CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 09050/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pietro MOLINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 30 settembre 2021, confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di un ciclomotore. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata applicazione della disciplina della continuazione ovvero del concorso formale fra il reato di ricettazione e quello ex art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 423, per il quale gli era stata applicata la pena di dieci mesi di reclusione con sentenza emessa dal Tribunale di Bari il 17 luglio 2010, divenuta irrevocabile in data 28 giugno 2011. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla doglianza relativa al punto della continuazione esterna. 2. E' priva di fondamento la censura inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che nell'atto di appello erano state richieste solo sul rilievo che il diniego da parte del primo giudice era stato immotivato. Va ribadito che dette attenuanti non vanno intese come oggetto di benevola "concessione" da parte del giudice: «posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza» (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270694, nonché Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044, non mass. sul punto). Inoltre, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 -bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 2, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; v. anche Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, non mass. sul punto). La Corte di appello, poi, rigettando il motivo con il quale si era chiesta l'esclusione della recidiva, ha evidenziato la gravità del fatto nonché i precedenti penali dell'imputato, ritenuto immeritevole del riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante la rinuncia ad alcuni motivi di gravame, che di per sé non costituisce ragione sufficiente per il riconoscimento di dette attenuanti (Sez. 2, n. 35534 del 06/07/2021, Ronchi, Rv. 281943). La valutazione del giudice di appello è in questa sede incensurabile, non risultando né carente né contraddittoria, come invece opinato dalla difesa. 3. Esclusa la configurabilità del concorso formale di reati fra la ricezione del ciclomotore rubato e la violazione di diverse prescrizioni imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, risulta fondato, invece, il motivo con il quale il ricorrente ha dedotto un vizio motivazionale in ordine alla omessa applicazione della disciplina della continuazione fra i reati, giustificata dalla Corte territoriale in modo illogico. Preso atto che [OSCURATO:PERSONA] fu arrestato il 15 luglio 2010 nella flagranza del reato di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art. 9, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 423), quando si trovava a bordo del ciclomotore risultato all'esito di ulteriori indagini provento di furto, il giudice di appello ha escluso la identità del disegno criminoso dando rilievo a un "apprezzabile lasso di tempo (un anno) trascorso fra detta violazione e il furto del ciclomotore, denunciato dalla proprietaria in data 30 giugno 2010". Al ricorrente, tuttavia, è stato contestato di avere commesso non già il furto bensì la ricettazione del mezzo, reato a natura istantanea che si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa. Nell'imputazione non è indicata la data di consumazione del delitto, bensì solo quella nel quale esso venne accertato. L'eventuale mancanza di dati certi sul momento consumativo del reato non può essere valutata in pregiudizio dell'imputato, vale a dire ritenendosi che la ricezione sia avvenuta subito dopo la commissione del reato presupposto.4. Attenendosi a questo principio, valuterà il giudice del rinvio se sussistano i presupposti per l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al motivo sulla continuazione con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocab