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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18083/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato di ricettazione nella fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che a tale riguardo deve ribadirsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); ritenuto che le medesime considerazioni devono svolgersi anche con riguardo al secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., dovendosi al riguardo ritenere adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dalla norma, laddove risulti evidentemente decisivo (cfr. Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01); che invero la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha congruamente rilevato come nel caso di specie non sussistano i presupposti per l'operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, in ragione del rilevante valore economico del veicolo oggetto di ricettazione (si veda pagina 4 della sentenza impugnata); ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare, non è consentito dalla legge in questa sede ed è manifestamente infondato, dovendo al riguardo ribadirsi come l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisca un accertamento di fatto, non sindacabile in sede dilegittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, come nel caso di specie (cfr. Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716 - 01); che, invero, i giudici di appello hanno congruamente esplicitato le ragioni del diniego della sostituzione richiesta, facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo cui in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (cfr. Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 - 01 - si veda pagina 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MAferiziu L.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato di ricettazione nella fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che a tale riguardo deve ribadirsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); ritenuto che le medesime considerazioni devono svolgersi anche con riguardo al secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., dovendosi al riguardo ritenere adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dalla norma, laddove risulti evidentemente decisivo (cfr. Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01); che invero la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha congruamente rilevato come nel caso di specie non sussistano i presupposti per l'operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, in ragione del rilevante valore economico del veicolo oggetto di ricettazione (si veda pagina 4 della sentenza impugnata); ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare, non è consentito dalla legge in questa sede ed è manifestamente infondato, dovendo al riguardo ribadirsi come l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisca un accertamento di fatto, non sindacabile in sede dilegittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, come nel caso di specie (cfr. Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716 - 01); che, invero, i giudici di appello hanno congruamente esplicitato le ragioni del diniego della sostituzione richiesta, facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo cui in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (cfr. Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 - 01 - si veda pagina 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MAferiziu L.
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