CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12635/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2018 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 10/11/2010 con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunciando, con un unico motivo di annullamento, il vizio di difetto di motivazione, in quanto la Corte di appello non si sarebbe confrontatacon le specifiche censure dedotte con l'atto di appello, limitandosi a ripetere pedissequamente la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La difesa ha dedotto che la Corte di appello non si è confrontata con le censure dedotte con l'atto di impugnazione relative, in particolare, all'individuazione dell'imputato, che non sarebbe stata compiuta in termini di certezza, e al notevole lasso di tempo intercorso tra il presunto incontro tra il ricorrente e la polizia giudiziaria sulla pubblica via e il momento in cui è stato effettuato il controllo nel luogo ove costui si trovava ristretto agli arresti domiciliari. Tali censure non colgono nel segno. Il provvedimento impugnato, con argomentazione logica e immune da vizi, ha ritenuto dimostrata la responsabilità del ricorrente sulla base della testimonianza del teste di polizia giudiziaria che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, ha riferito, in maniera attendibile e senza incertezze, di avere riconosciuto nell'imputato, all'epoca sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, il soggetto che, alla guida di una Vespa, transitava sulla pubblica via, mentre era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. La Corte di Appello, inoltre, ha evidenziato una serie di elementi che rendono attendibile tale deposizione, quali la buona illuminazione della zona, la previa conoscenza dell'imputato da parte del teste, la vicinanza del domicilio del ricorrente rispetto al luogo nel quale era stato notato e la disponibilità di una Vespa dello stesso tipo di quella alla guida della quale era stato osservato. 3. Occorre, tuttavia, rilevare che il reato, commesso il 21/05/2010, si è prescritto il 7/10/2018 (tenuto conto del periodo di sospensione del corso della prescrizione, di dieci mesi e sedici giorni), ossia dopo l'emissione della sentenza di secondo grado (20/02/2018). La causa di estinzione del reato va rilevata d'ufficio in questa sede, in quanto solo l'inammissibilità del ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non 2punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. e, in particolare, la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01). La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio per essere il reato ascritto all'imputato estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M