CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2022
Cassazione n. 49661/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10/05/2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pavia; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]! Tribunale di Pavia ha applicato la pena di sei mesi di reclusione nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali volontarie e minaccia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo. 3. Il 6/09/2022 è pervenuta rinuncia all'impugnazione.4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 30 settembre 2022.