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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 23965/2022

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seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15 aprile 2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006, espone censure prive di specificità e comunque diverse da quelle consentite, perché deduce, in particolare, il mancato accertamento in ordine alla capacità del ricorrente di comprendere se i rifiuti trasportati erano pericolosi, senza tenere conto della natura colposa dell'illecito e dei rilievi della sentenza impugnata sull'onere di informarsi diligentemente prima di intraprendere l'attività svolta; Considerato che il secondo motivo del ricorso di ionathan Bonura, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, espone censure diverse da quelle consentite, perché, nella sostanza, chiede una diversa valutazione in ordine a tale profilo, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata la quale ha valorizzato sia la gravità del fatto in concreto sia i molteplici precedenti penali; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006, espone censure prive di specificità e comunque diverse da quelle consentite, perché deduce, in particolare, il mancato accertamento in ordine alla buona fede del ricorrente, senza tenere conto della natura colposa del reato e dei rilievi della sentenza impugnata sull'onere di informarsi diligentemente prima di cooperare con Bonura, accompagnandolo e mettendogli a disposizione un veicolo per il trasporto dei rifiuti, anche per l'evidente natura pericolosa del materiale trasportato, contenente anche olii ed altri liquidi; Considerato che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, espone censure diverse da quelle consentite, per le medesime ragioni indicate con riguardo al secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato, pertanto, che i due ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. MI.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15 aprile 2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006, espone censure prive di specificità e comunque diverse da quelle consentite, perché deduce, in particolare, il mancato accertamento in ordine alla capacità del ricorrente di comprendere se i rifiuti trasportati erano pericolosi, senza tenere conto della natura colposa dell'illecito e dei rilievi della sentenza impugnata sull'onere di informarsi diligentemente prima di intraprendere l'attività svolta; Considerato che il secondo motivo del ricorso di ionathan Bonura, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, espone censure diverse da quelle consentite, perché, nella sostanza, chiede una diversa valutazione in ordine a tale profilo, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata la quale ha valorizzato sia la gravità del fatto in concreto sia i molteplici precedenti penali; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006, espone censure prive di specificità e comunque diverse da quelle consentite, perché deduce, in particolare, il mancato accertamento in ordine alla buona fede del ricorrente, senza tenere conto della natura colposa del reato e dei rilievi della sentenza impugnata sull'onere di informarsi diligentemente prima di cooperare con Bonura, accompagnandolo e mettendogli a disposizione un veicolo per il trasporto dei rifiuti, anche per l'evidente natura pericolosa del materiale trasportato, contenente anche olii ed altri liquidi; Considerato che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, espone censure diverse da quelle consentite, per le medesime ragioni indicate con riguardo al secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato, pertanto, che i due ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. MI. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere esten
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