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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 24838/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione degli artt. 131-bis cod. pen. e 4

I. n. 110 del 1975, che contestano il mancato riconoscimento della panicolare tenuità del fatto nel caso in esame, sono riproduttive di violazioni di legge già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Caltagirone in composizione monocratica.

Nella sentenza impugnata, invero, si evidenzia che: - l'imputato teneva, con lama aperta e pronto all'uso nella sua immediata disponibilità (nel portaoggetti vicino alla leva del cambio), il coltello oggetto di imputazione; - tali circostanze non consentono di riconoscere la richiesta non punibilità ex art.131-bis cod. pen., ma di ravvisare una condotta cosciente e volontaria atta a generare un elevato grado di pericolo che non consente di ritenere l'esiguità del fatto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione degli artt. 131-bis cod. pen. e 4 I. n. 110 del 1975, che contestano il mancato riconoscimento della panicolare tenuità del fatto nel caso in esame, sono riproduttive di violazioni di legge già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Caltagirone in composizione monocratica. Nella sentenza impugnata, invero, si evidenzia che: - l'imputato teneva, con lama aperta e pronto all'uso nella sua immediata disponibilità (nel portaoggetti vicino alla leva del cambio), il coltello oggetto di imputazione; - tali circostanze non consentono di riconoscere la richiesta non punibilità ex art.131-bis cod. pen., ma di ravvisare una condotta cosciente e volontaria atta a generare un elevato grado di pericolo che non consente di ritenere l'esiguità del fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2022.
Sentenza Cassazione n. 24838/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris