CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05067/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria della difesa in data 31 dicembre 2024 con cui si insiste nell'accoglimento del ricorso; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al contestato delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato la condotta posta in essere dal ricorrente all'atto del controllo ed il dato qualitativo e quantitativo della sostanza stupefacente del tipo eroina che portava con sé e gettava durante la fuga in auto dal finestrino, motivazione adeguata anche in ragione del contenuto del motivo di gravame quasi esclusivamente teso a negare la paternità dello stupefacente rinvenuto; rilevato che manifestamente infondato risulta il secondo motivo con cui si censura l'integrazione della resistenza a pubblico ufficiale, avendo la Corte territoriale evidenziato le ragioni che avevano portato a ritenere che il ricorrente si fosse avveduto di essere inseguito dalla pattuglia dei Carabinieri che tentava di far uscire di strada, per poi disfarsi dell'involucro - recuperato - contenente sostanza stupefacente del tipo eroina; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i