CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 51059/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Genova, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Genova - sezione per il riesame - ha rigettato la richiesta di riesame nei confronti dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova del 28 giugno 2023, che aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di partecipazione a un'associazione dedita al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74, commi 1-2-4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 21) e per plurimi reati fine di cessione di stupefacenti di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. cit. (capi 7, 8, 12, 13). Al capo 21) è contestato il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 nei confronti di numerosi indagati, con attribuzione dei singoli ruoli da essi rivestiti all'interno di una stabile struttura organizzativa, finalizzata all'acquisto, trasporto, detenzione e cessione di cocaina e hashish nel territorio delle province di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Genova e diretta da [OSCURATO:PERSONA], con la partecipazione - fra gli altri - di [OSCURATO:PERSONA], quale uomo di fiducia del capo nonché incaricato di custodire apprezzabili quantitativi di sostanza stupefacente e rilevanti somme di denaro. A [OSCURATO:PERSONA] sono poi contestati quattro reati-fine di detenzione a fini di cessione di considerevoli quantitativi di cocaina e hashish. Il Tribunale narrava le vicende concernenti l'esistenza e le modalità operative dell'associazione, del suo capo e dei partecipi, sulla base degli esiti investigativi risultanti da captazioni telefoniche e ambientali, dall'analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza, dai servizi di osservazione e controllo a distanza, compendiati nelle informative di polizia giudiziaria, che consentivano di ricostruire il quadro indiziario sopra sinteticamente descritto. Circa la specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA] - pur non essendo motivo di doglianza il requisito della gravità indiziaria - il Tribunale ne evidenziava, alla stregua della consistenza probatoria degli acquisiti elementi investigativi, il ruolo di fiduciario del capo, che si metteva a disposizione per la custodia della sostanza stupefacente e del denaro, svolgendo anche in un'occasione il ruolo di corriere trasportando la droga in un veicolo dotato di doppio fondo. Quanto alle esigenze cautelari, la presunzione di sussistenza del pericolo di recidivanza e di esclusiva adeguatezza della misura custodiale in carcere non era superata dall'eventuale stato detentivo dell'indagato, né dal mero decorso di un lasso temporale, in ragione delle concrete manifestazioni di partecipazione al sodalizio criminoso. Il Tribunale riteneva, infatti, che il grado di inserimento dell'indagato nello specifico settore criminoso, l'utilizzo di telefoni criptati per eludere le intercettazioni, l'assenza di stabile attività lavorativa (stante la scadenza assai prossima del contratto di lavoro) evidenziassero la sussistenza di un elevato e attuale rischio di reiterazione delle condotte criminose. Riteneva pertanto la misura di massimo grado come l'unica in grado di fronteggiare le descritte esigenze di cautela in relazione al peculiare ruolo di custode di droga e denaro ricoperto dal medesimo.2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, denunziando con un unico e articolato motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza e attualità delle esigenze cautelari. Evidenziava in tal senso che l'indagato era stato attinto, nell'agosto del 2022, da ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 73, comma 4, 80, comma 2, d.P.R. 309/90, 23, comma 4, I. 18 aprile 1975, n. 110, 648 cod. pen., 2 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895 / nell'ambito di diverso procedimento iscritto presso la Procura di [OSCURATO:PERSONA], con cui gli era stata applicata dapprima la custodia in carcere, poi sostituita con la più lieve misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, cui aveva fatto seguito anche l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa. Sottolineava quindi che, risalendo i fatti di reato contestati nel procedimento in esame ad epoca risalente rispetto a quelli oggetto della ordinanza citata, che a loro volta si pongono in evidente continuazione con quelli per cui oggi vi è ricorso, il Giudice del riesame avrebbe erroneamente valutato l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, già ritenute affievolite dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], tanto più che non era stata segnalata alcuna violazione alle prescrizioni imposte. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono per un verso aspecifici e per altro verso manifestamente infondati. 2. L'apparato argonnentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento, nell'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità. Ciò anche con riferimento al reato associativo, per il quale, anche se (trattandosi di reato fra quelli di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della misura della custodia in carcere, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautela ri Orbene, il Tribunale del riesame, con motivazione congrua e logicamente ineccepibile, ha rimarcato l'irrilevanza sia dell'eventuale, perdurante stato detentivo dell'indagato che del mero decorso di un lasso temporale - peraltro assai modesto dal momento che il reato associativo è contestato dal 2021 in permanenza e che i reati fine si collocano tutti fra aprile e giugno 2022 - fra i fatti contestati e accertati e l'adozione della misura coercitiva, sul rilievo del verosimile stabile inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nel circuito criminale del traffico di stupefacenti, desumibile dalla posizione di "uomo di fiducia" del capo [OSCURATO:PERSONA] in seno all'associazione dedita al narcotraffico, dall'utilizzo di telefoni criptati per eludere le intercettazioni, dalla pluralità e sistematicità degli episodi di detenzione a fini di cessione di quantitativi importanti di sostanze stupefacenti di diverso tipo (cocaina e hashish), dall'assenza di stabile attività lavorativa. Le argomentazioni difensive circa la misura più lieve applicata nell'ambito della diversa ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sono inconferenti, dal momento che riguardano fatti diversi, emersi a seguito dell'arresto in flagranza del 3 agosto 2022, allorché nell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] venivano rinvenuti 44 panetti di hashish del peso complessivo loraodi 27 kg., una pistola calibro 7,65 con matricola illeggibile, munita di silenziatore, e 113 proiettili del medesimo calibro. I reati oggetto del procedimento in esame dimostrano piuttosto la ben più ampia caratura criminale del soggetto, tanto che, oltre alla fattispecie associativa per la quale vale la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sono in contestazione altri importanti reati di detenzione al fine di cessione di sostanze diversificate. Quanto al lasso cronologico che separa l'adozione del provvedimento restrittivo dai fatti (peraltro, come già osservato, modesto), va ricordato che l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non devono essere concettualmente confuse con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217). A fronte delle argomentazioni del giudice del riesame, dunque, le censure introdotte con il motivo di impugnazione appaiono meramente enunciative ed inidonee ad intaccare la logica e l'efficacia della motivazione, risolvendosi nella mera riproposizione delle richieste presentate al Tribunale del riesame senza effettivo confronto con la motivazione resa nell'ordinanza. Di talché, anche per questo profilo, non può consentirsi alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione all'apprezzamento fattuale compiuto dal giudice del merito cautelare. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare a favore della Cassa delle ammende una somma che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria p