dalla costituzione delle controparti– non avendo neppure queste ultime provveduto al deposito deiSez.

S1 - R.G. 21767/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 2 di 8Numero registro generale 21767/2021Numero sezionale 1119/2026Numero di raccolta generale 7150/2026Data pubblicazione 25/03/2026messaggi di posta elettronica ad esse pervenuti – e dopo averrimarcato che gli odierni ricorrenti avevano provveduto al deposito deimessaggi di notifica in formato digitale solo dopo l’udienza diprecisazione delle conclusioni, la Corte, affermata l’applicabilitàall’impugnazione del Lodo arbitrale dell’art. 348 c.p.c., ha affermato ilprincipio per cui la prova della notifica avvenuta a mezzo postaelettronica può essere fornita solo mediante il deposito dei relativi filesdigitali in formato .eml entro l’udienza di cui all’art. 350 c.p.c.La Corte territoriale ha richiamato il disposto di cui all’art. 9, commi1-bis e 1-ter, Legge n. 53/1994 - nel testo vigente ratione temporis –a mente del quale la prova della notificazione o della comunicazioneeseguite a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 3-bisdella stessa legge n. 53/1994, va fornita con modalità telematiche,salvo il caso in cui ciò non sia possibile - nel qual caso può esserefornita mediante il materiale deposito di una copia su supportoanalogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegatie della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, attestandonela conformità ai documenti informatici da cui sono tratti – chiarendotuttavia che tale ipotesi può operare solo in presenza di una oggettivaimpossibilità e non come mera scelta operativa.La Corte d’appello, infine, ha ulteriormente precisato che:− non assumeva rilievo il fatto che entrambi gli appellati sifossero costituiti senza sollevare contestazioni;− non era ravvisabile una sanatoria della nullità in applicazionedel principio del raggiungimento dello scopo;− parimenti non assumeva rilievo il fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 21 [OSCURATO:PERSONA] si fossero costituite senza sollevarecontestazioni;Sez.

S1 - R.G. 21767/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 3 di 8Numero registro generale 21767/2021Numero sezionale 1119/2026Numero di raccolta generale 7150/2026Data pubblicazione 25/03/2026in quanto a rilevare era la necessità di verificare la tempestivitàdell’impugnazione e quindi la sua procedibilità, necessità che prescindedall’atteggiamento della controparte, rilevando non solo per consentireal giudice di accertare la rituale instaurazione del contraddittorio, maanche ai fini della prova della tempestività della costituzione in giudizio.3.

Al ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] E [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso [OSCURATO:PERSONA] 21 [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA].4.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento per violazionedegli agli artt. 9, commi 1-bis e 1-ter, Legge n. 53/94; 16-bis, D.L. n.179/2012; 348 c.p.c.Come sintetizzato dagli stessi ricorrenti, “ la sentenza impugnata èviziata e va cassata, con rinvio alla Corte di appello, per aver ritenutoche il deposito, contestuale alla costituzione cartacea della parte cheimpugna il lodo, di copia analogica attestata conforme dell’atto diimpugnazione notificato a mezzo PEC, non produca l’effetto di pienaprova della notifica ai sensi degli artt. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n.53/94, e 16-bis, d.l. n. 179/2012, con conseguente improcedibilitàdell’impugnazione ex art. 348 c.p.c. per mancata dimostrazione dellasua notifica e della tempestività della costituzione in giudizio”.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento inSez.

S1 - R.G. 21767/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 4 di 8Numero registro generale 21767/2021Numero sezionale 1119/2026Numero di raccolta generale 7150/2026Data pubblicazione 25/03/2026relazione agli artt. 2, comma 6, e 23, comma 2, D. Lgs. n. 82/2005;2719 c.c.; 348 c.p.c.Come sintetizzato dagli stessi ricorrenti, “la sentenza impugnata èviziata e va cassata, con rinvio alla Corte di appello, per aver escluso(in violazione degli artt. 2, comma 6, e 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005(c.a.d.), 2719 c.c. e 348 c.p.c.) che la fattispecie complessa – costituitada: (1) deposito della stampa (con asseverazione di conformità)dell’impugnazione del lodo notificata a mezzo PEC (completa di procurealle liti, relazione di notifica, messaggio di posta elettronica, ricevute diaccettazione e di consegna); e (2) mancato disconoscimento di tutte lealtre parti circa la conformità della stampa agli originali telematicinotificati a mezzo PEC – possa supplire alla ritenuta inidoneitàdell’attestazione del difensore ad attribuire alla stampa analogicavalore di piena prova della notifica a mezzo PEC, con conseguenteimprocedibilità dell’impugnazione ex art. 348 c.p.c. per mancatadimostrazione della sua notifica e della tempestività della costituzionein giudizio”.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento in relazioneagli artt. 3 e 24 Cost.; 348, 350, secondo comma, 359, 182 e 162,primo comma, c.p.c.Come sintetizzato dagli stessi ricorrenti, “la sentenza impugnata èviziata e va cassata con rinvio, sia per avere la Corte di appellodichiarato l’improcedibilità dell’impugnazione del lodo per difetto diregolare (quantunque tempestiva) costituzione dell’impugnante, puravendo omesso di rilevare e segnalare in prima udienza la ritenutairregolarità, così violando l’art. 350, comma 2, c.p.c. e, più a monte,gli artt. 24 e 3 Cost.; sia per avere la Corte di appello, una volta rilevatala (ritenuta) irregolarità della (pur tempestiva) costituzione della parteSez.

S1 - R.G. 21767/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 5 di 8Numero registro generale 21767/2021Numero sezionale 1119/2026Numero di raccolta generale 7150/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026impugnante, senz’altro dichiarato improcedibile l’impugnazioneanziché assegnare un termine per la sua regolarizzazione, così violandogli artt. 350, comma 2, 359, 182 e 162, comma 1, c.p.c.”.2.

I motivi di ricorso, che vertono tutti sulla medesima questioneinerente alla lamentata erroneità della declaratoria di improcedibilitàdell’appello, possono essere congiuntamente esaminati e si rivelanofondati, nei limiti e per le considerazioni che seguono, intendendoquesta Corte dare continuità all’orientamento espresso anche direcente da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3173 del 2026, la cuimotivazione, anzi, viene qui in significativa parte richiamata.Questa Corte (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6583 del 12/03/2024,seguita da Cass. n. 15028 del 2025 e Cass. n. 24107 del 2025) haaffermato il principio, del tutto condivisibile e che va in questa sedeespressamente ribadito, secondo cui, in caso di notificazionedell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante inmodalità analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicatitelematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione nondetermina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario dellanotifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è ingrado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosiprivilegiare il principio di strumentalità delle forme processuali, senzavuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa ingiudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione dimerito.A tale principio la Corte territoriale non si è attenuta, erroneamenteaffermando l’esistenza di un obbligo di produzione dell’originalenotificato in forma telematica, che invece il sistema normativo nonprevede (si rinvia, per brevità, sul punto, a quanto condivisibilmenteSez.

S1 - R.G. 21767/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 6 di 8Numero registro generale 21767/2021Numero sezionale 1119/2026Numero di raccolta generale 7150/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026affermato da Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17711 del 21/06/2023),potendo derivare l’improcedibilità solo da una totale omissione da partedell’appellante dell’onere di produzione della prova della notificazionedel gravame, sia in forma telematica che analogica (Cass. Sez. 3,Ordinanza n. 9269 del 04/04/2023).È da aggiungere che, anche a non voler ritenere che l’ipotesi inrilievo venga a costituire – al più – una mera irregolarità formale, cometale inidonea a rendere l’atto carente dei requisiti formali indispensabiliper il raggiungimento dello scopo (art. 156, secondo comma, c.p.c.),risulterebbe in ogni caso erronea è l’affermazione della Corteterritoriale relativa all’insuscettibilità di sanatoria dell’eventuale vizioper effetto della costituzione dell’appellato che nulla eccepisca (comenella specie si è pacificamente verificato) dovendo ribadirsi quanto giàaffermato da questa stessa Sezione (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n.33601 del 15/11/2022), secondo cui la tempestiva costituzionedell'appellante, con il deposito di copia cartacea dell'atto di appellonotificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematicodell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame ai sensidell'art. 348, comma 1, cod. proc. civ., ma integra una nullità per viziodi forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto.Da ultimo, va affermato che del tutto irrilevante è la circostanza(sottolineata dalla decisione impugnata a pag. 9) che i precedenti diquesta Corte citati nella sentenza impugnata si riferiscano a ipotesi incui il giudizio di legittimità non era (ancora) disciplinato in formatematica.La distinzione, in effetti, non ha alcun pregio, posto che i principi diinterpretazione “ragionata” delle forme del processo e di sanatoria diogni possibile invalidità per il raggiungimento dello scopo dell’attohanno una portata generale, che si applica a qualsivoglia regolaSez.

S1 - R.G. 21767/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 7 di 8Numero registro generale 21767/2021Numero sezionale 1119/2026Numero di raccolta generale 7150/2026Data pubblicazione 25/03/2026procedurale, del tutto a prescindere dall’introduzione del processocivile telematico, le cui peculiarità tecnico-informatiche non valgonocerto a stravolgere i cennati principi generali che regolano il processocivile, sin dall’introduzione del codice di rito.3.

La sentenza va, dunque, cassata e le parti rinviate alla Corte diappello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà a rinnovareil giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese dellapresente fase di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizioneCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 marzo 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez.

S1 - R.G. 21767/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 8 di 8P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizioneCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 marzo 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez.

S1 - R.G. 21767/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 21767/2021 R.G. propostoGI.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore;[OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –contropersona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAntonio Nardone– controricorrente –Numero registro generale 21767/2021Numero sezionale 1119/2026Numero di raccolta generale 7150/2026Data pubblicazione 25/03/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.– intimata –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 132/2021depositata il 18/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] E [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenzadella Corte d’appello di Napoli n. 132/2021, pubblicata in data 18gennaio 2021, la quale, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 21 [OSCURATO:PERSONA], hadichiarato improcedibile l’impugnazione proposta dagli odierniricorrenti avverso il Lodo arbitrale reso in data 30 settembre 2016.2. La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto che dall’esame degli attinon emergesse la prova della notifica del gravame e,conseguentemente, la prova della tempestiva costituzione degli odierniricorrenti.La Corte territoriale ha rilevato che [OSCURATO:SOCIETA] E [OSCURATO:SOCIETA] avevano notificato l’impugnazione con PEC, costituendosituttavia con atti non digitali, avendo depositato copia su supportocartaceo dell’impugnazione e delle ricevute della notifica a mezzo PECcon attestazione di conformità all’originale telematici, omettendoinvece di depositare gli originali digitali o i duplicati informatici.Dopo aver evidenziato che la prova della notifica dell’impugnazionenon poteva essere desunta neppure dalla costituzione delle controparti– non avendo neppure queste ultime provveduto al deposito deiSez. S1 - R.G. 21767/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 2 di 8Numero registro generale 21767/2021Numero sezionale 1119/2026Numero di raccolta generale 7150/2026Data pubblicazione 25/03/2026messaggi di posta elettronica ad esse pervenuti – e dopo averrimarcato che gli odierni ricorrenti avevano provveduto al deposito deimessaggi di notifica in formato digitale solo dopo l’udienza diprecisazione delle conclusioni, la Corte, affermata l’applicabilitàall’impugnazione del Lodo arbitrale dell’art. 348 c.p.c., ha affermato ilprincipio per cui la prova della notifica avvenuta a mezzo postaelettronica può essere fornita solo mediante il deposito dei relativi filesdigitali in formato .eml entro l’udienza di cui all’art. 350 c.p.c.La Corte territoriale ha richiamato il disposto di cui all’art. 9, commi1-bis e 1-ter, Legge n. 53/1994 - nel testo vigente ratione temporis –a mente del quale la prova della notificazione o della comunicazioneeseguite a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 3-bisdella stessa legge n. 53/1994, va fornita con modalità telematiche,salvo il caso in cui ciò non sia possibile - nel qual caso può esserefornita mediante il materiale deposito di una copia su supportoanalogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegatie della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, attestandonela conformità ai documenti informatici da cui sono tratti – chiarendotuttavia che tale ipotesi può operare solo in presenza di una oggettivaimpossibilità e non come mera scelta operativa.La Corte d’appello, infine, ha ulteriormente precisato che:− non assumeva rilievo il fatto che entrambi gli appellati sifossero costituiti senza sollevare contestazioni;− non era ravvisabile una sanatoria della nullità in applicazionedel principio del raggiungimento dello scopo;− parimenti non assumeva rilievo il fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 21 [OSCURATO:PERSONA] si fossero costituite senza sollevarecontestazioni;Sez. S1 - R.G. 21767/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 3 di 8Numero registro generale 21767/2021Numero sezionale 1119/2026Numero di raccolta generale 7150/2026Data pubblicazione 25/03/2026in quanto a rilevare era la necessità di verificare la tempestivitàdell’impugnazione e quindi la sua procedibilità, necessità che prescindedall’atteggiamento della controparte, rilevando non solo per consentireal giudice di accertare la rituale instaurazione del contraddittorio, maanche ai fini della prova della tempestività della costituzione in giudizio.3. Al ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] E [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso [OSCURATO:PERSONA] 21 [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA].4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento per violazionedegli agli artt. 9, commi 1-bis e 1-ter, Legge n. 53/94; 16-bis, D.L. n.179/2012; 348 c.p.c.Come sintetizzato dagli stessi ricorrenti, “ la sentenza impugnata èviziata e va cassata, con rinvio alla Corte di appello, per aver ritenutoche il deposito, contestuale alla costituzione cartacea della parte cheimpugna il lodo, di copia analogica attestata conforme dell’atto diimpugnazione notificato a mezzo PEC, non produca l’effetto di pienaprova della notifica ai sensi degli artt. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n.53/94, e 16-bis, d.l. n. 179/2012, con conseguente improcedibilitàdell’impugnazione ex art. 348 c.p.c. per mancata dimostrazione dellasua notifica e della tempestività della costituzione in giudizio”.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento inSez. S1 - R.G. 21767/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 4 di 8Numero registro generale 21767/2021Numero sezionale 1119/2026Numero di raccolta generale 7150/2026Data pubblicazione 25/03/2026relazione agli artt. 2, comma 6, e 23, comma 2, D. Lgs. n. 82/2005;2719 c.c.; 348 c.p.c.Come sintetizzato dagli stessi ricorrenti, “la sentenza impugnata èviziata e va cassata, con rinvio alla Corte di appello, per aver escluso(in violazione degli artt. 2, comma 6, e 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005(c.a.d.), 2719 c.c. e 348 c.p.c.) che la fattispecie complessa – costituitada: (1) deposito della stampa (con asseverazione di conformità)dell’impugnazione del lodo notificata a mezzo PEC (completa di procurealle liti, relazione di notifica, messaggio di posta elettronica, ricevute diaccettazione e di consegna); e (2) mancato disconoscimento di tutte lealtre parti circa la conformità della stampa agli originali telematicinotificati a mezzo PEC – possa supplire alla ritenuta inidoneitàdell’attestazione del difensore ad attribuire alla stampa analogicavalore di piena prova della notifica a mezzo PEC, con conseguenteimprocedibilità dell’impugnazione ex art. 348 c.p.c. per mancatadimostrazione della sua notifica e della tempestività della costituzionein giudizio”.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento in relazioneagli artt. 3 e 24 Cost.; 348, 350, secondo comma, 359, 182 e 162,primo comma, c.p.c.Come sintetizzato dagli stessi ricorrenti, “la sentenza impugnata èviziata e va cassata con rinvio, sia per avere la Corte di appellodichiarato l’improcedibilità dell’impugnazione del lodo per difetto diregolare (quantunque tempestiva) costituzione dell’impugnante, puravendo omesso di rilevare e segnalare in prima udienza la ritenutairregolarità, così violando l’art. 350, comma 2, c.p.c. e, più a monte,gli artt. 24 e 3 Cost.; sia per avere la Corte di appello, una volta rilevatala (ritenuta) irregolarità della (pur tempestiva) costituzione della parteSez. S1 - R.G. 21767/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 5 di 8Numero registro generale 21767/2021Numero sezionale 1119/2026Numero di raccolta generale 7150/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026impugnante, senz’altro dichiarato improcedibile l’impugnazioneanziché assegnare un termine per la sua regolarizzazione, così violandogli artt. 350, comma 2, 359, 182 e 162, comma 1, c.p.c.”.2. I motivi di ricorso, che vertono tutti sulla medesima questioneinerente alla lamentata erroneità della declaratoria di improcedibilitàdell’appello, possono essere congiuntamente esaminati e si rivelanofondati, nei limiti e per le considerazioni che seguono, intendendoquesta Corte dare continuità all’orientamento espresso anche direcente da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3173 del 2026, la cuimotivazione, anzi, viene qui in significativa parte richiamata.Questa Corte (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6583 del 12/03/2024,seguita da Cass. n. 15028 del 2025 e Cass. n. 24107 del 2025) haaffermato il principio, del tutto condivisibile e che va in questa sedeespressamente ribadito, secondo cui, in caso di notificazionedell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante inmodalità analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicatitelematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione nondetermina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario dellanotifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è ingrado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosiprivilegiare il principio di strumentalità delle forme processuali, senzavuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa ingiudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione dimerito.A tale principio la Corte territoriale non si è attenuta, erroneamenteaffermando l’esistenza di un obbligo di produzione dell’originalenotificato in forma telematica, che invece il sistema normativo nonprevede (si rinvia, per brevità, sul punto, a quanto condivisibilmenteSez. S1 - R.G. 21767/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 6 di 8Numero registro generale 21767/2021Numero sezionale 1119/2026Numero di raccolta generale 7150/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026affermato da Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17711 del 21/06/2023),potendo derivare l’improcedibilità solo da una totale omissione da partedell’appellante dell’onere di produzione della prova della notificazionedel gravame, sia in forma telematica che analogica (Cass. Sez. 3,Ordinanza n. 9269 del 04/04/2023).È da aggiungere che, anche a non voler ritenere che l’ipotesi inrilievo venga a costituire – al più – una mera irregolarità formale, cometale inidonea a rendere l’atto carente dei requisiti formali indispensabiliper il raggiungimento dello scopo (art. 156, secondo comma, c.p.c.),risulterebbe in ogni caso erronea è l’affermazione della Corteterritoriale relativa all’insuscettibilità di sanatoria dell’eventuale vizioper effetto della costituzione dell’appellato che nulla eccepisca (comenella specie si è pacificamente verificato) dovendo ribadirsi quanto giàaffermato da questa stessa Sezione (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n.33601 del 15/11/2022), secondo cui la tempestiva costituzionedell'appellante, con il deposito di copia cartacea dell'atto di appellonotificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematicodell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame ai sensidell'art. 348, comma 1, cod. proc. civ., ma integra una nullità per viziodi forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto.Da ultimo, va affermato che del tutto irrilevante è la circostanza(sottolineata dalla decisione impugnata a pag. 9) che i precedenti diquesta Corte citati nella sentenza impugnata si riferiscano a ipotesi incui il giudizio di legittimità non era (ancora) disciplinato in formatematica.La distinzione, in effetti, non ha alcun pregio, posto che i principi diinterpretazione “ragionata” delle forme del processo e di sanatoria diogni possibile invalidità per il raggiungimento dello scopo dell’attohanno una portata generale, che si applica a qualsivoglia regolaSez. S1 - R.G. 21767/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 7 di 8Numero registro generale 21767/2021Numero sezionale 1119/2026Numero di raccolta generale 7150/2026Data pubblicazione 25/03/2026procedurale, del tutto a prescindere dall’introduzione del processocivile telematico, le cui peculiarità tecnico-informatiche non valgonocerto a stravolgere i cennati principi generali che regolano il processocivile, sin dall’introduzione del codice di rito.3. La sentenza va, dunque, cassata e le parti rinviate alla Corte diappello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà a rinnovareil giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese dellapresente fase di legittimità.Numero registro generale 21767/2021Numero sezionale 1119/2026Numero di raccolta generale 7150/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Oggetto: Appello –[OSCURATO:PERSONA] - Presidente [OSCURATO:PERSONA] mediante PEC –Costituzione medianteSILVIA VITRO’ - Consigliere deposito di copia cartaceacon attestazione –[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] -EsclusionePAOLO CATALLOZZI - ConsigliereUd. 10/03/2026 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 21767/2021 R.G. propostoGI.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore;[OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –contropersona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAntonio Nardone– controricorrente –Numero registro generale 21767/2021Numero sezionale 1119/2026Numero di raccolta generale 7150/2026Data pubblicazione 25/03/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.– intimata –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 132/2021depositata il 18/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] E [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenzadella Corte d’appello di Napoli n. 132/2021, pubblicata in data 18gennaio 2021, la quale, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 21 [OSCURATO:PERSONA], hadichiarato improcedibile l’impugnazione proposta dagli odierniricorrenti avverso il Lodo arbitrale reso in data 30 settembre 2016.2. La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto che dall’esame degli attinon emergesse la prova della notifica del gravame e,conseguentemente, la prova della tempestiva costituzione degli odierniricorrenti.La Corte territoriale ha rilevato che [OSCURATO:SOCIETA] E [OSCURATO:SOCIETA] avevano notificato l’impugnazione con PEC, costituendosituttavia con atti non digitali, avendo depositato copia su supportocartaceo dell’impugnazione e delle ricevute della notifica a mezzo PECcon attestazione di conformità all’originale telematici, omettendoinvece di depositare gli originali digitali o i duplicati informatici.Dopo aver evidenziato che la prova della notifica dell’impugnazionenon poteva essere desunta neppure dalla costituzione delle controparti– non avendo neppure queste ultime provveduto al deposito deiSez. S1 - R.G. 21767/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 2 di 8Numero registro generale 21767/2021Numero sezionale 1119/2026Numero di raccolta generale 7150/2026Data pubblicazione 25/03/2026messaggi di posta elettronica ad esse pervenuti – e dopo averrimarcato che gli odierni ricorrenti avevano provveduto al deposito deimessaggi di notifica in formato digitale solo dopo l’udienza diprecisazione delle conclusioni, la Corte, affermata l’applicabilitàall’impugnazione del Lodo arbitrale dell’art. 348 c.p.c., ha affermato ilprincipio per cui la prova della notifica avvenuta a mezzo postaelettronica può essere fornita solo mediante il deposito dei relativi filesdigitali in formato .eml entro l’udienza di cui all’art. 350 c.p.c.La Corte territoriale ha richiamato il disposto di cui all’art. 9, commi1-bis e 1-ter, Legge n. 53/1994 - nel testo vigente ratione temporis –a mente del quale la prova della notificazione o della comunicazioneeseguite a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 3-bisdella stessa legge n. 53/1994, va fornita con modalità telematiche,salvo il caso in cui ciò non sia possibile - nel qual caso può esserefornita mediante il materiale deposito di una copia su supportoanalogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegatie della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, attestandonela conformità ai documenti informatici da cui sono tratti – chiarendotuttavia che tale ipotesi può operare solo in presenza di una oggettivaimpossibilità e non come mera scelta operativa.La Corte d’appello, infine, ha ulteriormente precisato che:− non assumeva rilievo il fatto che entrambi gli appellati sifossero costituiti senza sollevare contestazioni;− non era ravvisabile una sanatoria della nullità in applicazionedel principio del raggiungimento dello scopo;− parimenti non assumeva rilievo il fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 21 [OSCURATO:PERSONA] si fossero costituite senza sollevarecontestazioni;Sez. S1 - R.G. 21767/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 3 di 8Numero registro generale 21767/2021Numero sezionale 1119/2026Numero di raccolta generale 7150/2026Data pubblicazione 25/03/2026in quanto a rilevare era la necessità di verificare la tempestivitàdell’impugnazione e quindi la sua procedibilità, necessità che prescindedall’atteggiamento della controparte, rilevando non solo per consentireal giudice di accertare la rituale instaurazione del contraddittorio, maanche ai fini della prova della tempestività della costituzione in giudizio.3. Al ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] E [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso [OSCURATO:PERSONA] 21 [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA].4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento per violazionedegli agli artt. 9, commi 1-bis e 1-ter, Legge n. 53/94; 16-bis, D.L. n.179/2012; 348 c.p.c.Come sintetizzato dagli stessi ricorrenti, “ la sentenza impugnata èviziata e va cassata, con rinvio alla Corte di appello, per aver ritenutoche il deposito, contestuale alla costituzione cartacea della parte cheimpugna il lodo, di copia analogica attestata conforme dell’atto diimpugnazione notificato a mezzo PEC, non produca l’effetto di pienaprova della notifica ai sensi degli artt. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n.53/94, e 16-bis, d.l. n. 179/2012, con conseguente improcedibilitàdell’impugnazione ex art. 348 c.p.c. per mancata dimostrazione dellasua notifica e della tempestività della costituzione in giudizio”.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento inSez. S1 - R.G. 21767/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 4 di 8Numero registro generale 21767/2021Numero sezionale 1119/2026Numero di raccolta generale 7150/2026Data pubblicazione 25/03/2026relazione agli artt. 2, comma 6, e 23, comma 2, D. Lgs. n. 82/2005;2719 c.c.; 348 c.p.c.Come sintetizzato dagli stessi ricorrenti, “la sentenza impugnata èviziata e va cassata, con rinvio alla Corte di appello, per aver escluso(in violazione degli artt. 2, comma 6, e 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005(c.a.d.), 2719 c.c. e 348 c.p.c.) che la fattispecie complessa – costituitada: (1) deposito della stampa (con asseverazione di conformità)dell’impugnazione del lodo notificata a mezzo PEC (completa di procurealle liti, relazione di notifica, messaggio di posta elettronica, ricevute diaccettazione e di consegna); e (2) mancato disconoscimento di tutte lealtre parti circa la conformità della stampa agli originali telematicinotificati a mezzo PEC – possa supplire alla ritenuta inidoneitàdell’attestazione del difensore ad attribuire alla stampa analogicavalore di piena prova della notifica a mezzo PEC, con conseguenteimprocedibilità dell’impugnazione ex art. 348 c.p.c. per mancatadimostrazione della sua notifica e della tempestività della costituzionein giudizio”.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento in relazioneagli artt. 3 e 24 Cost.; 348, 350, secondo comma, 359, 182 e 162,primo comma, c.p.c.Come sintetizzato dagli stessi ricorrenti, “la sentenza impugnata èviziata e va cassata con rinvio, sia per avere la Corte di appellodichiarato l’improcedibilità dell’impugnazione del lodo per difetto diregolare (quantunque tempestiva) costituzione dell’impugnante, puravendo omesso di rilevare e segnalare in prima udienza la ritenutairregolarità, così violando l’art. 350, comma 2, c.p.c. e, più a monte,gli artt. 24 e 3 Cost.; sia per avere la Corte di appello, una volta rilevatala (ritenuta) irregolarità della (pur tempestiva) costituzione della parteSez. S1 - R.G. 21767/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 5 di 8Numero registro generale 21767/2021Numero sezionale 1119/2026Numero di raccolta generale 7150/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026impugnante, senz’altro dichiarato improcedibile l’impugnazioneanziché assegnare un termine per la sua regolarizzazione, così violandogli artt. 350, comma 2, 359, 182 e 162, comma 1, c.p.c.”.2. I motivi di ricorso, che vertono tutti sulla medesima questioneinerente alla lamentata erroneità della declaratoria di improcedibilitàdell’appello, possono essere congiuntamente esaminati e si rivelanofondati, nei limiti e per le considerazioni che seguono, intendendoquesta Corte dare continuità all’orientamento espresso anche direcente da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3173 del 2026, la cuimotivazione, anzi, viene qui in significativa parte richiamata.Questa Corte (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6583 del 12/03/2024,seguita da Cass. n. 15028 del 2025 e Cass. n. 24107 del 2025) haaffermato il principio, del tutto condivisibile e che va in questa sedeespressamente ribadito, secondo cui, in caso di notificazionedell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante inmodalità analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicatitelematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione nondetermina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario dellanotifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è ingrado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosiprivilegiare il principio di strumentalità delle forme processuali, senzavuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa ingiudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione dimerito.A tale principio la Corte territoriale non si è attenuta, erroneamenteaffermando l’esistenza di un obbligo di produzione dell’originalenotificato in forma telematica, che invece il sistema normativo nonprevede (si rinvia, per brevità, sul punto, a quanto condivisibilmenteSez. S1 - R.G. 21767/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 6 di 8Numero registro generale 21767/2021Numero sezionale 1119/2026Numero di raccolta generale 7150/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026affermato da Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17711 del 21/06/2023),potendo derivare l’improcedibilità solo da una totale omissione da partedell’appellante dell’onere di produzione della prova della notificazionedel gravame, sia in forma telematica che analogica (Cass. Sez. 3,Ordinanza n. 9269 del 04/04/2023).È da aggiungere che, anche a non voler ritenere che l’ipotesi inrilievo venga a costituire – al più – una mera irregolarità formale, cometale inidonea a rendere l’atto carente dei requisiti formali indispensabiliper il raggiungimento dello scopo (art. 156, secondo comma, c.p.c.),risulterebbe in ogni caso erronea è l’affermazione della Corteterritoriale relativa all’insuscettibilità di sanatoria dell’eventuale vizioper effetto della costituzione dell’appellato che nulla eccepisca (comenella specie si è pacificamente verificato) dovendo ribadirsi quanto giàaffermato da questa stessa Sezione (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n.33601 del 15/11/2022), secondo cui la tempestiva costituzionedell'appellante, con il deposito di copia cartacea dell'atto di appellonotificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematicodell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame ai sensidell'art. 348, comma 1, cod. proc. civ., ma integra una nullità per viziodi forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto.Da ultimo, va affermato che del tutto irrilevante è la circostanza(sottolineata dalla decisione impugnata a pag. 9) che i precedenti diquesta Corte citati nella sentenza impugnata si riferiscano a ipotesi incui il giudizio di legittimità non era (ancora) disciplinato in formatematica.La distinzione, in effetti, non ha alcun pregio, posto che i principi diinterpretazione “ragionata” delle forme del processo e di sanatoria diogni possibile invalidità per il raggiungimento dello scopo dell’attohanno una portata generale, che si applica a qualsivoglia regolaSez. S1 - R.G. 21767/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 7 di 8Numero registro generale 21767/2021Numero sezionale 1119/2026Numero di raccolta generale 7150/2026Data pubblicazione 25/03/2026procedurale, del tutto a prescindere dall’introduzione del processocivile telematico, le cui peculiarità tecnico-informatiche non valgonocerto a stravolgere i cennati principi generali che regolano il processocivile, sin dall’introduzione del codice di rito.3. La sentenza va, dunque, cassata e le parti rinviate alla Corte diappello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà a rinnovareil giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese dellapresente fase di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizioneCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 marzo 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez. S1 - R.G. 21767/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 8 di 8P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizioneCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 marzo 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez. S1 - R.G. 21767/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 8 di 8
Sentenza Cassazione n. 07150/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris