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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01760/2023

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14250-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3685/29/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 19/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 14250 sez.

MT - ud. 14-12-2022 -2- Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrate, denunciando violazione degli artt.132 c.p.c. e 36 d.lgs.546/92 e, in subordine, violazione degli artt.53 Cost., 37 bis e 39, comma 11, lett. d) d.P.R. 600/73, 54 d.P.R. 633/1972 e 2697, 2727, 2729 c.c., ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Puglia, in causa su avviso di accertamento emesso da essa ricorrente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. per il recupero a tassazione, ai fini IRAP del 2005 e 2006, di costi connessi alla locazione -ritenuta parte di un'operazione finalizzata al solo scopo di un indebito risparmio di imposta- di un immobile di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] srl, ha rigettato l'appello proposto da essa ricorrente contro la sentenza di primo grado di accoglimento dell'originario ricorso;

2. la contribuente ha depositato controricorso;

3. in data 23 novembre 2022, la contribuente ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 5 della 1.130 del 2022; 4.in considerazione dell'istanza devesi rinviare la causa a nuovo ruolo; P.Q.M. la Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia nuovo ruolo innanzi alla sezione tributaria.

Così deciso in Roma il 14 dicembre 2022, mediante modalità da remoto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14250-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3685/29/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 19/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 14250 sez. MT - ud. 14-12-2022 -2- Premesso che: 1. l'Agenzia delle Entrate, denunciando violazione degli artt.132 c.p.c. e 36 d.lgs.546/92 e, in subordine, violazione degli artt.53 Cost., 37 bis e 39, comma 11, lett. d) d.P.R. 600/73, 54 d.P.R. 633/1972 e 2697, 2727, 2729 c.c., ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Puglia, in causa su avviso di accertamento emesso da essa ricorrente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. per il recupero a tassazione, ai fini IRAP del 2005 e 2006, di costi connessi alla locazione -ritenuta parte di un'operazione finalizzata al solo scopo di un indebito risparmio di imposta- di un immobile di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] srl, ha rigettato l'appello proposto da essa ricorrente contro la sentenza di primo grado di accoglimento dell'originario ricorso; 2. la contribuente ha depositato controricorso; 3. in data 23 novembre 2022, la contribuente ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 5 della 1.130 del 2022; 4.in considerazione dell'istanza devesi rinviare la causa a nuovo ruolo; P.Q.M. la Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia nuovo ruolo innanzi alla sezione tributaria. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2022, mediante modalità da remoto.
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