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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 30563/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

COOP. avverso il decreto del 26/10/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con il decreto di cui in epigrafe il tribunale di Brescia, sezione misure di prevenzione, rigettava, nell'ambito della formazione dello stato passivo, ex art. 59, d.lgs. n. 159 del 2001, l'opposizione della "[OSCURATO:PERSONA] e Mantovana di [OSCURATO:PERSONA] - Soc.

Coop", volta a far valere l'ammissione allo stato passivo dei crediti residui privilegiati derivati da due mutui, vantati nei confronti del proposto [OSCURATO:PERSONA] e della società "Immobiliare [OSCURATO:PERSONA]", a quest'ultimo riconducibile, per complessivi euro 670.546,36, ritenendo il difetto delle condizioni cui l'art. 52, d.lgs. n. 159 del 2011 subordina il riconoscimento dei diritti di credito dei terzi in buona fede.

2. Avverso il decreto del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la "[OSCURATO:PERSONA] e Mantovana di [OSCURATO:PERSONA] - Soc.

Coop", lamentando violazione di legge, con riferimento all'art. 52, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, in punto sia di strumentalità del credito, che di buona fede e incolpevole affidamento.

Quanto al primo profilo, la ricorrente rileva la mancata dimostrazione che le somme avute in mutuo dalla società "SGM" siano state utilizzate per gli scopi illeciti del Marchio.

Osserva, al riguardo, il terzo interessato ricorrente che la propria pretesa attiene a un debito residuo, dopo la transazione intervenuta nel dicembre del 2014, relativo a due mutui fondiari erogati di volta in volta solo a fronte dei vari stati di avanzamento lavori, alla società riconducibile al proposto, per cui le somme erogate sono state direttamente e strettamente finalizzate alla realizzazione edilizie costituenti oggetto degli indicati mutui fondiari, poste in essere dalla società gestita dal proposto a mezzo di cantieri reali e attivi.

Le somme di denaro che compongono il debito residuo trovano, pertanto, la loro giustificazione nel titolo costituito dalla transazione intervenuta il 22 dicembre del 2014 con la suddetta "SGM", finalizzata al rientro del debito residuo, e provengono direttamente dai terzi locatari degli appartamenti dati in locazione, non dal proposto, nei cui . confronti è stata pronunciata dalla corte di appello di Brescia sentenza, divenuta irrevocabile dal 2014, per il delitto di usura, ma dalla società.

La ricorrente, oltre alla mancanza di strumentalità dei mutui rispetto alle attività criminose del proposto, contesta anche il valore delle circostanze addotte dal tribunale a sostegno della ritenuta mancanza di buona fede da parte dell'istituto di credito, denunciando, infine, la mancanza di motivazione in ordine al concorrente presupposto dell'incolpevole affidamento.

3. Con requisitoria del 23.3.2022 il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga rigettato.

4. Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni.

5. Va preliminarmente rilevato che in materia di misure di prevenzione patrimoniali, per escludere l'ammissione allo stato passivo di un credito sorto, come nel caso in esame, anteriormente al sequestro di prevenzione, il tribunale è tenuto a fornire analitica dimostrazione che il credito è strumentale all'attività illecita del soggetto pericoloso o a quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, salvo che, una volta dimostrato tale nesso, il creditore non provi di averlo ignorato in buona fede (cfr. Cass., Sez. 6, n. 55715 del 22.11.2017, Rv. 272232).

Tale orientamento si pone in piena continuità con quanto affermato in passato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che, con una serie di uniformi arresti, aveva affermato il principio secondo cui in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il terzo titolare di un diritto di garanzia reale sul bene confiscato che intenda ottenere l'accertamento e l'ammissione del proprio credito nell'ambito del procedimento di prevenzione ai sensi dell'art. 2 ter,

I. 31 maggio 1965 n. 575, ha l'onere di provare sia la costituzione del titolo con atto di data certa antecedente al sequestro sia la propria estraneità all'attività illecita del proposto da cui ha obiettivamente tratto vantaggio (cfr Cass., Sez. 6, n. 7136 del 3.12.2015, "[OSCURATO:PERSONA]", Rv. 266102).

Al tempo stesso nell'interpretare il significato della disposizione di cui all'art. 52, co. 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con cui il Legislatore ha subordinato il riconoscimento del diritto di credito del terzo interessato, per l'appunto, alla condizione "che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento", la giurisprudenza di legittimità si è ormai attestata sul prevalente e condivisibile approdo interpretativo, secondo cui la buona fede va intesa come affidamento incolpevole, dovendosi considerare i due termini alla stregua di un'endiadi (cfr. Cass., Sez. 2, n. 38821 del 28.3.2017, Rv. 271181; Cass., Sez. 2, n. 38821 del 1.7.2015, Rv. 264831; Cass., Sez. 2, n. 7694 del 11.2.2016, Rv. 266204).

Nel precisare, poi, il contenuto della buona fede, la cui sussistenza compete al terzo interessato dimostrare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che incombe a quest'ultimo provare l'estraneità, al momento di costituzione del diritto in suo favore, a qualsiasi collusione o compartecipazione all'attività criminosa e un errore scusabile sulla situazione apparente del debitore; terzo interessato che, pertanto, dunque, è tenuto ad un atteggiamento prudente e diligente prima di concludere l'operazione negoziale da cui sorge il suo diritto di credito (cfr. Cass., Sez. 1, n. 51467 del 14.6.2017, Rv. 271842; Cass., Sez. 6, n. 25505 del 2.3.2017, Rv. 270028).

Si è così affermato che, in tema di misure di prevenzione reali, la sussistenza della buona fede del terzo creditore va verificata con riferimento sia al momento dell'affidamento che al momento dell'eventuale rinnovo, ampliamento o rimodulazione delle linee di credito, essendo necessario che questi, adoperando la diligenza del buon padre di famiglia, abbia proceduto all'analisi globale dell'attività d'impresa del debitore e alla valutazione di attendibilità delle scritture contabili e delle poste di bilancio (cfr. Cass., Sez. 2, n. 41016 del 21.2.2018, Rv. 274807).

Orbene il tribunale di Brescia ha reso una motivazione assolutamente conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia.

Con riferimento al profilo della strumentalità del credito erogato rispetto all'attività illecita del proposto, la motivazione del provvedimento oggetto di ricorso appare del tutto immune da vizi, avendo il giudice di merito evidenziato come attraverso l'erogazione, dal 2007 al 2008 e dal 2009 al 2010, delle somme concesse in prestito con i due mutui stipulati il 21.12.2006 e il 12.12.2008, sia stata finanziata una società, la "SGM", riconducibile al proposto, in cui confluivano i proventi dell'attività di usura a quest'ultimo addebitata.

In relazione al Marchio, infatti, è stata riscontrata una pericolosità sociale, di tipo generico, ex art. 1, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento al periodo dal 2003/2004 sino al 2013 e, relativamente al successivo biennio 2013-2015, di tipo qualificato ex art. 4, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011.

Come rilevato dal tribunale, ai fini del giudizio di pericolosità generica, è stato accertato che il proposto si è reso responsabile del reato di usura aggravata, commesso da gennaio a ottobre del 2006, circostanza riconosciuta dalla stessa ricorrente.

Nel decreto di confisca, inoltre, osserva il tribunale, attraverso una puntuale ricostruzione dei redditi e del patrimonio del Marchio, è stata evidenziata una "rilevantissima sproporzione tra i redditi di quest'ultimo da un lato e i beni acquisiti e le ingenti uscite dal suo patrimonio, per tutto l'arco temporale sopra indicato, accertando la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto che vive abitualmente con i proventi di attività delittuosa, sottolineandosi, altresì, come la "SGM", di cui il proposto all'epoca del sequestro era legale rappresentate e socio al 95%, fosse destinataria di "una pedissequa e ininterrotta attività di finanziamento incoerente con i profili reddituale ufficialmente dichiarati dal Marchio.

La decisione del tribunale appare, pertanto, del tutto in linea con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che ha escluso la buona fede degli istituti bancari che avevano concesso dei mutui ipotecari ai proposti in presenza di un'evidente sproporzione tra i loro redditi leciti ed il valore degli immobili acquisiti in garanzia, senza alcuna valutazione del merito del credito, utilizzato dai proposti per mimetizzare l'illecita provenienza delle loro risorse e l'esercizio, anche in forma associativa, di attività usurarie, reputando, a tal fine, irrilevante la circostanza della capienza dell'ipoteca iscritta rispetto all'importo del mutuo (cfr. la già citata Cass., Sez. 6, n. 7136 del 3.12.2015, "[OSCURATO:PERSONA]", Rv. 266102); ovvero che ha ravvisato il nesso di strumentalità nel finanziamento di società utilizzate per mimetizzare l'illecita provenienza delle risorse (cfr. Cass., Sez. 5, n. 46711 del 3.10.2016, Rv. 68418).

Lo stesso dicasi in ordine al requisito della buona fede.

Con ampia e diffusa motivazione il giudice di merito ha evidenziato: 1) la lacunosità dell'istruttoria svolta dall'istituto di credito per l'apertura delle citate linee di credito e per le erogazioni di volta in volta operate, caratterizzata dalla mancata acquisizione dei bilanci della società e dall'assenza di una valutazione adeguata degli stessi, "che avrebbe consentito di verificare il merito creditizio della società, l'andamento economico della stessa e i citati finanziamenti anomali, provenienti da un socio, tanto più persona fisica, imponendo correlativamente un serio riscontro - totalmente omesso - sulla solidità patrimoniale e reddituale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, tra l'altro, già in virtù delle sue cariche e partecipazioni societarie si dimostrava come il reale dominius dell'azienda societaria" ed era, inoltre, già noto all'istituto di credito, presso il quale aveva acceso conti correnti personali; 2) analoghe lacune anche nell'istruttoria relativa alla concessione del secondo mutuo, caratterizzata da giudizi negativi sull'affidabilità economica, patrimoniale e finanziaria della "SGM"; 3) la scelta della ricorrente di acquisire, a ulteriore garanzia del prestito, "una fideiussione da parte di [OSCURATO:PERSONA]", che "non risulta documentalmente supportata da alcuna indagine sui redditi e sul patrimonio di quest'ultimo, nonostante...la Banca avesse appreso delle vicende giudiziarie in cui questi era incorso, compresa la misura cautelare dell'arresto e la relativa revoca, fatti appunto menzionati nella stessa istruttoria in atti"; 4) la mancata dimostrazione, con riferimento all'arco temporale dei due mutui, della puntuale osservanza da parte dell'istituto di credito, della normativa antiriciclaggio, in relazione ai concreti rapporti bancari in esame.

Anche in questo caso la decisione del tribunale trova conforto negli arresti in precedenza evidenziati della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione sulla buona fede del terzo interessato.

I rilievi svolti dalla ricorrente, dunque, non colgono nel segno, apparendo, con particolare riferimento a quelli articolati con il secondo motivo di ricorso anche generici e di natura meramente fattuale, senza che sia stato colto il punto nodale affrontato esaustivamente dal tribunale: il mancato rispetto degli obblighi di diligenza per l'incompletezza dell'istruttoria o la non corretta valutazione del merito creditizio evidenziati dalla corte di appello, non rilevano di per sé, ma in quanto hanno determinato la mancata verifica del nesso di strumentalità del credito concesso, rispetto all'attività illecita del proposto (cfr. Cass., Sez. 5, n. 12772 del 5.2.2020, Rv. 279024).

6. Al rigetto, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. COOP. avverso il decreto del 26/10/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con il decreto di cui in epigrafe il tribunale di Brescia, sezione misure di prevenzione, rigettava, nell'ambito della formazione dello stato passivo, ex art. 59, d.lgs. n. 159 del 2001, l'opposizione della "[OSCURATO:PERSONA] e Mantovana di [OSCURATO:PERSONA] - Soc. Coop", volta a far valere l'ammissione allo stato passivo dei crediti residui privilegiati derivati da due mutui, vantati nei confronti del proposto [OSCURATO:PERSONA] e della società "Immobiliare [OSCURATO:PERSONA]", a quest'ultimo riconducibile, per complessivi euro 670.546,36, ritenendo il difetto delle condizioni cui l'art. 52, d.lgs. n. 159 del 2011 subordina il riconoscimento dei diritti di credito dei terzi in buona fede. 2. Avverso il decreto del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la "[OSCURATO:PERSONA] e Mantovana di [OSCURATO:PERSONA] - Soc. Coop", lamentando violazione di legge, con riferimento all'art. 52, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, in punto sia di strumentalità del credito, che di buona fede e incolpevole affidamento. Quanto al primo profilo, la ricorrente rileva la mancata dimostrazione che le somme avute in mutuo dalla società "SGM" siano state utilizzate per gli scopi illeciti del Marchio. Osserva, al riguardo, il terzo interessato ricorrente che la propria pretesa attiene a un debito residuo, dopo la transazione intervenuta nel dicembre del 2014, relativo a due mutui fondiari erogati di volta in volta solo a fronte dei vari stati di avanzamento lavori, alla società riconducibile al proposto, per cui le somme erogate sono state direttamente e strettamente finalizzate alla realizzazione edilizie costituenti oggetto degli indicati mutui fondiari, poste in essere dalla società gestita dal proposto a mezzo di cantieri reali e attivi. Le somme di denaro che compongono il debito residuo trovano, pertanto, la loro giustificazione nel titolo costituito dalla transazione intervenuta il 22 dicembre del 2014 con la suddetta "SGM", finalizzata al rientro del debito residuo, e provengono direttamente dai terzi locatari degli appartamenti dati in locazione, non dal proposto, nei cui . confronti è stata pronunciata dalla corte di appello di Brescia sentenza, divenuta irrevocabile dal 2014, per il delitto di usura, ma dalla società. La ricorrente, oltre alla mancanza di strumentalità dei mutui rispetto alle attività criminose del proposto, contesta anche il valore delle circostanze addotte dal tribunale a sostegno della ritenuta mancanza di buona fede da parte dell'istituto di credito, denunciando, infine, la mancanza di motivazione in ordine al concorrente presupposto dell'incolpevole affidamento. 3. Con requisitoria del 23.3.2022 il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga rigettato. 4. Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni. 5. Va preliminarmente rilevato che in materia di misure di prevenzione patrimoniali, per escludere l'ammissione allo stato passivo di un credito sorto, come nel caso in esame, anteriormente al sequestro di prevenzione, il tribunale è tenuto a fornire analitica dimostrazione che il credito è strumentale all'attività illecita del soggetto pericoloso o a quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, salvo che, una volta dimostrato tale nesso, il creditore non provi di averlo ignorato in buona fede (cfr. Cass., Sez. 6, n. 55715 del 22.11.2017, Rv. 272232). Tale orientamento si pone in piena continuità con quanto affermato in passato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che, con una serie di uniformi arresti, aveva affermato il principio secondo cui in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il terzo titolare di un diritto di garanzia reale sul bene confiscato che intenda ottenere l'accertamento e l'ammissione del proprio credito nell'ambito del procedimento di prevenzione ai sensi dell'art. 2 ter, I. 31 maggio 1965 n. 575, ha l'onere di provare sia la costituzione del titolo con atto di data certa antecedente al sequestro sia la propria estraneità all'attività illecita del proposto da cui ha obiettivamente tratto vantaggio (cfr Cass., Sez. 6, n. 7136 del 3.12.2015, "[OSCURATO:PERSONA]", Rv. 266102). Al tempo stesso nell'interpretare il significato della disposizione di cui all'art. 52, co. 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con cui il Legislatore ha subordinato il riconoscimento del diritto di credito del terzo interessato, per l'appunto, alla condizione "che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento", la giurisprudenza di legittimità si è ormai attestata sul prevalente e condivisibile approdo interpretativo, secondo cui la buona fede va intesa come affidamento incolpevole, dovendosi considerare i due termini alla stregua di un'endiadi (cfr. Cass., Sez. 2, n. 38821 del 28.3.2017, Rv. 271181; Cass., Sez. 2, n. 38821 del 1.7.2015, Rv. 264831; Cass., Sez. 2, n. 7694 del 11.2.2016, Rv. 266204). Nel precisare, poi, il contenuto della buona fede, la cui sussistenza compete al terzo interessato dimostrare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che incombe a quest'ultimo provare l'estraneità, al momento di costituzione del diritto in suo favore, a qualsiasi collusione o compartecipazione all'attività criminosa e un errore scusabile sulla situazione apparente del debitore; terzo interessato che, pertanto, dunque, è tenuto ad un atteggiamento prudente e diligente prima di concludere l'operazione negoziale da cui sorge il suo diritto di credito (cfr. Cass., Sez. 1, n. 51467 del 14.6.2017, Rv. 271842; Cass., Sez. 6, n. 25505 del 2.3.2017, Rv. 270028). Si è così affermato che, in tema di misure di prevenzione reali, la sussistenza della buona fede del terzo creditore va verificata con riferimento sia al momento dell'affidamento che al momento dell'eventuale rinnovo, ampliamento o rimodulazione delle linee di credito, essendo necessario che questi, adoperando la diligenza del buon padre di famiglia, abbia proceduto all'analisi globale dell'attività d'impresa del debitore e alla valutazione di attendibilità delle scritture contabili e delle poste di bilancio (cfr. Cass., Sez. 2, n. 41016 del 21.2.2018, Rv. 274807). Orbene il tribunale di Brescia ha reso una motivazione assolutamente conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia. Con riferimento al profilo della strumentalità del credito erogato rispetto all'attività illecita del proposto, la motivazione del provvedimento oggetto di ricorso appare del tutto immune da vizi, avendo il giudice di merito evidenziato come attraverso l'erogazione, dal 2007 al 2008 e dal 2009 al 2010, delle somme concesse in prestito con i due mutui stipulati il 21.12.2006 e il 12.12.2008, sia stata finanziata una società, la "SGM", riconducibile al proposto, in cui confluivano i proventi dell'attività di usura a quest'ultimo addebitata. In relazione al Marchio, infatti, è stata riscontrata una pericolosità sociale, di tipo generico, ex art. 1, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento al periodo dal 2003/2004 sino al 2013 e, relativamente al successivo biennio 2013-2015, di tipo qualificato ex art. 4, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011. Come rilevato dal tribunale, ai fini del giudizio di pericolosità generica, è stato accertato che il proposto si è reso responsabile del reato di usura aggravata, commesso da gennaio a ottobre del 2006, circostanza riconosciuta dalla stessa ricorrente. Nel decreto di confisca, inoltre, osserva il tribunale, attraverso una puntuale ricostruzione dei redditi e del patrimonio del Marchio, è stata evidenziata una "rilevantissima sproporzione tra i redditi di quest'ultimo da un lato e i beni acquisiti e le ingenti uscite dal suo patrimonio, per tutto l'arco temporale sopra indicato, accertando la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto che vive abitualmente con i proventi di attività delittuosa, sottolineandosi, altresì, come la "SGM", di cui il proposto all'epoca del sequestro era legale rappresentate e socio al 95%, fosse destinataria di "una pedissequa e ininterrotta attività di finanziamento incoerente con i profili reddituale ufficialmente dichiarati dal Marchio. La decisione del tribunale appare, pertanto, del tutto in linea con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che ha escluso la buona fede degli istituti bancari che avevano concesso dei mutui ipotecari ai proposti in presenza di un'evidente sproporzione tra i loro redditi leciti ed il valore degli immobili acquisiti in garanzia, senza alcuna valutazione del merito del credito, utilizzato dai proposti per mimetizzare l'illecita provenienza delle loro risorse e l'esercizio, anche in forma associativa, di attività usurarie, reputando, a tal fine, irrilevante la circostanza della capienza dell'ipoteca iscritta rispetto all'importo del mutuo (cfr. la già citata Cass., Sez. 6, n. 7136 del 3.12.2015, "[OSCURATO:PERSONA]", Rv. 266102); ovvero che ha ravvisato il nesso di strumentalità nel finanziamento di società utilizzate per mimetizzare l'illecita provenienza delle risorse (cfr. Cass., Sez. 5, n. 46711 del 3.10.2016, Rv. 68418). Lo stesso dicasi in ordine al requisito della buona fede. Con ampia e diffusa motivazione il giudice di merito ha evidenziato: 1) la lacunosità dell'istruttoria svolta dall'istituto di credito per l'apertura delle citate linee di credito e per le erogazioni di volta in volta operate, caratterizzata dalla mancata acquisizione dei bilanci della società e dall'assenza di una valutazione adeguata degli stessi, "che avrebbe consentito di verificare il merito creditizio della società, l'andamento economico della stessa e i citati finanziamenti anomali, provenienti da un socio, tanto più persona fisica, imponendo correlativamente un serio riscontro - totalmente omesso - sulla solidità patrimoniale e reddituale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, tra l'altro, già in virtù delle sue cariche e partecipazioni societarie si dimostrava come il reale dominius dell'azienda societaria" ed era, inoltre, già noto all'istituto di credito, presso il quale aveva acceso conti correnti personali; 2) analoghe lacune anche nell'istruttoria relativa alla concessione del secondo mutuo, caratterizzata da giudizi negativi sull'affidabilità economica, patrimoniale e finanziaria della "SGM"; 3) la scelta della ricorrente di acquisire, a ulteriore garanzia del prestito, "una fideiussione da parte di [OSCURATO:PERSONA]", che "non risulta documentalmente supportata da alcuna indagine sui redditi e sul patrimonio di quest'ultimo, nonostante...la Banca avesse appreso delle vicende giudiziarie in cui questi era incorso, compresa la misura cautelare dell'arresto e la relativa revoca, fatti appunto menzionati nella stessa istruttoria in atti"; 4) la mancata dimostrazione, con riferimento all'arco temporale dei due mutui, della puntuale osservanza da parte dell'istituto di credito, della normativa antiriciclaggio, in relazione ai concreti rapporti bancari in esame. Anche in questo caso la decisione del tribunale trova conforto negli arresti in precedenza evidenziati della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione sulla buona fede del terzo interessato. I rilievi svolti dalla ricorrente, dunque, non colgono nel segno, apparendo, con particolare riferimento a quelli articolati con il secondo motivo di ricorso anche generici e di natura meramente fattuale, senza che sia stato colto il punto nodale affrontato esaustivamente dal tribunale: il mancato rispetto degli obblighi di diligenza per l'incompletezza dell'istruttoria o la non corretta valutazione del merito creditizio evidenziati dalla corte di appello, non rilevano di per sé, ma in quanto hanno determinato la mancata verifica del nesso di strumentalità del credito concesso, rispetto all'attività illecita del proposto (cfr. Cass., Sez. 5, n. 12772 del 5.2.2020, Rv. 279024). 6. Al rigetto, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagament
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